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AS 2019 1575

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2)

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2)

Modifica del 15 maggio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5 Abrogato

Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA2.

Art. 10, frase introduttiva Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:

2019-1000 1575

O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2019

Art. 11 Contingenti massimi La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce i contingenti massimi sta- biliti conformemente all’articolo 10 dell’Accordo sulla libera circolazione delle per- sone per i cittadini della Croazia.

Art. 12, rubrica e cpv. 1–3 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 3c e 3d e art. 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall’OASA3 si applicano per analogia ai contin- genti massimi per i cittadini della Croazia. 2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’arti- colo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.

3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono

un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche se cambiano posto o professione.

Art. 38 cpv. 8 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

15 maggio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 142.201

Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2) | Lexipedia | Lexipedia