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AS 2019 3053

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

del 6 settembre 2019

86917 Assistente di studio veterinario AFC

Tiermedizinische Praxisassistentin EFZ/ Tiermedizinischer Praxisassistent EFZ Assistante en médecine vétérinaire CFC/ Assistant en médecine vétérinaire CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale Gli assistenti di studio veterinario di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indi- cate: a. assolvono diversi compiti amministrativi relativi all’organizzazione dello studio veterinario; sono responsabili della gestione dell’agenda e delle altre scadenze importanti, della corrispondenza, dei pagamenti nonché della ges- tione del materiale d’uso, dei medicamenti e degli alimenti per animali;

RS 412.101.220.64

2018-2241 3053

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b. predispongono gli stabulari in modo appropriato, accudiscono gli animali durante il ricovero e la fase postoperatoria e applicano diversi trattamenti secondo le indicazioni del veterinario; c. prestano assistenza nell’ambito di interventi veterinari preparando gli ani- mali, l’infrastruttura e il materiale, assistendo il veterinario durante il tratta- mento e accudendo gli animali prima, durante e dopo l’anestesia; d. a seconda del luogo di lavoro svolgono, in base alle istruzioni del veterina- rio, misure e trattamenti specifici su piccoli e grandi animali e su cavalli; e. effettuano radiografie convenzionali sugli animali secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del veterinario perito nonché nel rispetto dei principi di radioprotezione; f. offrono consulenza ai clienti, assistendoli in situazioni eccezionali o conflit- tuali; g. svolgono attività di laboratorio, tra cui prelievo, preparazione e analisi di campioni a scopo diagnostico; h. sono responsabili dell’attuazione di misure di igiene e sicurezza, in partico- lare riguardo a pulizia e disinfezione dei locali e dell’inventario medico, pre- parazione dei dispositivi medici e manutenzione di apparecchiature e stru- menti d’uso; i. provvedono allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti aziendali nonché dei rifiuti di origine animale e chimici; j. possiedono, oltre alle necessarie conoscenze specialistiche, attitudine al la- voro di gruppo, doti comunicative, empatia, pazienza, talento organizzativo e cortesia; hanno a cuore il benessere degli animali; si contraddistinguono inoltre per senso di responsabilità, flessibilità e resistenza psicofisica.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali.

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3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le com- petenze operative seguenti: a. organizzazione delle attività ordinarie dello studio veterinario:

1. amministrare l’agenda tenendo conto delle priorità,

2. sbrigare la corrispondenza nell’ambito delle proprie competenze,

3. gestire i pagamenti nell’ambito delle proprie competenze,

4. amministrare i dati relativi agli animali e ai clienti mediante un soft-

ware d’uso comune,

5. gestire le cartelle cliniche nell’ambito delle proprie competenze,

6. gestire il materiale d’uso, i medicamenti e gli alimenti per animali,

7. archiviare i documenti secondo il sistema utilizzato dallo studio veteri-

nario; b. accudimento di animali:

1. provvedere all’appropriata stabulazione degli animali,

2. accudire gli animali durante la fase postoperatoria o il ricovero,

3. somministrare medicamenti secondo le indicazioni del veterinario,

4. proseguire il trattamento di ferite dopo il controllo delle stesse da parte

del veterinario,

5. applicare fasciature secondo le indicazioni del veterinario,

6. prestare il primo soccorso agli animali;

c. assistenza nell’ambito di interventi veterinari:

1. immobilizzare gli animali per il trattamento,

2. applicare cateteri venosi agli animali secondo le indicazioni del veteri-

nario,

3. preparare gli animali per misure diagnostiche e terapeutiche e per ope-

razioni,

4. preparare infrastrutture e materiale per misure diagnostiche e terapeuti-

che e per operazioni,

5. assistere il veterinario nel corso di misure diagnostiche e terapeutiche e

per operazioni in condizioni di sterilità o di non sterilità,

6. accudire gli animali prima, durante e dopo l’anestesia;

d. attuazione di misure di igiene e sicurezza:

1. pulire e disinfettare locali e inventario medico,

2. occuparsi della manutenzione di apparecchiature e strumenti d’uso,

escluse le apparecchiature radiografiche e i sistemi di riproduzione im- magini,

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3. occuparsi del ricondizionamento di dispositivi medici secondo le indi-

cazioni dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic),

4. smaltire a norma di legge i rifiuti aziendali nonché i rifiuti organici e

chimici; e. esecuzione di radiografie convenzionali:

1. preparare radiografie convenzionali degli animali,

2. effettuare radiografie convenzionali degli animali, in ambiti di dose de-

bole e medio, nel rispetto dei principi di radioprotezione secondo le in- dicazioni del veterinario perito; f. assistenza ai clienti:

1. prestare consulenza ai clienti,

2. fornire assistenza ai clienti in situazioni eccezionali o conflittuali;

g. svolgimento di attività di laboratorio:

1. prelevare campioni sugli animali e occuparsi della fase preanalitica,

2. svolgere su incarico attività di laboratorio a scopo diagnostico;

h. svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali:

1. svolgere misure terapeutiche e curative su piccoli animali,

2. effettuare interventi di igiene orale su piccoli animali,

3. decornare i vitelli sotto la vigilanza del veterinario,

4. praticare la castrazione incruenta di vitelli e agnelli sotto la vigilanza

del veterinario,

5. fornire assistenza durante il trattamento dentale dei cavalli,

6. fornire assistenza durante gli accertamenti in caso di zoppia dei cavalli.

2 Tutte le persone in formazione devono sviluppare le competenze operative secondo il capoverso 1 lettere a–g. Ogni persona in formazione sviluppa due competenze operative fra loro correlate di cui all’articolo 1 lettera h: 1 e 2 (piccoli animali), 3 e 4 (grandi animali) oppure 5 e 6 (cavalli). L’azienda di tirocinio indica al più tardi al momento dell’iscrizione all’esame finale quali competenze operative secondo il capoverso 1 lettera h ha sviluppato la persona in formazione.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

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3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezio- ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale

a. Conoscenze professionali – organizzazione delle attività ordinarie 20 40 60 dello studio veterinario – accudimento di animali 40 40 20 100 – assistenza nell’ambito di interventi veterinari e attuazione di misure di igiene 60 40 40 140 e sicurezza – esecuzione di radiografie convenzionali 30 40 70 – assistenza ai clienti 40 70 40 150 – svolgimento di attività di laboratorio 40 20 20 80 Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080

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2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 30 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 12 corsi come segue:

Anno Corso Campo di competenze operative Durata

1 Corso 1 d. Attuazione di misure di igiene e sicurezza 1 giorno

1 Corso 2 b. Accudimento di animali 3 giorni

c. Assistenza nell’ambito di interventi veterinari

1 Corso 3 c. Assistenza nell’ambito di interventi veterinari 4 giorni

h. Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali

1 Corso 4 e. Esecuzione di radiografie convenzionali 1 giorno

1 Corso 5 g. Svolgimento di attività di laboratorio 7 giorni

2 Corso 6 b. Accudimento di animali 3 giorni

c. Assistenza nell’ambito di interventi veterinari

2 Corso 7 e. Esecuzione di radiografie convenzionali 3 giorni

2 Corso 8 h. Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali 2 giorni

2 Corso 9 f. Assistenza ai clienti 1 giorno

2 Corso 10 d. Attuazione di misure di igiene e sicurezza 2 giorni

g. Svolgimento di attività di laboratorio

3 Corso 11 b. Accudimento di animali 2 giorni

c. Assistenza nell’ambito di interventi veterinari d. Attuazione di misure di igiene e sicurezza e. Esecuzione di radiografie convenzionali

3 Corso 12 f. Assistenza ai clienti 1 giorno

g. Svolgimento di attività di laboratorio Totale 30 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.

4 RS 412.101.241

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; precisa anche, in caso di utilizzo di radiazioni ionizzanti, i requisiti relativi alla for- mazione in radioprotezione che devono soddisfare le persone nel settore del- la medicina veterinaria di cui all’articolo 182 capoverso 1 lettera n dell’ordi- nanza del 26 aprile 20176 sulla radioprotezione nonché i contenuti formativi secondo l’allegato 2 tabelle 2‒4 dell’ordinanza del 26 aprile 20177 sulla formazione in radioprotezione; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: a. attestato federale di capacità di assistente di studio veterinario AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

5 Il piano del 6 sett. 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z. 6 RS 814.501 7 RS 814.501.261

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b. attestato federale di capacità di assistente di studio veterinario qualificato con autorizzazione a eseguire radiografie e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente con autorizzazione a eseguire radiografie e almeno due anni di esperienza professionale nel cam- po d’insegnamento.

Art. 11 Requisiti per l’azienda di tirocinio e numero massimo di persone in formazione in azienda

1 L’azienda di tirocinio impiega almeno un veterinario e almeno uno specialista.

2 Se il ruolo di formatore è svolto da un veterinario, durante la formazione profes- sionale pratica in azienda deve essere presente anche uno specialista. 3 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 4 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 5 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

6 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base. 7 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di for- mazione con risultati particolarmente positivi. 8 Se i formatori o gli specialisti lavorano a tempo parziale l’azienda pianifica i loro orari lavorativi affinché, durante la pratica professionale, le persone in formazione possano essere seguite da una di queste due figure professionali.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

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Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’assistente di

studio veterinario AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

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Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di tre ore e mezzo; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 15 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Accudimento di animali 25 %

2 Assistenza nell’ambito di interventi veterinari 25 %

Attuazione di misure di igiene e sicurezza Svolgimento di misure e trattamenti specifici sugli animali

3 Svolgimento di attività di laboratorio 25 %

4 Assistenza ai clienti (colloquio professionale) 25 %

b. «conoscenze professionali», della durata di due ore e mezzo; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende

i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponde- razioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Organizzazione delle attività ordinarie dello studio 30 min. 25 %

veterinario

2 Assistenza nell’ambito di interventi veterinari 90 min. 50 %

Attuazione di misure di igiene e sicurezza Assistenza ai clienti

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Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

3 Svolgimento di attività di laboratorio 30 min. 25 %

c. «diagnostica per immagini» della durata di un’ora; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione è valutato con un esame pratico e un esame

scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Forma e durata Ponderazione dell’esame

1 Esecuzione di radiografie convenzionali esame 30 min. 70 %

pratico

2 Esecuzione di radiografie convenzionali esame 30 min. 30 %

scritto

d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; b. per il campo di qualificazione «diagnostica per immagini» è attribuito alme- no il 4; e c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 30 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. diagnostica per immagini: 10 per cento; d. cultura generale: 20 per cento; e. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

8 RS 412.101.241

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3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagel- le semestrali.

Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle cono- scenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. diagnostica per immagini: 10 per cento; c. conoscenze professionali: 20 per cento; d. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «assistente di studio veterinario AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

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a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli assistenti di studio veterinario AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione degli assistenti di studio veterinario AFC è composta di: a. tre a sei rappresentanti dell’Organizzazione svizzera del mondo del lavoro degli assistenti di studio veterinario (OdA TPA); b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. un rappresentante dell’Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Ra- dioprotezione; d. almeno un rappresentante della Confederazione, in aggiunta al rappresentan- te di cui alla lettera c, e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

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Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali dell’OdA TPA.

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 17 settembre 20079 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente di studio veterinario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2024. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assi- stente di studio veterinario entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano dal 1° gennaio 2023.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6 settembre 2019 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

9 RU 2007 7031, 2011 183, 2017 7331

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