AS 2019 4315
Ordinanza del DDPS sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)
Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)
del 21 novembre 2019
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello (OASAM), ordina:
Art. 1 Attestazione delle partecipazioni e delle prestazioni militari 1 Nel caso di attività volontarie fuori del servizio le società militari e le associazioni militari mantello, su ordine del Comando Istruzione, registrano i partecipanti in una banca dati elettronica in forma anonima. Se necessario può essere registrata anche la prestazione. 2 I membri di società militari e associazioni militari mantello che partecipano ad attività volontarie fuori del servizio sono registrati con il proprio nome e cognome.
Art. 2 Vigilanza e controllo Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività.
Art. 3 Compiti del Comando Istruzione
1 Il Comando Istruzione stabilisce:
a. gli organi responsabili delle direttive;
RS 512.301 1 RS 512.30
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Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari RU 2019 mantello. O del DDPS
b. gli organi di controllo; c. gli organi che elaborano i moduli d’istruzione. 2 Il Comando Istruzione è l’organo di coordinamento tra le società militari, le asso- ciazioni militari mantello e gli organi menzionati nel capoverso 1.
Art. 4 Moduli d’istruzione I moduli d’istruzione di cui all’articolo 4 OASAM durano due giorni al massimo.
Art. 5 Indennità Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.
Art. 6 Conto annuale e preventivo 1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggrup- pamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente. 2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preven- tivo di cui al capoverso 1.
Art. 7 Oggetti d’equipaggiamento 1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari. 2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate al Comando Istruzione unitamen- te all’attestazione di membro attivo. Il Comando Istruzione decide d’intesa con la Base logistica dell’esercito. 3 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20032 sul tiro.
Art. 8 Restituzione In caso di necessità la Base logistica dell’esercito può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.
Art. 9 Manutenzione e cura Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento si applicano per analogia gli obblighi dei militari.
2 RS 512.311
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Art. 10 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicura- zione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime: franchi
1. decesso 30 000
2. invalidità 80 000
3. diaria 30
4. spese di cura illimitate;
b. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione mi- nima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla pro- prietà).
Art. 11 Danni alle colture e alla proprietà Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS.
Art. 12 Esecuzione Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20033 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
21 novembre 2019 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Viola Amherd
3 RU 2003 4725, 2014 4495
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Allegato (art. 3)
Indennità
1 Punti
Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente:
2 Valore dei punti
Un punto vale almeno un franco.
3 Definizioni
M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000»; T1 = numero di militari che annualmente partecipano:
1. all’istruzione di base generale,
2. all’istruzione alla condotta e all’istruzione di stato maggiore,
3. all’istruzione specialistica, a gare specialistiche e a esami specialistici
(eccettuati l’allenamento specialistico e le esercitazioni specialistiche), 4. a informazioni inerenti alla politica di sicurezza e alla politica militare (con- ferenze e seminari),
5. a manifestazioni sportive militari fuori del servizio;
T2 = numero di militari che annualmente partecipano a: