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AS 2020 1257

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

1 Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno diritto a un’indennità:

a. i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti; b. i genitori di figli minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure in- tensive secondo l’articolo 42ter capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale; d. altre persone. 1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni: a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di co- ronavirus (COVID-19):

1. in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o

2. perché sono state messe in quarantena;

2020-1081 1257

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1. salariate ai sensi dell’articolo 10 LPGA4, o

2. indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 di- cembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20206 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola. 3 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del capo- verso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti. 3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La con- dizione del capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti. 5 Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso 1bis lettera a numero 1 s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni ai sensi dell’articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19.

Art. 3 cpv. 2, 4 e 5 2 Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e 3bis il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2.

4 Ai lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA7 che hanno diritto

all’indennità in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a sono versate al massimo

30 indennità giornaliere.

5 Alle persone in quarantena sono versate al massimo dieci indennità giornaliere per caso di quarantena.

Art. 5 cpv. 4 Abrogato

4 RS 830.1 5 RS 831.10 6 RS 818.101.24 7 RS 830.1

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno RU 2020

Art. 7 Esercizio del diritto

1 Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto.

2 In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest’ultimo.

Art. 10a Vigilanza e controllo 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) vigila sull’esecuzione della presente ordinanza. Le casse di compensazione AVS e i loro mandatari devono fornire all’UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessi- tano per adempiere i loro compiti. 2 Il Controllo federale delle finanze collabora con l’UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso le casse di compensazione AVS e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l’indennità di perdita di guadagno per COVID-19.

Art. 11 cpv. 2 e 3

2 Fatto salvo il capoverso 3, si applica fino al 16 settembre 2020.

3 Le modifiche del 16 aprile 20208 della presente ordinanza si applicano fino al

16 maggio 2020; dopo tale data dette modifiche decadono.

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20209.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 RU 2020 1257 9 Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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