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AS 2020 1335

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del 22 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp2. Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e 3bis si estingue alle date seguenti: a. per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis: il 16 maggio 2020; b. per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3: il 16 maggio 2020, se la ripresa della loro attività è autorizzata conformemente al piano di allenta- mento dei provvedimenti per la protezione della popolazione deciso dal Consiglio federale.

Art. 11 cpv. 2 e 3

2 Si applica fino al 16 settembre 2020.

3 Abrogato

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