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AS 2020 1831

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

Modifica del 26 maggio 2020

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo profes- sionale è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020, alle ore 0.00 2.

26 maggio 2020 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer

1 RS 916.202.1 2 Pubblicazione urgente del 29 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-1402 1831

Misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo RU 2020 esercitato a titolo professionale. O dell’UFAG

Allegato 3 (art. 3)

Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 OSalV-DEFR-DATEC3

N. 5.2

5 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

5.2 Disposizioni speciali concernenti l’infestazione di piante

di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L. 5.2.1 Chi ha il sospetto o constata che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsi- cum annuum L. sono infestate dal virus ToBRFV, deve notificarlo senza in- dugio al servizio cantonale competente. Se il sospetto d’infestazione o la presenza dell’infestazione riguarda un’azienda omologata ai sensi dell’arti- colo 76 o 89 dell’ordinanza del 31 ottobre 20184 sulla salute dei vegetali (OSalV), il sospetto o la presenza va notificata al SFF.

5.2.2 Se il servizio cantonale competente prende conoscenza del fatto che piante

di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF. 5.2.3 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure: a. la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e dei semi raccolti in tali colture; b. misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi (uni- tà di decontaminazione, utilizzo di attrezzature di protezione personali) e la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produ- zione potenzialmente infestato da un lato e negli altri siti di produzione dall’altro.

5.2.4 Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che il

sospetto d’infestazione secondo il numero 5.2.3 non è comprovabile, la qua- rantena e le misure d’igiene disposte vengono revocate.

5.2.5 Se su piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. si constata

un focolaio d’infestazione del virus ToBRFV, vanno disposte misure d’igiene adeguate per l’eradicazione dell’organismo nocivo. Rientrano in queste misure in particolare: a. la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L., infestati o per i quali si deve partire dal presup-

3 RS 916.201 4 RS 916.20

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posto che siano infestati, in un impianto di incenerimento dei rifiuti ur- bani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosa- nitarie; b. la disinfezione del luogo nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale; c. il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati. 5.2.6 Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.3 e 5.2.5. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.3 e 5.2.5.

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