AS 2020 2715
Accordo amichevole tra l'autorità competente della Confederazione Svizzera e l'autorità competente del Granducato del Lussemburgo
Traduzione
Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente del Granducato del Lussemburgo
Concluso il 12 maggio 2020 Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 maggio 2020
1. Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e del Granducato del
Lussemburgo concludono il seguente accordo amichevole concernente la modifica della Convenzione del 21 gennaio 19931 tra la Confederazione Svizzera e il Grandu- cato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») fondata sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)2. Il presente accordo amichevole è concluso secondo l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e l’articolo 32 paragrafo 1 della Con- venzione BEPS. 2. Con riserva delle modifiche delle riserve e notifiche dei due Stati contraenti ai fini della Convenzione BEPS, la Convenzione è modificata dalla Convenzione BEPS come indicato nell’allegato 1. 3. Il presente accordo amichevole entra in vigore dopo la firma da parte delle due autorità competenti con l’entrata in vigore della Convenzione BEPS secondo l’articolo 35 della Convenzione BEPS. 4. L’autorità competente svizzera notifica all’autorità competente lussemburghese e al Depositario della Convenzione BEPS il completamento delle procedure interne in applicazione del paragrafo 7 dell’articolo 35 della Convenzione BEPS.
5. Le disposizioni dell’accordo amichevole entrano in vigore:
a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accre- ditate, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successiva- mente al 1° gennaio 2021;
Allegato 1
Modifica della Convenzione fondata sulla Convenzione Convenzione BEPS
I Conformemente all’articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto) della Conven- zione BEPS, i paragrafi seguenti sono inseriti nel preambolo della Convenzione: «desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei tratti fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi),»
Il preambolo della Convenzione è modificato come segue:
«Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato del Lussemburgo, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sul patrimonio, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei tratti fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»
II Conformemente all’articolo 17 (Rettifiche corrispondenti) della Convenzione BEPS, il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) è abrogato e sostituito dalle dispo- sizioni seguenti: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conse- guiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia RU 2020 di imposte sul reddito e sul patrimonio. Acc. amichevole con il Lussemburgo
della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati con- traenti si consultano.»
III Conformemente all’articolo 5 (Applicazione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione BEPS, il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all’articolo 23 (Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione: «3. Le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1 e della lettera a) del paragrafo 2 non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di uno Stato contraente se l’altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esen- tare questi redditi o questo patrimonio dall’imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10 o al paragrafo 2 dell’articolo 11.»
IV Conformemente all’articolo 16 (Procedura amichevole) della Convenzione BEPS, il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Con- venzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti com- portano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti.»
V Conformemente all’articolo 7 (Prevenzione dell’abuso dei trattati) della Convenzio- ne BEPS, il seguente nuovo articolo 28A (Diritto ai benefici) è aggiunto nella Con- venzione:
«Art. 28A Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi princi- pali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle perti- nenti disposizioni della presente Convenzione.»