AS 2020 2859
Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Modifica del 12 giugno 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:
Art. 5g Rapporto sulla sicurezza delle imprese ferroviarie Le imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sulla sicurezza relativo all’anno civile precedente con le indicazioni di cui all’articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/7982 e all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20133.
Art. 5h, rubrica e cpv. 2 Rapporto annuale dell’UFT 2 Il rapporto contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/7984.
Art. 5ibis Abrogato
1 RS 742.141.1 2 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102. 3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g.
2019-1158 2859
O sulle ferrovie RU 2020
Art. 5j Manutenzione dei veicoli 1 Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l’articolo 17b Lferr deve utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti dell’articolo 14 paragrafi 2 e 3 e dell’allegato III della direttiva (UE) 2016/7985. 2 Se è responsabile della manutenzione di carri merci che circolano su tratte intero- perabili, questo servizio deve essere certificato secondo il regolamento (UE) 2019/7796. Sono esonerate dall’obbligo di certificazione le imprese di trasporto ferroviario per la manutenzione dei propri carri merci. 3 Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione comunica senza indugio all’UFT le misure adottate.
Art. 8c cpv. 1 1 In caso di progetti innovativi o complessi con elevata rilevanza per la sicurezza (modifiche rilevanti) l’impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20137.
Art. 12 cpv. 2, primo periodo, 4, frase introduttiva, e 5
2 Provvedono affinché le prescrizioni d’esercizio siano messe a disposizione
dell’UFT quale base per la sua attività di vigilanza. … 4 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d’esercizio che contengono norme specifiche all’utilizzo della tratta riguardanti:
5 L’UFT provvede affinché siano applicate prescrizioni d’esercizio per quanto
possibile uniformi.
Art. 15t cpv. 3–5 3 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre le esigenze di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20138. 4 Agli organismi di valutazione del rischio reclutati per modifiche che concernono esclusivamente il mercato interno si applica l’articolo 12 del regolamento di esecu- zione (UE) n. 402/2013. 5 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/7979.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g.
6 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, GU L 139 I del 27.5.2019, p. 360.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.
2860
O sulle ferrovie RU 2020
Art. 15u cpv. 3 3 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:201210.
Art. 15v cpv. 4 4 Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le condizioni per la sua concessione sono adempiute.
Art. 18 Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi 1 La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l’allegato 1.
2 La sagoma limite degli impianti fissi è determinata a partire da una sagoma di
riferimento secondo l’allegato 1; tale sagoma di riferimento è definita dall’UFT d’intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido, ad eccezione delle parti della linea aerea di contatto necessarie al funzionamento, deve penetrare all’interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.
3 Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono:
a. lo spazio all’altezza delle finestre; b. lo spazio per la pista di evacuazione; c. lo spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria; d. lo spazio per le porte aperte; e e. lo spazio per la linea aerea di contatto. 4 Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta. 5 Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all’UFT per approvazione.
Art. 19 Distanze tra e accanto ai binari 1 La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell’asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze: a. della sagoma di spazio libero; b. degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche; e
10 ISO/IEC 17020:2012 Konformitätsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschie- dener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70,
8404 Winterthur; www.snv.ch.
2861
O sulle ferrovie RU 2020
c. dell’aerodinamica. 2 La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev’essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev’essere fissata una distanza corri- spondentemente maggiore. 3 Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio si applica inoltre l’articolo 71.
4 Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono
essere fissate di volta in volta, in particolare: a. per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i vei- coli; b. presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di rac- cordo.
Art. 20 Abrogato
Art. 44 lett. e Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d’impianti elettrici seguenti: e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia;
Art. 46 cpv. 2 2 Assicura che la documentazione tecnica necessaria all’esercizio sia adeguatamente accessibile e ne garantisce la praticabilità e la facilità d’uso. Su richiesta la mette a disposizione dell’UFT. Se si discosta dalle prescrizioni di ordine superiore, la docu- mentazione d’esercizio dev’essere sottoposta all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore.
Art. 58 cpv. 1 1 I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorre- re. I servizi responsabili della manutenzione dei veicoli non sottostanno all’obbligo di certificazione.
Art. 71 Spazi di sicurezza per attività d’esercizio Al fine di garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’ulteriore sviluppo dell’esercizio ferroviario, nella pianificazione, nella costruzione ex novo e nella trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività
2862
O sulle ferrovie RU 2020
d’esercizio secondo le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr.
Art. 83i Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 2020 Il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio riconosciuti prima del 1° novembre 2020 è valido fino al 31 luglio 2022.
II
1 Gli allegati 1 e 5–7 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
12 giugno 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2863
O sulle ferrovie RU 2020
Allegato 1 (art. 18 cpv. 1 e 2, nonché 47 cpv. 2)
Sagoma di spazio libero, sagoma di riferimento: nozioni e disposizione degli spazi di sicurezza
Legenda:
1 Spazio per veicoli e carichi 10 Spazio all’altezza delle finestre
2 Spazio per pantografi 11 Spazio per la pista di servizio
3 Spazo per la linea aerea di contatto nella larghezza necessaria
4 Sagoma limite dei veicoli e carichi 12 Spazio per porte aperte
nonché del pantografo 13 Sagoma di spazio libero
5 Spazio cinematico necessario che deve (sagoma limite di impianti fissi
essere tenuto in considerazione dal e spazi di sicurezza della sa- costruttore di materiale rotabile goma di spazio libero)
6 Sagoma di riferimento 14 Superficie di transito
7 Spazio cinematico necessario che deve 15 Asse del sistema di assi della
essere tenuto in considerazione dal sagoma di spazio libero rispet- gestore dell’infrastruttura to al binario
8 Sagoma limite di impianti fissi
9 Spazio per la pista d’evacuazione
bS Larghezza dello spazio per la pista be Distanza di protezione d’evacuazione elettrica bF Larghezza dello spazio all’altezza delle h Altezza della superficie di finestre transito bD Larghezza dello spazio per la pista di servizio
Gli spazi supplementari di cui all’articolo 18 capover- so 4 non figurano nel presente schizzo.
2864
O sulle ferrovie RU 2020
Allegato 4 (art. 42 cpv. 1)
Impianti elettrici
Lett. e Gli impianti elettrici sono impianti e parti d’impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono: e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia, ossia ulteriori impianti elettrici e parti d’impianto che sono situati al di fuori dei veicoli e che, a causa di condizioni tecniche o d’esercizio particolari, devono essere costruiti o fatti funzionare in base ai requisiti posti agli impianti ferroviari per consentire un esercizio ferroviario conforme alle prescrizioni da cui trarre la massima utili- tà, segnatamente:
1. impianti che conducono esclusivamente o prevalentemente corrente di
trazione,
2. parti elettriche dei riscaldamenti degli scambi alimentati con corrente di
trazione o dalla rete nazionale generale,
3. impianti di alimentazione elettrica di veicoli ferroviari o di filobus in
sosta,
4. impianti di sicurezza e applicazioni telematiche (compresi gli impianti
di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello) e i rispettivi im- pianti di alimentazione elettrica purché facciano parte dell’infrastrut- tura,
5. sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari e rispettivi
impianti di alimentazione elettrica,
6. l’alimentazione elettrica in generale a partire dal sistema della corrente
di trazione (tra impianti di produzione della corrente di trazione e inter- ruttori di potenza a bassa tensione);
2865
O sulle ferrovie RU 2020
Allegato 5 (art. 15a cpv. 1)
Tratte a scartamento normale non interoperabili:
Renens VD–Lausanne Flon Fleurier–St-Sulpice Worblaufen–Zollikofen Luzern–Horw Emmenbrücke-Hübeli (bif)–Hochdorf Hochdorf–Beinwil am See Beinwil am See–Lenzburg Zürich-Giesshübel (bif)–Uetliberg Etzwilen–Ramsen–Grenze (-Singen) Chur–Domat/Ems Rorschach–Heiden Arth-Goldau–Rigi–Vitznau Niederbipp–Oberbipp Wohlen–Villmergen
2866
O sulle ferrovie RU 2020
Allegato 6 (art. 15a cpv. 2)
Rete principale interoperabile
Lausanne–Vevey Vevey–Les Paluds (bif)–St-Maurice St-Maurice–Martigny Martigny–Sierre–St. German (bif) St. German (bif)–Visp–Brig Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola) Genève-Aéroport– St-Jean (bif) St-Jean (bif)–Genève St-Jean (bif)–Jonction (bif)–Chêne-Bougeries (confine) Genève–Châtelaine (bif)–La Plaine-Front. (–Bellegarde) Châtelaine (bif)–Jonction (bif) Genève–Genève-Eaux-Vives–Chêne-Bougeries (confine) Genève–Morges–Lonay-Préverenges Lonay-Préverenges–Denges-Echandens Denges-Echandens–Renens VD Renens VD–Lausanne Lonay-Préverenges–Lausanne-Triage Lausanne-Triage–Renens VD Lausanne-Triage–Bussigny Daillens (bif)–Le Day Le Day–Vallorbe Vallorbe–Front. (–Frasne) Denges-Echandens–Lécheires (bif) Lécheires (bif)–Bussigny Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne Renens VD–Bussigny Bussigny–Cossonay–Daillens (bif) Daillens (bif)–Chavornay Chavornay–Yverdon Yverdon–Auvernier
2867
O sulle ferrovie RU 2020
Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne Basel SBB–Ruchfeld (bif) Lausanne–Puidoux Puidoux–Palézieux Palézieux–Romont Romont–Fribourg/Freiburg Fribourg/Freiburg–Flamatt Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern Biel/Bienne–Biel/Bienne RB Biel/Bienne RB–Biel Mett (bif) Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (bif)–Ostermundigen Ostermundigen–Gümligen Gümligen–Thun Löchligut (bif)–Wankdorf (bif)–Ostermundigen Spiez–Wengi-Ey (bif) Wengi-Ey (bif)–Frutigen Frutigen–galleria del Lötschberg–Brig Wengi-Ey (bif)–Frutigen Nordportal (bif) Frutigen Nordportal (bif)–galleria di base del Lötschberg–St. German (bif) Frutigen–Frutigen Nordportal (bif) Thun–Spiez Biel/Bienne–Biel Mett (bif) Biel Mett (bif)–Lengnau Lengnau–Solothurn West Solothurn West–Solothurn Solothurn–Niederbipp Niederbipp–Oensingen Oensingen–Olten Solothurn–Ausbaustrecke–Wanzwil (bif) Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (bif) Löchligut (bif)–Zollikofen Zollikofen–Mattstetten (bif)
2868
O sulle ferrovie RU 2020
Mattstetten (bif)–Burgdorf Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal Langenthal–Rothrist Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten Löchligut (bif)–galleria di Grauholz–Äspli (bif) Äspli (bif)–Neubaustrecke–Wanzwil (bif) Wanzwil (bif)–Rothrist Rothrist–galleria di Born–Olten Äspli (bif)–Mattstetten (bif) Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen Basel SBB–Muttenz Muttenz–Pratteln Pratteln–Liestal Liestal–Sissach Sissach–galleria di base di Hauenstein–Olten Nord (bif) Olten Nord (bif)–Olten Muttenz–galleria di Adler–Liestal Basel SBB RB–Birsfelden Hafen Basel SBB RB–Gellert (bif)–confine infrastrutturale SBB–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568 Basel Bad Bf RB W 568– confine infrastrutturale HBS–Basel Kleinhüningen Hafen Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf confine di stato Muttenz–Gellert (bif) Pratteln–Basel SBB RB Basel SBB RB–Ruchfeld (bif) Basel SBB RB–Basel SBB GB Basel SBB GB–Basel SBB Ruchfeld (bif)–Basel GB Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen Zofingen–Sursee Sursee–Hübeli (bif)–Emmenbrücke Emmenbrücke–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern Olten Nord (bif)–Verbindungslinie–Olten Ost (bif)–Dulliken Basel SBB–Basel St. Johann
2869
O sulle ferrovie RU 2020
Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis) Basel SBB–Gellert (bif)–confine infrastrutturale SBB–Basel Bad Bf Weil am Rhein confine di Stato–Basel Bad Bf Basel Bad Bf–Grenzach confine di Stato Basel Bad Bf–Riehen confine di Stato Olten–Olten Ost (bif)–Dulliken Dulliken–Aarau Däniken Ost–galleria di Eppen–Wöschnau Aarau–Rupperswil Rupperswil–Brugg AG Immensee–Arth-Goldau Arth-Goldau–Rynächt Rynächt–galleria di base del San Gottardo–Pollegio Nord Pollegio Nord–Giubiasco Giubiasco–galleria del Monte Ceneri–Taverne-Torricella S. Antonino/Giubiasco ovest–galleria di base del Monte Ceneri–Vezia (bif) Taverne-Torricella–Lugano Lugano–Mendrisio–Balerna Balerna–Chiasso Giubiasco–Cadenazzo Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino) Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio Balerna–Chiasso Sm Rupperswil–Lenzburg Lenzburg–Gexi (bif) Gexi (bif)–Othmarsingen Othmarsingen–Gruemet (bif) Gruemet (bif)–galleria di Heitersberg–Killwangen-Spreitenbach Gexi (bif)–Hendschiken Hendschiken–Wohlen Wohlen–Rotkreuz Rotkreuz–Immensee Hendschiken–Othmarsingen
2870
O sulle ferrovie RU 2020
Othmarsingen–Lupfig Lupfig–Brugg Süd (bif) Brugg Süd (bif) –Brugg AG Brugg Nord (bif)–Verbindungslinie–Brugg Süd (bif) Thalwil–galleria dello Zimmerberg–Sihlbrugg Sihlbrugg–galleria di Albis–Zug Rotkreuz–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern Arth-Goldau–Zug Pratteln–Stein-Säckingen Stein-Säckingen–galleria di Bözberg–Brugg Nord (bif) Brugg Nord (bif) –Brugg AG Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB Würenlos–Killwangen-Spreitenbach Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Hard (bif)–Zürich Oerlikon Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten Zürich Altstetten–Zürich HB Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (bin. 41–44) Zürich Altstetten–Zürich GB Zürich GB–Zürich Aussersihl (bif) Wallisellen–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB Winterthur–Effretikon Effretikon–Hürlistein (bif) –Bassersdorf Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (bif) Galleria di Brütten (Bassersdorf/Dietlikon–Tössmühle (Winterthur) Opfikon (bif)–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB Effretikon–Hürlistein (bif)–Dietlikon Dietlikon–Wallisellen Opfikon (bif)–Kloten–Bassersdorf Schaffhausen–Neuhausen
2871
O sulle ferrovie RU 2020
Neuhausen–Eglisau Eglisau–Bülach Bülach–Oberglatt Oberglatt–Glattbrugg Glattbrugg–Zürich Oerlikon Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (bin. 41–44) Zürich Oerlikon–galleria di Weinberg–Zürich HB (bin. 31–34 e gruppo A) (passan- te) Glattbrugg–Opfikon Süd (bif)–Zürich Seebach Schaffhausen–confine infrastrutturale Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen confine di Stato St. Margrethen–confine (–Lustenau) Winterthur–Winterthur Grüze–Wil Wil–Gossau SG Gossau SG–St. Gallen St. Gallen–St. Gallen St. Fiden St. Gallen St. Fiden–Rorschach Rorschach–St. Margrethen Zürich HB–Zürich Aussersihl (bif) Zürich HB (bin. 31–34 e gruppo A)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof– Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (passante) Zürich Aussersihl (bif)–Zürich Wiedikon Zürich Wiedikon–Thalwil Zürich Aussersihl (bif)–galleria di base dello Zimmerberg–Litti
2872
O sulle ferrovie RU 2020
Allegato 7 (art. 15b cpv. 2)
Specifiche tecniche di interoperabilità
1 Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infra- struttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
2. Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, rela-
tivo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Appli- cazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo, GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103.
3 Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2019,
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo- comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea, GU L 158 del 15.06.2016, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
4 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16
maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi- stema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5.
5 Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, rela-
tivo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
6 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regola- mento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1.
7. Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Mate- riale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeg- geri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
2873
O sulle ferrovie RU 2020
8 Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Mate- riale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeg- geri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
9. Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014,
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materia- le rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394; modificato l’ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108.
10 Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014,
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materia- le rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/774 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 89.
11 Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014,
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Appli- cazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) 62/2006 della Com- missione, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438; modificato da ultimo dal re- golamento di esecuzione (UE) 2019/778 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356.
2874