Lexipedia

AS 2020 3669

Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale

Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)

Modifica del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 febbraio 19821 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 351.11

2020-1410 3669

Assistenza internazionale in materia penale. O RU 2020

Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale | Lexipedia | Lexipedia