AS 2020 3829
Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)
Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)
Modifica del 25 settembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 25 maggio 20111 sulla dipendenza da stupefacenti è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 2–6 2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diace- tilmorfina anche a casa sotto il suo controllo a vista. 3A un paziente considerato particolarmente a rischio a causa dell’epidemia di COVID-19 possono essere consegnate nell’istituzione o dispensate a casa dal medi- co competente o da una persona da esso incaricata fino a quattro dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni: a. il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi; b. la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabiliz- zate; c. gli ultimi due prelievi di urina non hanno rilevato la presenza di stupefacenti eccetto la diacetilmorfina; d. il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo. 4 Ai pazienti che presentano fattori di rischio elevati quali la comorbilità, il medico curante può aumentare fino a sette il numero di dosi giornaliere consegnate o di- spensate di cui al capoverso 3 e ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a.
1 RS 812.121.6
2020-2808 3829
Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti RU 2020
5 In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescri- zione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 2–4. 6 Le istituzioni per le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina presentano ogni trimestre all’UFSP un rapporto sulla consegna e sulla dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, la prima volta il 15 gennaio 2021.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 settembre 2020 alle ore 00.00 2.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
25 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).