AS 2020 5137
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Modifica del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20181, decreta:
I La legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 21 cpv. 5 5 Se l’assicurato sta scontando una pena o una misura, durante questo periodo il ver- samento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso. Se l’assicurato si sottrae all’esecu- zione di una pena o di una misura, il versamento è sospeso dal momento in cui l’ese- cuzione avrebbe dovuto avere inizio. Fanno eccezione le prestazioni pecuniarie per i congiunti ai sensi del capoverso 3.
Art. 25 cpv. 2, primo periodo 2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicu- razione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamen- to della prestazione. ...
2016-2901 5137
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Art. 28 cpv. 2 e 3, primo periodo 2 Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le in- formazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. 3 Chi rivendica prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e far valere il diritto di regresso. ...
Art. 32 cpv. 3 3 Gli organi di cui all’articolo 75a si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 45 cpv. 4 4 Se un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni assicurative fornendo scientemente indicazioni inesatte o in altro modo illecito, l’assicuratore può addebi- targli le spese supplementari che ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti incari- cati di eseguire osservazioni nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni.
Art. 49 cpv. 5 5 Nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccet- tuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.
Art. 52 cpv. 4 4 Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pe- cuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.
Art. 52a Sospensione cautelare delle prestazioni L’assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebi- tamente.
3 RS 0.142.112.681
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Art. 61 lett. a e fbis Fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicura- zioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: a. deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; fbis. in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamen- to temerario o sconsiderato;
Art. 70 cpv. 2 lett. b
2 Sono tenute a versare prestazioni anticipate:
b. per le prestazioni la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro la di- soccupazione, dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione con- tro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per l’invali- dità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;
Art. 72 cpv. 3, secondo periodo 3 ... Per il diritto di regresso dell’assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
Art. 73 cpv. 2 2 Tuttavia, se l’assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni giusta l’articolo 21 capoverso 1, 2 o 4, i diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti passano all’assicura- tore nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.
Art. 74 cpv. 2 lett. c e h
2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
c. le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece e l’in- dennizzo per incapacità al guadagno nonché quello per danno pensionistico; h. le spese d’accertamento e le spese per la valutazione del danno.
4 RS 172.021
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Titolo prima dell’art. 75a Capitolo 5a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale
Art. 75a Organi competenti Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organi- smo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone5 e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicu- rezza sociale.
Art. 75b Infrastruttura per l’esecuzione 1 Il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione dell’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero, in par- ticolare dei necessari punti d’accesso elettronici e delle interfacce tra il sistema di scambio di dati nazionale e quello internazionale.
2 Gli organi federali di cui al capoverso 1 possono accordare agli organi di cui
all’articolo 75a l’accesso ai dati del settore di loro competenza mediante procedura di richiamo.
Art. 75c Finanziamento dell’infrastruttura 1 Gli organi federali di cui all’articolo 75b riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 75a emolumenti per la connessione all’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero e per l’utilizzo della stessa.
2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all’articolo 46a
della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione. Consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolu- menti tiene conto della misura in cui l’infrastruttura viene utilizzata.
Art. 83 Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019 Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
5 RS 0.142.112.681 6 RS 172.010
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 ottobre 2019.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
7 FF 2019 3721
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 49a Sistemi d’informazione Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’in- formazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempi- mento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 49b Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnata- mente per: a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi; b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali; c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’im- piego; d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili; e. sorvegliare l’esecuzione della presente legge; f. allestire statistiche; g. assegnare o verificare il numero d’assicurato.
8 RS 831.10 9 RS 0.142.112.681
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Art. 71 cpv. 4
4 L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri d’assicurato asse- gnati agli assicurati, i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato; b. un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle pre- stazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.
2 In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura ammini- strativa.
Art. 91 cpv. 2
2 La decisione di multa deve indicare i motivi.
Art. 95a Rimborso di ulteriori spese Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone11.
Art. 97 Abrogato
2. Legge federale del 19 giugno 195912 sull’assicurazione per l’invalidità
2 Il diritto di regresso di cui all’articolo 72 LPGA13 si applica per analogia al Can- tone di domicilio per i contributi da esso versati in virtù del capoverso 1.
10 RS 172.021 11 RS 0.142.112.681 12 RS 831.20 13 RS 830.1
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
Art. 57a cpv. 1, primo periodo, e 3 1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione pre- vista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della pre- stazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione caute- lare delle prestazioni. ... 3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.
Art. 66, primo periodo Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposi- zioni della LAVS14 concernenti i sistemi d’informazione, il trattamento di dati per- sonali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l’assunzione dei costi e le tasse postali, l’Uffi- cio centrale di compensazione e il numero d’assicurato. ...
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA15: d. all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS16), qualora siano neces- sari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni inter- nazionali.
Art. 66b, rubrica (concerne soltanto il testo francese), e cpv. 2–2ter
2 Concerne soltanto il testo francese
2bis L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destina- to alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internaziona- li. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni. 2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni interna- zionali.
Art. 69 cpv. 1bis, primo periodo 1bis La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. ...
14 RS 831.10 15 RS 830.1 16 RS 831.10
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
3. Legge federale del 6 ottobre 200617 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 27 Abrogato
4. Legge federale del 25 giugno 198218 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 26b Sospensione cautelare del versamento della rendita L’istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d’in- validità dal momento in cui prende atto della decisione dell’ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità conformemente all’arti-
Art. 35a cpv. 2, primo periodo 2 Il diritto di chiedere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto di previ- denza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. ...
Titolo prima dell’art. 89a Parte settima: Coordinamento internazionale
Art. 89e Applicabilità della LPGA Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c LPGA20 sono applicabili alla previdenza pro- fessionale.
17 RS 831.30 18 RS 831.40 19 RS 830.1 20 RS 830.1
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
5. Legge del 17 dicembre 199321 sul libero passaggio
Titolo prima dell’art. 25b
Sezione 8: Coordinamento internazionale
Art. 25g Applicabilità della LPGA Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a–75c della legge federale del 6 ottobre 200022 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
6. Legge federale del 18 marzo 199423 sull’assicurazione malattie
Art. 82, frase introduttiva, e lett. a In deroga all’articolo 33 LPGA24, su richiesta, gli assicuratori forniscono gratuita- mente alle autorità competenti le informazioni e i documenti necessari per: a. esercitare il diritto di regresso sancito dall’articolo 79a;
7. Legge federale del 19 giugno 199225 sull’assicurazione militare
Art. 9 cpv. 2, titolo prima dell’art. 104 e art. 105 Abrogati
8. Legge del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 29 Disposizioni applicabili Le disposizioni della LAVS27 concernenti il trattamento di dati personali, l’assun- zione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.
21 RS 831.42 22 RS 830.1 23 RS 832.10 24 RS 830.1 25 RS 833.1 26 RS 834.1 27 RS 831.10
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
9. Legge del 24 marzo 200628 sugli assegni familiari
Art. 24 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi di cui alla versione vinco- lante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200430; b. regolamento (CE) n. 987/200931; c. regolamento (CEE) n. 1408/7132; d. regolamento (CEE) n. 574/7233. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196034 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009;
28 RS 836.2 29 RS 0.142.112.681 30 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1. 31 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 rela- tivo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione conso- lidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.11.
32 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. 33 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda- lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. 34 RS 0.632.31
Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. LF RU 2020
c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea
di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
10. Legge del 25 giugno 198235 sull’assicurazione contro
la disoccupazione
2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.
35 RS 837.0