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AS 2020 5377

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico)

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico)

Modifica dell’11 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue: b. agli orari di apertura si applica quanto segue:

1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono

fatti salvi i numeri 2 e 3,

2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’alber-

go, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (take- away) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il

1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;

Art. 5abis Orari di apertura delle strutture accessibili al pubblico Le seguenti strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse tra le ore 19.00 e le ore 06.00, la domenica, nonché il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio:

1 RS 818.101.26

2020-3743 5377

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Restrizioni per le manifestazioni RU 2020 e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico)

a. i negozi, escluse le farmacie e i mercati all’aperto; b. gli esercizi e le strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, parrucchieri, escluse le strutture sociali (centri di consu- lenza); c. le istituzioni culturali e le strutture ricreative e per il tempo libero quali mu- sei e gallerie, biblioteche e archivi, giardini botanici e zoologici, case e sale da gioco; sono escluse le strutture per attività culturali senza pubblico se- condo l’articolo 6f capoverso 2 lettera b; d. gli impianti sportivi, comprese le palestre, esclusi;

1. i comprensori sciistici e altri impianti all’aperto,

2. gli impianti per attività senza pubblico secondo l’articolo 6e capover-

so 1 lettere c e d,

3. gli impianti per l’equitazione,

4. gli impianti negli alberghi riservati agli ospiti dell’albergo.

Art. 6 cpv. 1

1 Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:

a. le manifestazioni secondo l’articolo 6c; b. le manifestazioni per la formazione dell’opinione politica con fino a 50 per- sone; c. le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie; d. le manifestazioni religiose con fino a 50 persone; e. i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; f. le manifestazioni ammesse secondo l’articolo 6d; g. le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura se- condo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3; h. le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2.

Art. 6e cpv. 1 lett. b, frase introduttiva 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allena- menti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto: b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni:

Art. 6f cpv. 1 nonché cpv. 2 lett. a n. 2 e 3 1 All’esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe si applicano unicamente le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5abis.

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Restrizioni per le manifestazioni RU 2020 e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico)

2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l’utilizzazione delle necessarie strutture: a. nel settore non professionale:

2. le attività individuali di persone a partire dai 16 anni,

3. le attività in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni, se le persone

interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limi- tazioni della capienza;

Art. 7 cpv. 25 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni: a. sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 let- tere b e c; b. il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo2; c. il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP3. 3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00. 4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitro- fi. Informa l’UFSP della sua decisione. 5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.

Art. 13 lett. a È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi ob- blighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5abis e 6d–6f;

2 Consultabili su https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/

3 Consultabili su www.covid19.admin.ch

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II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2020 alle ore 00.004.

2 Ha effetto sino al 22 gennaio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Pubblicazione urgente dell’11 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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