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Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta:

I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 7a Identitas SA 1 Identitas SA gestisce il sistema d’informazione concernente i dati sugli animali (banca dati sul traffico di animali) di cui all’articolo 45b. 2 Al fine di garantire la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli ani- mali, la Confederazione partecipa a Identitas SA. Ne detiene la maggioranza del ca- pitale azionario. 3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici di Identi- tas SA. Può proporre all’assemblea generale rappresentanti della Confederazione per l’elezione in seno al consiglio d’amministrazione. 4 Il consiglio d’amministrazione di Identitas SA provvede all’attuazione degli obiet- tivi strategici. Riferisce ogni anno al Consiglio federale sul raggiungimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica. 5 La gestione della banca dati sul traffico di animali è il compito centrale di Identitas SA. 6 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA ulteriori compiti necessari per l’attuazione di misure e per la gestione di dati nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari, a condizione che tali compiti siano strettamente connessi con il compito centrale di Identitas SA. Esso disciplina l’assunzione dei costi.

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7 Identitas SA può fornire prestazioni commerciali a terzi, a condizione che queste non compromettano l’adempimento dei compiti federali. Per le sue prestazioni com- merciali fissa prezzi di mercato e imposta la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento indiretto delle prestazioni commerciali non è consentito.

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e n. 11 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l’obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnata- mente:

11. l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie che as-

sumono importanza in relazione con il commercio internazionale di animali, applicati nel quadro dei servizi di sanità animale.

Titolo dopo l’art. 11 IIIa. Servizi di sanità animale

Art. 11a 1 I servizi di sanità animale promuovono la salute e il benessere degli animali, la loro detenzione adeguata e la produzione di derrate alimentari qualitativamente ineccepi- bili. 2 La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, versare aiuti finanziari ai servizi di sanità animale. 3 Gli aiuti finanziari sono versati soltanto se i servizi di sanità animale forniscono prestazioni proprie adeguate. Sono versati sulla base di convenzioni sulle presta- zioni.

4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

a. sulle condizioni per il versamento di aiuti finanziari; b. sull’importo degli aiuti finanziari; c. sulla procedura per il versamento degli aiuti finanziari. 5 Può prevedere che le persone che fanno capo alle prestazioni dei servizi di sanità animale siano tenute a versare contributi adeguati.

Art. 14 cpv. 1 1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e regi- strato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell’identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.

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Art. 15a Registrazione del traffico di animali 1 Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali. 2 I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.

Art. 15b Abrogato

Art. 16 Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli articoli 14–15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

Art. 24 cpv. 3 lett. a

3 Allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, l’USAV può:

a. limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e pro- dotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limita- zioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell’Unione eu- ropea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato;

Titolo dopo l’art. 45a Vb. Sistemi d’informazione

Art. 45b Banca dati sul traffico di animali 1 Per la sorveglianza del traffico di animali e della salute degli animali è gestita una banca dati sul traffico di animali. 2 La banca dati sul traffico di animali contiene i dati sugli animali e sul traffico di animali secondo gli articoli 14, 15a e 16. 3 La gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziata per il tramite degli emolumenti versati dai detentori di animali e da altre persone tenute al versamento di emolumenti. Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti e chi è tenuto a versarli. 4 Gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas SA. In caso di controversie sulle fatture, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emana una decisione.

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Art. 45c Altri sistemi d’informazione: gestione e finanziamento 1 L’USAV gestisce altri sistemi d’informazione per sostenere l’esecuzione della le- gislazione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari nonché per valutare i dati raccolti nell’ambito del- l’esecuzione, in particolare: a. il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione; b. i sistemi d’informazione per il trattamento dei dati relativi all’importazione di animali e prodotti animali. 2 I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono parte del sistema d’informa- zione centrale lungo la filiera alimentare comune all’UFAG e all’USAV, finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produ- zione primaria ineccepibile. 3 I costi di gestione del sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che consen- tono l’accesso al sistema d’informazione. 4 Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi per gli altri sistemi d’in- formazione; in particolare può prevedere che i Cantoni contribuiscano finanziaria- mente ai sistemi d’informazione che utilizzano per i loro compiti d’esecuzione.

Art. 45d Altri sistemi d’informazione: contenuto e trattamento dei dati 1 I sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b contengo- no dati personali, compresi dati sui provvedimenti amministrativi e sulle sanzioni penali. 2 Nell’ambito dei loro compiti legali, le persone e i servizi indicati di seguito pos- sono trattare i dati in linea nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 45c capo- verso 1 lettere a e b: a. l’USAV e l’UFAG, per garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimen- tari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile; b. l’Amministrazione federale delle dogane, per garantire la sicurezza e l’igie- ne delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile in relazione al trasporto di merci verso o dal territorio doganale svizzero; c. le autorità cantonali d’esecuzione e i terzi incaricati di compiti di esecu- zione, per adempiere i loro compiti nel rispettivo ambito di competenza. 3 Il Consiglio federale può prevedere che altri servizi federali, nell’ambito dei loro compiti legali, possano richiamare in linea i dati registrati nei sistemi d’infor- mazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 lettere a e b.

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4 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema d’informazione di cui all’arti- colo 45c capoverso 1 lettera a per i propri compiti d’esecuzione nei settori della salute degli animali, della protezione degli animali e della sicurezza delle derrate alimentari. Gli accessi in linea a dati cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale.

Art. 45e Dati relativi ai controlli 1 Ogni persona può consultare i dati relativi ai controlli e ai risultati riguardanti la sua azienda e i suoi animali. 2 Il detentore di animali da reddito può autorizzare l’USAV a trasmettere a terzi i dati sulla protezione degli animali riguardanti i suoi animali da reddito e i dati sulla sua produzione primaria.

Art. 45f Disposizioni d’esecuzione Per la banca dati sul traffico di animali e i sistemi d’informazione di cui all’arti- colo 45c capoverso 1 lettere a e b, il Consiglio federale disciplina: a. le strutture e i cataloghi dei dati; b. le responsabilità relative al trattamento dei dati; c. i diritti di accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea; d. il collegamento dei sistemi d’informazione tra di loro e con altri sistemi di informazione gestiti sulla base del diritto pubblico; e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati; f. la collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finan- ziamento del sistema d’informazione di cui all’articolo 45c capoverso 1 let- tera a; g. l’obbligo di conservazione e di distruzione dei dati; h. l’archiviazione dei dati.

Art. 47 Contravvenzioni e delitti 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale3, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10–12, 20, 24, 25 e 27. 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

3 RS 311.0

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Art. 48 Contravvenzioni 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli artico- li 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capo- versi 1 e 2, 21, 23 e 30. 2 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d’esecu- zione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 48a Violazione di una decisione È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 48b Infrazioni commesse nell’azienda Le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell’azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 50, 51 e 54a Abrogati

Art. 56a cpv. 3 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i Cantoni per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a.

Art. 57 cpv. 3 lett. b e c, nonché 4 3 L’USAV:

b. promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie; c. insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorve- glianza degli effettivi di animali svizzeri. 4 Per il programma nazionale di sorveglianza, d’intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.

4 RS 313.0

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Art. 57a Indennità per l’esecuzione del programma nazionale di sorveglianza 1 Per le prestazioni di cui all’articolo 57 capoversi 3 lettera c e 4 i Cantoni sono indennizzati con un importo forfettario a parziale copertura dei costi per l’ese- cuzione del programma nazionale di sorveglianza. 2 L’indennità è versata entro i limiti dei crediti stanziati. Il Consiglio federale stabili- sce i criteri di ripartizione delle indennità tra i singoli Cantoni e determina la proce- dura per il versamento.

II La legge del 29 aprile 19985 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 165gbis Sistema d’informazione concernente i dati sugli animali 1 I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1° luglio 19666 sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell’esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati. 2 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA (art. 7a LFE) compiti riguardanti l’esecuzione di misure di politica agricola. Esso disciplina la delega di compiti, l’assunzione dei costi e il trattamento dei dati.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 ottobre 2020.7

5 RS 910.1 6 RS 916.40 7 FF 2020 4979

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2 La presente legge entra in vigore come segue:8

a. articoli 7a rubrica e capoversi 24, 10, titolo prima dell’articolo 11, articoli 11a, 14, 15a rubrica e capoversi 1 e 2, nonché abrogazione del capoverso 4 (nel testo RU 1999 1347), 15b, 16, 24, titolo prima dell’articolo 45a, articoli 45b rubrica e capoversi 13, 45c45f, 4748b, 50, 51, 54a, 56a, 57, nonché 57a rubrica e capoverso 1 (cifra. I) il 1° gennaio 2021; b. articolo 165gbis rubrica e capoverso 1 della legge sull’agricoltura (cifra II) il 1° gennaio 2021; c. le seguenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo: – articoli 7a capoversi 1 e 57, 15a abrogazione capoverso 3 (nel testo RU 1999 1347), 45b capoverso 4 e 57a capoverso 2 (cifra I), – articolo 165gbis capoverso 2 della legge sull’agricoltura (cifra II).

25 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 novembre 2020.

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