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AS 2020 5985

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

Modifica del 18 novembre 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione della presenza internazio- nale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

Art. 5 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 7 lett. a e c Possono essere concessi aiuti finanziari per film di fiction, documentari e film d’animazione della durata minima di 60 minuti, se: a. la loro prima proiezione pubblica in Svizzera non risale a più di 24 mesi fa; c. sono destinati a una prima commercializzazione nei cinema o alla diffusione attraverso una piattaforma digitale; e

1 RS 443.122

2020-2475 5985

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera RU 2020

Art. 8 Spese computabili Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo, se maturano nel perio- do compreso tra 3 mesi prima e 12 mesi dopo la presentazione della domanda: a. la produzione del materiale promozionale; b. l’acquisto di superfici pubblicitarie; c. le relazioni con la stampa nel Paese estero in questione; d. altre attività promozionali e di mediazione; e. le copie o i supporti elettronici nonché la codifica o la transcodifica; f. il doppiaggio e la sottotitolazione.

Art. 9 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

a. Qualità e originalità della strategia di promozione 30 e di commercializzazione b. Potenziale di diffusione del film all’estero 20 c. Prestazioni proprie della società di distribuzione 20 d. Coerenza tra il preventivo per la distribuzione 20 e la prevista commercializzazione e. Esperienza della società di distribuzione 10

3 I progetti ricevono 5 punti supplementari in ciascuno dei casi seguenti:

a. sono commercializzati nei cinema in un Paese con cui la Svizzera ha conclu- so un accordo di coproduzione; b. la strategia di promozione per l’uscita del film nei cinema sfrutta le sinergie con una partecipazione a un festival nel Paese in questione. 4 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 75 punti. Le domande sono approvate nell’ordine della data di presentazione.

Art. 10 Presentazione delle domande e perizia

1 Le domande devono essere presentate almeno due mesi prima dell’uscita del film

nei cinema o della sua pubblicazione su una piattaforma. 2 Se non dispone delle necessarie conoscenze specifiche, l’UFC sottopone per peri- zia le domande a esperti che conoscono i mercati di commercializzazione del Paese in questione.

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Art. 10a Procedura in caso di esportazione in diversi Paesi 1 Se è dimostrato che i diritti per la proiezione nelle sale cinematografiche di un film sono stati venduti in almeno cinque Paesi, tra cui un Paese europeo ad alta capacità di produzione (Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna), decade la ponde- razione di cui all’articolo 9 capoversi 2 lettere a e b e 4. La domanda può beneficiare di un sostegno se negli altri ambiti (art. 9 cpv. 2 lett. c–e) raggiunge almeno

30 punti.

2 Possono presentare una domanda le società di produzione e le società di distribu- zione mondiale con sede in Svizzera. Per il restante si applicano gli articoli 6–8 e 10.

Art. 12 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’uscita del film nei cinema ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al 50 per cento. In caso di pro- mozione dell’esportazione in diversi Paesi secondo l’articolo 10a, la prima rata ammonta al 35 per cento dell’importo massimo determinante. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e i risultati della commercializzazione. 3 In caso di diffusione mediante servizi digitali su richiesta, il periodo di conteggio corrisponde ai primi 12 mesi della commercializzazione online.

Art. 20 cpv. 1 1 Sono concessi aiuti finanziari soltanto per la partecipazione a programmi di forma- zione continua cofinanziati dal programma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea o dall’UFC in virtù della sezione 6, oppure che sono stati cofinanziati nei tre anni prima della presentazione della domanda.

Art. 21, frase introduttiva Sono computabili le spese per le seguenti voci di preventivo, purché raggiungano in totale 1500 franchi:

Art. 22 cpv. 3

3 È sussidiata una sola formazione continua per persona all’anno.

Art. 24 cpv. 2

2 L’importo massimo per una formazione continua è di 15 000 franchi.

Art. 25 Modalità di versamento 1 Gli aiuti finanziari inferiori a 4000 franchi sono versati dopo la conclusione della formazione continua, previa presentazione del conteggio e del rapporto finale. I

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diplomi, gli attestati di partecipazione e altri certificati delle prestazioni fornite devono essere allegati spontaneamente al conteggio.

2 Gli aiuti finanziari superiori a 4000 franchi sono versati a rate:

a. la prima rata è versata quando è assicurata la partecipazione alla formazione continua ed è fornita prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; b. la seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rap- porto finale. I diplomi, gli attestati di partecipazione e altri certificati delle prestazioni fornite devono essere allegati spontaneamente al conteggio.

Art. 26 cpv. 1 lett. g e 2 1 Nei limiti del credito approvato, possono essere versati a titolo di misure compen- sative MEDIA: g. aiuti finanziari per la collaborazione a progetti e reti europei per la media- zione cinematografica, rivolti in particolare a un pubblico giovane. 2 Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 3.

Art. 27 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 28 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 30 cpv. 2, 3 lett. c, 4 e 5 lett. abis 2 I progetti coprodotti devono essere ideati e sviluppati su iniziativa e sotto la re- sponsabilità della società di produzione svizzera insieme a una o più società di produzione di Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 19922 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 20173 sulla coproduzione cinematografica.

3 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

c. progetti audiovisivi non lineari, se gli elementi narrativi impiegati sono pa- ragonabili a progetti cinematografici dei singoli generi; per questi progetti non è fissata una durata minima. 4 Le riprese possono iniziare al più presto otto mesi dopo la presentazione della domanda. Su richiesta, per i progetti di documentari possono essere ammesse dero- ghe, segnatamente se sono necessarie riprese per immortalare eventi unici e irripeti-

2 RS 0.443.2 3 RS 0.443.3

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bili o raccogliere dichiarazioni di protagonisti che in seguito non potranno più essere ottenute.

5 Non sono concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti:

abis. video musicali, videogiochi e libri interattivi;

Art. 32, frase introduttiva e lett. a Sono computabili le spese previste per lo sviluppo del progetto, dalla presentazione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le seguenti voci di preventivo: a. acquisizione dei diritti d’autore;

Art. 33 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità del progetto e relativo potenziale di raggiungere un pubblico euro- 55 peo e internazionale Qualità della strategia di sviluppo 10 Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo 25 e internazionale Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

Tali progetti ricevono 5 punti supplementari se si indirizzano a un pubblico sotto i

16 anni e 5 punti supplementari se sono concepiti come coproduzione svizzera con

l’estero e se al momento della presentazione della domanda possono presentare un corrispondente contratto preliminare con una società di produzione indipendente di un Paese che ha ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre 19924 sulla copro- duzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 gennaio 20175 sulla coproduzione cinematografica. I progetti di film di animazione che si indirizzano a un pubblico sotto i 16 anni non ricevono per questo alcun punto sup- plementare. 4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

4 RS 0.443.2 5 RS 0.443.3

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Art. 34 cpv. 1 e 2 lett. b 1 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

2 Alla promozione di progetti singoli nel quadro della misura compensativa MEDIA

«Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo» si applicano i seguenti importi massimi: b. per i documentari: 28 000 franchi;

Art. 35 cpv. 3 3 Se il conteggio del progetto non è allestito entro 18 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di un conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.

Art. 37 cpv. 3 3 La maggioranza dei progetti deve essere ideata e sviluppata con una o più società di produzione di Paesi che hanno ratificato la Convenzione europea del 2 ottobre

19926 sulla coproduzione cinematografica o la Convenzione del Consiglio d’Europa

del 30 gennaio 20177 sulla coproduzione cinematografica.

Art. 39 Spese computabili Sono computabili le spese presumibili per lo sviluppo del progetto, dalla presenta- zione della domanda fino all’inizio delle riprese, per le voci di preventivo di cui all’articolo 32.

Art. 40 cpv. 2

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità dell’approccio seguito nello sviluppo del pacchetto di progetti a 30 livello europeo e internazionale e capacità innovativa della società di produ- zione Qualità del contenuto del pacchetto di progetti, coerenza della strategia 15 di sviluppo Potenziale di commercializzazione a livello europeo e internazionale e 35 qualità della strategia di diffusione e di marketing Fattibilità del pacchetto nonché qualità e dimensione europea della strategia 20 di finanziamento

6 RS 0.443.2 7 RS 0.443.3

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Art. 43 cpv. 3 3 Se per il pacchetto non è allestito il conteggio entro 30 mesi dal versamento della prima rata, deve essere presentato spontaneamente un rapporto intermedio corredato di conteggio intermedio. Una proroga di sei mesi è possibile in casi motivati.

Art. 45 cpv. 1 lett. d, 3 lett. a, b, f e g 1 Possono essere concessi aiuti finanziari per lungometraggi di fiction, lungometrag- gi documentari e lungometraggi d’animazione: d. dei quali è possibile dimostrare che sono stati venduti per essere proiettati nelle sale cinematografiche di almeno sei Paesi partecipanti a MEDIA, tra cui almeno due Paesi a media o alta capacità di produzione come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia, la Spagna, l’Austria, il Belgio, la Po- lonia o i Paesi Bassi, e almeno due Paesi a bassa capacità di produzione; e

3 Non sono concessi aiuti finanziari per:

a. film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera; b. film di Paesi partecipanti a MEDIA le cui spese di realizzazione sono supe- riori a 16 milioni di franchi; f. film per i quali gli accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza sono stati reinvestiti nell’attività di promozione o nell’acquisto di copie, tranne nel caso in cui si tratti di reinve- stimenti sotto forma di garanzie minime o di contributi alla coproduzione; g. Abrogata

Art. 46 lett. d ed e Sono computabili le spese delle seguenti voci di preventivo: d. costi per il materiale come copie, Digital Cinema Package (DCP) e codifica; e. doppiaggio, sottotitolazione e audiodescrizione.

Art. 47 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizza- zione: a. spese di realizzazione inferiori a 3 milioni di franchi: film piccoli; b. spese di realizzazione pari o superiori a 3 milioni di franchi: film medi.

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2 La ponderazione dei criteri e i punti per film e categoria sono calcolati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Per ogni distribuzione o per ogni Paese MEDIA 1 Società di distribuzione svizzera che l’anno precedente ha ricevuto accrediti 1 della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza Film proveniente da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Germania, 2 la Francia, la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna

3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiungono otto punti.

4 È sostenuta la distribuzione dei film che nelle categorie di cui al capoverso 1 raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta prima- riamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato. La priorità attribuita ai film per bambini e giovani non si applica ai film d’animazione.

Art. 48 cpv. 2 e 4

2 L’aiuto finanziario è determinato in base al numero di schermi. Si applicano i

seguenti importi massimi:

Numero di schermi Importo massimo in franchi

1–7 10 000 8–14 15 000 15–24 25 000 25–39 30 000 40–60 40 000 60–99 60 000

4 Il film deve vantare almeno quattro proiezioni per settimana e schermo. Sono

considerate unicamente le proiezioni a tariffa ordinaria nei cinema registrati.

Art. 49 cpv. 1 1 La prima rata è versata una volta confermata l’uscita del film nei cinema, a condi- zione che sia stata fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento.

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Art. 51 cpv. 3, frase introduttiva e lett. c

3 Non sono ammessi alla promozione della distribuzione legata al successo:

c. Film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con regia svizzera.

Art. 53 cpv. 2 e 4 2 È escluso il reinvestimento nella promozione di film la cui distribuzione è sostenu- ta dall’UFC mediante la promozione selettiva della distribuzione secondo la presente ordinanza o secondo gli articoli 7 capoverso 2 lettera e o 14a lettere a e b OPCin8. 4 L’accredito deve essere reinvestito entro il termine di 12 mesi indicato nella comu- nicazione dell’importo dell’accredito.

Art. 54 Quota ammessa del reinvestimento alle spese computabili Il reinvestimento degli accrediti non può superare il 60 per cento delle spese compu- tabili.

Art. 55 Modalità di versamento e decadenza dell’accredito 1 Se la domanda di reinvestimento non perviene all’UFC entro il termine di reinve- stimento, l’accredito decade. 2 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo reinvestito. 3 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il conteggio. Il conteggio deve pervenire entro 12 mesi dalla scadenza del termine di reinvestimento, altrimen- ti la seconda rata decade. Previa richiesta tempestiva e motivata, è possibile una proroga unica di sei mesi.

Art. 57 lett. a e b Possono essere concessi aiuti finanziari per: a. progetti di formazione continua che contribuiscono a far sì che i cineasti par- tecipanti perseguano nel loro lavoro un approccio europeo o internazionale; b. progetti di formazione continua nei settori seguenti:

1. sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, forme narrative innova-

tive, marketing, distribuzione, diffusione e commercializzazione,

2. gestione finanziaria ed economica con un accento particolare sull’«age-

volazione dell’accesso ai finanziamenti»,

3. sviluppo e produzione di opere,

8 RS 443.113

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4. opportunità e sfide del passaggio al digitale, con particolare attenzione

ai nuovi modelli commerciali;

Art. 60 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni 30 dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati Qualità del contenuto e della metodologia (formato, gruppo di destinatari, 40 know-how, efficienza dell’offerta, impiego di strumenti digitali) Diffusione dei risultati, impatto su partecipanti, progetti, imprese e 20 sul settore audiovisivo, accesso per i partecipanti alle reti e ai mercati internazionali, effetto strutturante, sostenibilità Qualità del team riguardo a perizia tecnica e pedagogica internazionale 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 62 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento. 2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.

Art. 64 Progetti e misure che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per progetti che:

a. rendono possibili o migliorano i contatti professionali di cineasti europei, segnatamente per incontri di persona in occasione di festival e mercati del film; b. sviluppano e gestiscono strumenti digitali o online transnazionali quali ban- che dati e reti di dati per i cineasti e le loro opere e, in questo modo, raffor- zano la diffusione mondiale e l’accesso al mercato di opere svizzere ed eu- ropee;

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c. consentono la partecipazione di film svizzeri ad attività internazionali di promozione di reti europee che coinvolgono almeno 14 Paesi partecipanti a MEDIA.

2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per:

a. piattaforme di diffusione di film digitali; b. la diffusione e la commercializzazione di prodotti propri; c. videogiochi.

Art. 66 cpv. 1, frase introduttiva

1 Sono computabili le spese seguenti:

Art. 67 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alle tabelle seguenti:

Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. a Punti

Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione 30 Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia (formato, 30 gruppo di destinatari, metodo di selezione, cooperazione con altri progetti, utilizzo delle possibilità offerte dalla digitalizzazione per nuovi modelli commerciali) Diffusione internazionale dei risultati, impatto, sostenibilità 30 del finanziamento, pubblico globale delle opere, effetto strutturante Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista 10

Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. b Punti

Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale 30 Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità e metodologia 40 (modelli commerciali, strategia di marketing, aspetti innovativi) Impatto sul pubblico, trasferimento di informazioni e trasparenza 20 Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista 10 e estensione dei partenariati

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Criteri per progetti secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. c Punkte

Rilevanza del contenuto, dimensione internazionale e innovazione 30 Qualità del contenuto, efficienza, fattibilità, metodologia ed efficacia della 30 strategia volta a una migliore circolazione delle opere europee Diffusione dei risultati, impatto e sostenibilità, segnatamente sotto il profilo 30 dell’impatto sul pubblico e di una migliore commercializzazione delle opere europee, effetto strutturante Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 69 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che durano più di un anno, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento. 2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e un rapporto finale.

Art. 71 Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno 1 Possono essere concessi aiuti finanziari per festival cinematografici la cui pro- grammazione soddisfa i requisiti seguenti: a. almeno il 70 per cento dei film menzionati nel catalogo del programma o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi parte- cipanti a MEDIA o dalla Svizzera; b. al massimo il 50 per cento dei film di cui alla lettera a è stato realizzato in misura preponderante da una società di produzione svizzera; c. i film presentati al pubblico provengono da almeno 14 Paesi partecipanti a MEDIA e dalla Svizzera.

2 Non possono essere concessi aiuti finanziari per festival:

a. dedicati a un tema specifico, quali la medicina, l’ambiente o la scienza; b. incentrati su film pubblicitari, riprese dal vivo, serie televisive, videoclip, videogiochi, film amatoriali, film realizzati con il cellulare o opere artistiche senza carattere narrativo.

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Art. 74 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza delle attività per lo sviluppo del pubblico, utilizzo di tecnologie 30 digitali Dimensione europea della programmazione e partenariati internazionali 35 con festival Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei 30 Qualità del team 5

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 75 Calcolo dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario non può superare il 60 per cento delle spese computabili. Per singola edizione di un festival si applicano gli importi massimi seguenti:

Festival che presentano lungometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

40–60 film 39 000 61–80 film 45 000 81–100 film 51 000 101–120 film 61 000 121–200 film 70 000

Festival che presentano cortometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

150–250 film 30 000

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2 Se un festival presenta sia lungometraggi che cortometraggi, quattro cortometraggi equivalgono a un lungometraggio.

Titolo dopo l’art. 76 Sezione 9: Promozione della collaborazione europea nell’ambito della mediazione cinematografica

Art. 76a Requisiti posti all’organizzazione richiedente

1 Può presentare una domanda di aiuto finanziario per la promozione della media-

zione cinematografica qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e b. i cui quadri dirigenti sono domiciliati in Svizzera.

2 Sono ammesse le organizzazioni che:

a. collaborano a progetti di mediazione cinematografica cofinanziati dal pro- gramma di sostegno al cinema MEDIA dell’Unione europea; o b. collaborano con almeno due organizzazioni di Paesi diversi partecipanti a MEDIA attive nell’ambito della mediazione cinematografica e le cui offerte sono disponibili in almeno tre lingue europee, tra cui una lingua nazionale della Svizzera.

3 Non sono ammessi festival promossi in base alla sezione 8.

Art. 76b Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno 1 Possono essere concessi aiuti finanziari per la collaborazione a iniziative e progetti transnazionali di mediazione cinematografica che: a. si avvalgono di strumenti innovativi o digitali e si rivolgono a un pubblico giovane fino a 19 anni; o b. elaborano un catalogo di film e opere audiovisive esistenti, prevalentemente europei, ai fini dell’impiego nell’ambito della mediazione o della formazio- ne cinematografica extrascolastica. 2 Possono beneficiare di un sostegno anche la collaborazione e lo scambio all’inter- no di reti finalizzate a migliorare l’efficienza della mediazione cinematografica, segnatamente tramite la creazione di sinergie o la condivisione di materiali e metodi.

3 Non sono concessi aiuti finanziari per:

a. l’organizzazione di festival cinematografici; b. la produzione di film; c. scuole di cinema o istituzioni accademiche il cui compito fondamentale è di fornire una formazione professionale nell’ambito del cinema o della produ- zione audiovisiva;

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d. istituzioni che offrono misure di formazione continua destinate ai professio- nisti del settore cinematografico; e. enti di diritto pubblico e istituzioni che beneficiano di sussidi pubblici.

Art. 76c Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo la presente ordinanza o secondo l’OPCin9, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una domanda secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 76d Spese computabili

1 Sono computabili le spese seguenti:

a. spese per il personale fino al 40 per cento delle spese complessive, escluse le spese per il personale di organizzazioni o istituzioni che beneficiano di sus- sidi pubblici; b. spese personali di soggiorno e di viaggio per riunioni e conferenze all’estero; c. materiale e spese d’esercizio. 2 Per ogni progetto oggetto di una domanda di aiuto finanziario deve essere presen- tato un preventivo separato.

Art. 76e Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella domanda devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza, dimensione europea e valore aggiunto 30 Qualità del contenuto (metodologia, formato, gruppo di destinatari, scelta 40 dei film, strumenti pedagogici), fattibilità, efficienza, innovazione Diffusione dei risultati del progetto, impatto e sostenibilità 20 Qualità del team e dei partenariati 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono almeno 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine di presentazione, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

9 RS 443.113

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Art. 76f Calcolo dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza non può superare il 70 per cento delle spese computabili.

2 Complessivamente la quota della Confederazione non può superare l’80 per cento

delle spese computabili.

Art. 76g Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita l’esecuzione del progetto, segnatamente quando è confermato un eventuale finanziamento da parte del programma di soste- gno al cinema MEDIA dell’Unione europea ed è fornita la prova del finanziamento residuo. La prima rata ammonta al massimo al 60 per cento; per i progetti che dura- no più di due anni, il 60 per cento deve essere ripartito in diverse rate in base alle necessità di finanziamento. 2 L’ultima rata è versata dopo che sono stati presentati il conteggio e il rapporto finale.

Art. 77a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2020 (Sostegno alla distribuzione in relazione alla COVID-19)

1 Se una domanda di promozione cinematografica selettiva per la distribuzione di

film europei secondo gli articoli 44–49 è presentata nel 2021, l’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese computabili (art. 48 cpv. 1).

2 Per gli anni civili 2020 e 2021 gli accrediti della promozione cinematografica

legata al successo per la distribuzione di film europei sono calcolati sulla base delle entrate effettive registrate (art. 52). 3 Se l’accredito di una società di distribuzione calcolato secondo il capoverso 2 è inferiore alla media degli accrediti che la società ha ottenuto nei tre anni civili pre- cedenti l’anno di riferimento, la società riceve l’80 per cento di tale media, nella misura in cui ciò le sia più favorevole. 4 Se gli accrediti di cui ai capoversi 2 e 3 eccedono i mezzi disponibili, sono ridotti proporzionalmente prima gli accrediti di cui al capoverso 3. 5 Al reinvestimento degli accrediti secondo gli articoli 53–55 si applica il diritto vigente al momento della presentazione della domanda. Alle domande di reinvesti- mento presentate nel 2021 si applica una quota pari al 70 per cento delle spese computabili (art. 54).

Art. 78 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Gli allegati hanno effetto sino al 31 dicembre 2024.

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II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera RU 2020

Allegato 1 (art. 4 cpv. 2 e 26 cpv. 2)

Obiettivi generali di promozione 2021–2024

La promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e le misure compensative MEDIA della Confederazione per il periodo 2021–2024 perse- guono i seguenti obiettivi generali: – rafforzare la visibilità della cinematografia svizzera in Svizzera e all’estero; – considerare, in tutti gli ambiti di promozione, il principio della diversità nell’accesso alle misure di sostegno, in particolare per quanto concerne le pari opportunità tra uomini e donne, l’equilibrio tra regioni linguistiche, pro- getti e organizzazioni; – considerare il principio dell’uso parsimonioso delle risorse.

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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2)

Regime di promozione 2021–2024 per la promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Promozione dell’esportazione

1.1.1 La promozione dell’esportazione di film svizzeri deve permettere di raffor- zare la presenza dei film svizzeri sui mercati internazionali, in particolare nei Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi di coproduzione.

1.1.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di film sostenuti all’estero per genere e Paese; b. il numero di entrate registrate all’estero dai film sostenuti; c. il numero di titoli di film sostenuti per società di produzione e di distri- buzione; d. il numero di titoli di film venduti per essere commercializzati all’estero e, tra questi, il numero di titoli di film sostenuti; e. il numero di diritti venduti a servizi di media audiovisivi su richiesta per titoli di film e territorio.

1.2 Partecipazione a festival cinematografici, mercati del film

e cerimonie di premiazione internazionali 1.2.1 I film svizzeri devono potere accedere a festival cinematografici, mercati del film e manifestazioni analoghe internazionali.

1.2.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di partecipazioni a festival cinematografici internazionali e di premi per sezione, regione linguistica di provenienza, genere cinemato- grafico e di produzione dei film; b. il numero di partecipazioni e di film per il cinema, la televisione e altre forme di commercializzazione venduti a mercati del film internazionali; c. il numero di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero con diffusione mondiale.

1.3 Formazione continua all’estero di cineasti svizzeri

1.3.1 I cineasti svizzeri devono poter partecipare ai programmi europei di forma- zione continua per restare competitivi a livello internazionale.

1.3.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di partecipanti per genere di formazione frequentata;

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b. il numero di formazioni frequentate; c. l’importo dei contributi concessi per la formazione continua per anno.

2 Valutazione

2.1 Le misure di promozione della presenza internazionale della cinematografia

svizzera sono valutate annualmente nel rapporto annuale presentato dalla fondazione «Swiss Films» all’UFC.

2.2 L’UFC effettua una valutazione esterna sull’efficacia di misure selezionate.

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Allegato 3 (art. 26 cpv. 2)

Regime di promozione 2021–2024 per le misure compensative MEDIA

1 Obiettivi e indicatori

1.1 Obiettivi generali

1.1.1 Le misure compensative MEDIA devono compensare gli svantaggi della non

partecipazione della Svizzera al programma di sostegno al cinema dell’Unione europea e assicurare la presenza internazionale della cinemato- grafia svizzera. 1.1.2 Le misure compensative MEDIA devono creare gli incentivi per facilitare la reintegrazione del settore cinematografico svizzero nei programmi di soste- gno al cinema europei e per curare i contatti nelle reti esistenti.

1.2 Sviluppo di opere audiovisive con un potenziale europeo

1.2.1 I produttori svizzeri di film devono poter sviluppare progetti cinematografici insieme a partner europei.

1.2.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di progetti oggetto di una domanda e sostenuti per genere di film; b. il numero e il Paese di provenienza dei partner internazionali dei pro- getti; c. la percentuale di coproduzioni tra gli sviluppi di progetti sostenuti e i film ultimati; d. il numero di progetti sviluppati e la quota di successo ai festival e di successo di pubblico tra i film ultimati; e. la regione linguistica di provenienza del produttore cinematografico svizzero.

1.3 Distribuzione di film europei in Svizzera

1.3.1 La pluralità dell’offerta di film europei nelle sale cinematografiche svizzere deve essere rafforzata. Alle società svizzere di distribuzione devono essere offerte le stesse condizioni quadro vigenti sul mercato europeo.

1.3.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di film di cui è sostenuta la distribuzione e che sono sostenuti anche dal programma MEDIA dell’Unione europea; b. il numero di entrate e di proiezioni dei film sostenuti;

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c. il numero di Paesi di provenienza dei film sostenuti; d. la quota della promozione alle spese per la promozione del film e per l’acquisto di film.

1.4 Progetti di formazione continua con un indirizzo europeo

o internazionale 1.4.1 I programmi di formazione continua europei devono essere cofinanziati dalla Svizzera per rafforzare il trasferimento internazionale di sapere.

1.4.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di programmi di formazione continua sostenuti internazio- nalmente; b. il numero di categorie professionali partecipanti; c. il numero di partecipanti a questi programmi per Paese di provenienza; d. il numero e il grado di partecipazione di partner terzi a questi program- mi.

1.5 Mercati del film e attività con un indirizzo europeo

1.5.1 I festival svizzeri e le organizzazioni che propongono manifestazioni analo- ghe devono rafforzare la visibilità dei film europei e lo scambio tra i cinea- sti, segnatamente offrendo mercati del film e attività analoghe ai rappresen- tanti dell’industria cinematografica europea.

1.5.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di mercati del film e di attività analoghe organizzati; b. il numero di attività svolte attraverso piattaforme e canali digitali; c. il numero di partecipanti per Paese di provenienza e categoria profes- sionale; d. il numero di film e progetti cinematografici offerti nei mercati per Pae- se di provenienza.

1.6 Festival con un’offerta cinematografica europea

1.6.1 I festival cinematografici svizzeri devono dare visibilità alla cinematografia europea e interessare il pubblico giovane a essa.

1.6.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di visitatori; b. la provenienza dei film in programmazione e la loro quota rispetto all’insieme del programma; c. l’età e il sesso del pubblico; d. il numero di attività rivolte a un pubblico giovane.

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1.7 Cooperazione europea nell’ambito della mediazione

cinematografica 1.7.1 Nell’ambito della mediazione cinematografica rivolta a un pubblico giovane, le organizzazioni svizzere devono essere rafforzate attraverso cooperazioni e scambi di conoscenze a livello europeo.

1.7.2 Gli indicatori sono:

a. il numero di cooperazioni e di Paesi partner; b. il numero di attività di mediazione con un pubblico giovane; c. il numero di film europei in catalogo.

2 Valutazione

2.1 Le misure compensative MEDIA sono valutate annualmente nel rapporto

annuale presentato dall’associazione «Creative Europe – MEDIA Desk Suis- se» all’UFC.

2.2 L’UFC effettua una valutazione esterna sull’efficacia di misure selezionate,

focalizzata in particolare sulle ripercussioni della non partecipazione al pro- gramma MEDIA.

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Ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin) | Lexipedia | Lexipedia