AS 2020 6213
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 20151 sugli impianti di telecomunicazione è modifi- cata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 5, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
Art. 2 cpv. 1 lett. obis, p e pbis
1 Nella presente ordinanza si intende per:
obis. fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che pro- pone, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguen- ti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere pro- prietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’arti- colo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20104 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; p. operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distribu- tore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;
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Impianti di telecomunicazione. O RU 2020
pbis. fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;
Art. 8 cpv. 2 2 In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data a partire dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
Art. 14 cpv. 3
3 La documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate di
uno o più rischi.
Art. 16 cpv. 3 3 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:
a. se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e b. se l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo.
Art. 18 cpv. 6bis 6bis Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servi- zi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.
Art. 21 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 23 cpv. 4 e 5 4 Qualora l’impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformi- tà e le misure correttive adottate. 5 Qualora l’impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in partico- lare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l’importatore abbia importato l’impianto per il proprio utilizzo.
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Art. 24 cpv. 3 3 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposi- zione sul mercato presenta. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.
Art. 25 cpv. 1 lett. a, f, h e hbis
1 Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:
a. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente su frequenze attribuite all’esercito, per scopi militari, per scopi di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune con altri organismi; f. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore auto- rizzato conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 18 novembre 20205 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS); h. gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili con occupanti, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall’Ufficio federale dell’aviazione civile; quest’ultimo informa l’UFCOM degli impianti riconosciuti; hbis. gli impianti di radiocomunicazione installati su aeromobili senza occupanti, la cui progettazione è certificata conformemente all’articolo 56 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/11396 e che sono destinati a funzionare unica- mente su frequenze attribuite dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 19957 per un’utilizzazione aeronautica protetta;
Art. 26 cpv. 1 e 3
1 Concerne soltanto il testo tedesco
3 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi degli articoli 7 capoverso 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b.
5 RS 784.102.1 6 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamen- ti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il rego- lamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, versione della GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. 7 RS 0.784.403.1
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Art. 27 cpv. 4
4 Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono
essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per: a. le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale o le autorità prepo- ste all’esecuzione delle pene; b. il Servizio delle attività informative della Confederazione; c. l’esercito; d. le autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate.
Art. 27a Dimostrazione 1 Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radio- comunicazione destinato a essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e che non è stato omologato dall’UFCOM necessita di un’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo.
2 L’UFCOM rilascia l’autorizzazione se la dimostrazione non ostacola eccessiva-
mente l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.
3 La dimostrazione è autorizzata unicamente nel quadro stabilito dall’UFCOM.
Quest’ultimo stabilisce in particolare la durata e il luogo della dimostrazione nonché le bande di frequenze in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste bande devono essere il più basse possibile.
Art. 28 Restrizioni d’esercizio Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono essere esercitati soltanto dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 alle condizioni fissate negli articoli 53–59 OUS8.
Art. 29 cpv. 2 2 Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radio- comunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposi- zione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 30 OUS9).
Art. 39 cpv. 4, frase introduttiva
4 Quando informa la popolazione conformemente all’articolo 33 capoverso 4 LTC,
l’UFCOM pubblica o rende accessibile mediante procedura di richiamo in particola- re le informazioni seguenti:
8 RS 784.102.1 9 RS 784.102.1
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II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del 27 giugno 199510 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 17a cpv. 1
1 I microchip per l’identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:
1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:200811 e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell’OIT12 concernen- ti l’offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi (art. 6–20 OIT).
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2 Gli articoli 2 capoverso 1 lettere obis, p e pbis, 16 capoverso 3, 18 capoverso 6bis, 23 capoversi 4 e 5 e 24 capoverso 3 entrano in vigore il 16 luglio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 RS 916.401 11 I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 12 RS 784.101.2
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Allegato 1 (art. 18 cpv. 1)
Marchio di conformità
N. 1.1, secondo periodo
1.1 Concerne soltanto il testo tedesco
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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