AS 2021 176
Accordo del 10 marzo 2021 tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera
Concluso il 10 marzo 2021 Entrato in vigore il 10 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e GARDP Foundation, dall’altro, desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Capacità giuridica Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera di GARDP Foundation, fondazione di diritto svizzero costituita nel 2018, (di seguito GARDP).
Art. 2 Libertà d’azione 1 Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione di GARDP. 2 Esso le riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discus- sione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
Art. 3 Regime fiscale 1 GARDP, i suoi averi nonché i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili l’esonero si applica unicamente a quelli di proprietà di GARDP e che vengono utilizzati dai suoi servizi come anche ai relativi redditi.
RS 0.192.120.281.21
2021-0456 RU 2021 176
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con GARDP Foundation RU 2021 176
2 GARDP è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
3 GARDP è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla le- gislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio effettuati sul territorio svizzero presso i soggetti fiscali come anche per tutti gli acquisti di pre- stazioni soggetti all’imposta sull’acquisto, destinati esclusivamente al proprio uso uf- ficiale. 4 GARDP non è esonerata dai tributi all’importazione (tributi doganali, IVA ecc.) per i beni importati. 5 GARDP è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio. 6 L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta di GARDP mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se occorre, gli altri esoneri summenzionati saranno effettuati mediante rimborso su ri- chiesta di GARDP seguendo una procedura che dovrà essere stabilita da quest’ultima e dalle autorità svizzere competenti.
Art. 4 Personale straniero Il Consiglio federale esonera GARDP dalle prescrizioni relative al soggiorno in Sviz- zera del suo personale di nazionalità straniera.
Art. 5 Prevenzione degli abusi
1 GARDP e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di
facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regola- menti di polizia e impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel pre- sente Accordo.
2 Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.
Art. 6 Non responsabilità della Svizzera L’attività di GARDP in territorio svizzero non comporta nessuna responsabilità inter- nazionale della Svizzera per gli atti e le omissioni di GARDP o del suo personale.
Art. 7 Sicurezza della Svizzera 1 È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le mi- sure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera. 2 Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno applicare il capoverso 1 del presente articolo, deve mettersi in contatto con GARDP il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettano, allo scopo di stabilire di comune in- tesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di GARDP. 3 GARDP collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pre- giudizio alla sicurezza della Svizzera.
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con GARDP Foundation RU 2021 176
Art. 8 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecu- zione del presente Accordo.
Art. 9 Composizione delle controversie 1 Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell’una o dell’altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.
2 Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3 I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
4 Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5 La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le parti implicate nella controver- sia.
Art. 10 Revisione dell’Accordo 1 Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su do- manda di una delle parti. 2 In tal caso, le due parti concordano le modifiche che occorre apportare alle disposi- zioni del presente Accordo.
Art. 11 Denuncia dell’Accordo 1 Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile. 2 D’intesa tra le parti, il preavviso può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.
Art. 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
Fatto a Berna, il 10 marzo 2021, in duplice copia, in lingua francese.
Per il Per Consiglio federale svizzero: GARDP Foundation: Corinne Cicéron Bühler Manica Balasegaram
Privilegi e immunità in Svizzera. Acc. con GARDP Foundation RU 2021 176