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AS 2021 273

Ordinanza del 12 maggio 2021 concernente l’attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente l’attestazione del diritto di voto per referendum e iniziative popolari a livello federale durante il periodo dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

del 12 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201; visto l’articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina, per il periodo dell’epidemia di COVID-19, l’atte- stazione del diritto di voto dei firmatari di: a. domande di referendum popolari a livello federale dopo la scadenza del ter- mine di referendum; b. iniziative popolari a livello federale dopo il deposito delle stesse presso la Cancelleria federale.

2 Essa si applica:

a. alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio fede- rale fra il 30 marzo 2021 e il 31 luglio 2021; b. alle iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 mag- gio 2021 e il 30 novembre 2021.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale 1 Le liste di firme relative a una domanda di referendum o a un’iniziativa popolare devono essere depositate presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine

RS 161.17

2021-0999 RU 2021 273

Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto RU 2021 273

per la raccolta delle firme con il necessario numero di firme separate per Cantone e, per le iniziative popolari, in blocco. 2 In deroga all’articolo 59a LDP, le liste di firme possono essere depositate con o senza l’attestazione del diritto di voto.

Art. 3 Richiesta dell’attestazione del diritto di voto 1 La Cancelleria federale trasmette le liste di firme prive di attestazione ai servizi com- petenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale e sollecita le attestazioni. 2 Essa può trasmettere le liste di firme necessarie per poter constatare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare.

3 Essa rinuncia a trasmettere le liste se:

a. sono state depositate almeno 50 000 firme valide nel caso di un referendum o almeno 100 000 firme valide nel caso di un’iniziativa popolare ed è quindi possibile constatare la riuscita del referendum o dell’iniziativa popolare; o b. il numero di firme depositate non raggiunge il numero necessario per la riu- scita del referendum o dell’iniziativa popolare.

Art. 4 Attestazione del diritto di voto 1 Dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell’iniziativa popo- lare, i servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto canto- nale attestano e ritornano esclusivamente le liste di firme che hanno ricevuto dalla Cancelleria federale. 2 Ritornano le liste di firme attestate alla Cancelleria federale senza indugio, ma al più tardi entro 14 giorni dal loro ricevimento. 3 Appongono un timbro di ricevimento sulle liste di firme pervenute da altri mittenti dopo la scadenza del termine di referendum o dopo il deposito dell’iniziativa popolare e conservano tali liste fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla riu- scita del referendum o dell’iniziativa popolare.

Art. 5 Disposizioni complementari Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni della LDP e dell’ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici.

Art. 6 Abrogazione di altri atti normativi L’ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto del 7 ottobre 20204 è abrogata.

3 RS 161.11 4 RU 2020 3975

Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto RU 2021 273

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2021 alle ore 00.005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

12 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 Pubblicazione urgente del 12 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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