AS 2021 286
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 20 maggio 2021
L'Amministrazione federale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029 e 1008.9027
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione 2.50
40 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione 2.50
50 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Altri cereali per la fabbricazione 2.50
90 27 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento