AS 2021 299
Ordinanza del 26 maggio 2021 sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)
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Ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)
del 26 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:
Sezione 1: Principi
Art. 1 1 La Confederazione partecipa, nei limiti del credito d’impegno autorizzato dall’As- semblea federale, ai costi assunti da un Cantone per sostenere gli organizzatori di eventi pubblici in Svizzera quali eventi sportivi o culturali o fiere specializzate o aperte al pubblico (imprese organizzatrici), purché: a. le imprese organizzatrici e i loro eventi sostenuti dal Cantone soddisfino i requisiti di cui alla sezione 2; b. la forma del sostegno da parte del Cantone risponda ai requisiti di cui alla sezione 3; c. il Cantone soddisfi i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 17 e 18; d. l’evento si svolga nel Cantone in questione o l’impresa organizzatrice abbia sede o domicilio in tale Cantone.
2 La Confederazione non partecipa ai costi assunti da un Cantone per sostenere:
a. imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il
50 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di
12 000 abitanti;
b. eventi regionali o locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19 del 25 settem- bre 2020);
RS 818.101.28 1 RS 818.102
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c. eventi politici o religiosi; d. riunioni di organi di persone giuridiche.
Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici
Art. 2 Eventi 1 Il Cantone può sostenere eventi di importanza sovracantonale previsti tra il 1° giu- gno 2021 e il 30 aprile 2022 che, a causa dell’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine successivo delle autorità (art. 11a cpv. 1 della legge COVID-
19 del 25 settembre 2020).
2 Può sostenere singoli eventi che non sono annullati ma che, su ordine delle autorità a causa dell’epidemia di COVID-19, rispetto all’evento autorizzato possono svolgersi successivamente solo riducendo il numero di persone di oltre il 30 per cento o senza ristorazione, se in questo modo la prestazione di sostegno cantonale si riduce rispetto a quella che sarebbe stata accordata in caso di annullamento.
3 Non entrano in considerazione gli eventi:
a. che al momento della presentazione della domanda non sono ammessi, secondo l’articolo 6a o 6bquinquies dell’ordinanza COVID-19 situazione par- ticolare del 19 giugno 20202 o secondo il diritto cantonale, per la data dell’evento prevista; o b. la cui autorizzazione è successivamente revocata perché l’impresa organizza- trice non rispetta le condizioni di autorizzazione previste dagli articoli 6a, 6b e 6bbis o 6bter o 6bquinquies dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare o dal diritto cantonale, in particolare i requisiti relativi al piano di protezione.
4 Gli eventi devono:
a. essere aperti al pubblico e ideati per accogliere più di 1000 persone al giorno; b. avere un’importanza sovracantonale, ovvero rivolgersi a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento. 5 L’impresa organizzatrice deve dimostrare al Cantone che l’evento può essere tenuto in modo da coprire i suoi costi. 6 È tenuta ad adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.
Art. 3 Impresa organizzatrice 1 L’impresa organizzatrice ha la forma giuridica di un’impresa individuale, di una società di persone o di una persona giuridica con sede in Svizzera.
2 Dispone di un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI).
2 RS 818.101.26
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Art. 4 Presentazione della domanda
1 L’impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento
all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 14 capoversi 1–3. Se un evento coinvolge più imprese organizzatrici, la domanda è presentata da quella che ne assume l’intera responsabilità. 2 Per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell’evento e il numero previsto di persone, la domanda presentata secondo la presente ordinanza deve essere conforme all’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 6a o 6bquinquies dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20203 e secondo il diritto cantonale.
3 Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2022.
Art. 5 Documenti e giustificativi
1 L’impresa organizzatrice deve presentare la domanda accompagnata da documenti
che contengono in particolare le seguenti indicazioni: a. una descrizione dell’evento, in particolare il tema, la data e la durata, il luogo, il numero previsto di persone e la motivazione della misura in cui il pubblico o la cerchia dei partecipanti si estende oltre il Cantone in cui si svolge l’evento; b. l’autorizzazione cantonale già rilasciata per l’evento, qualora sia necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 6a o 6bquinquies dell’ordinanza COVID-
19 situazione particolare del 19 giugno 20204 o secondo il diritto cantonale;
se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, una conferma del Cantone in cui si svolge l’evento secondo la quale quest’ultimo soddisfa le condizioni previste dagli articoli 6a, 6b e 6bbis o 6bter o 6bquinquies dell’ordinanza COVID-
19 situazione particolare e le condizioni cantonali;
c. le entrate e le uscite preventivate che dimostrano la copertura dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 5; d. un giustificativo dei contributi pubblici preventivati; e. i provvedimenti per ridurre il danno; f. un’eventuale decisione negativa del Cantone in cui deve svolgersi l’evento.
2 Deve confermare che:
a. in caso di annullamento rimborsa interamente gli ingressi pagati; b. ha stipulato le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore; c. alla data di chiusura dell’ultimo bilancio non era sovraindebitata o da allora ha rimediato in modo dimostrabile a un eventuale sovraindebitamento; d. al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione
3 RS 818.101.26 4 RS 818.101.26
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e nei suoi confronti non sono state pronunciate decisioni passate in giudicato per abusi connessi agli aiuti finanziari COVID-19. 3 È tenuta a fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
Sezione 3: Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni
Art. 6 Decisioni sulla prestazione di sostegno 1 Il Cantone che accorda il sostegno emana, in fase di pianificazione, una decisione sulla garanzia della partecipazione ai costi non coperti. 2 Se a causa dell’epidemia di COVID-19 un evento deve essere annullato o posticipato o può svolgersi solo in forma ridotta ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, il Cantone, su richiesta dell’impresa organizzatrice, emana un’altra decisione sulla partecipazione ai costi non coperti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.
Art. 7 Base di calcolo per la prestazione di sostegno 1 La prestazione del Cantone all’impresa organizzatrice è calcolata sulla base dei costi non coperti. Questi ultimi comprendono le uscite effettive direttamente connesse all’evento, da cui sono dedotte le entrate effettive. 2 Le entrate comprendono anche i sussidi o le indennità di enti pubblici, in particolare le indennità di cui agli articoli 11 e 12b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
3 Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.
4 L’impresa organizzatrice deve dimostrare il danno.
Art. 8 Entità della partecipazione 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, il Cantone assume i costi non coperti secondo l’articolo 7 capoverso 1. 2 L’impresa organizzatrice assume per evento una franchigia di 5000 franchi sui costi non coperti e un’aliquota del 10 per cento dell’importo restante.
3 L’assunzione dei costi da parte del Cantone ammonta al massimo a 5 milioni di
franchi per evento. 4 Se l’impresa organizzatrice non ha adottato tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno secondo l’articolo 2 capoverso 6, il Cantone può ridurre in modo adeguato la partecipazione.
Art. 9 Anticipo 1 Il Cantone può accordare un anticipo all’impresa organizzatrice se, dopo un esame sommario dei documenti, la prestazione di sostegno richiesta appare giustificata.
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2 Se la prestazione è rifiutata, l’impresa organizzatrice deve rimborsare l’anticipo.
3 Se la prestazione accordata è inferiore all’anticipo, la differenza deve essere rimbor- sata.
Art. 10 Giustificativi e informazioni 1 L’impresa organizzatrice deve presentare i seguenti documenti a comprova dei costi non coperti: a. la chiusura dei conti dell’evento con uscite ed entrate; b. la prova del rimborso dei biglietti d’ingresso; c. il giustificativo dei contributi di cui all’articolo 7 capoverso 2; d. il giustificativo dei provvedimenti adottati per ridurre il danno. 2 Il Cantone può esigere dall’impresa organizzatrice altre informazioni oltre ai giusti- ficativi richiesti secondo il capoverso 1.
Art. 11 Limitazione dell’impiego dei fondi L’impresa organizzatrice che ottiene prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve confermare al Cantone che, dopo aver presentato la domanda conformemente all’articolo 4, fino alla fine dell’anno in cui si sarebbe svolto l’evento: a. non decide o non distribuisce dividendi o tantièmes né rimborsa apporti di capitale; e b. non accorda mutui ai suoi proprietari.
Art. 12 Comunicazione dei dati 1 Per quanto riguarda gli obblighi di fornire ragguagli e di informare, si applica l’arti- colo 11a capoverso 6 secondo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020. 2 I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a comunicare ai servizi can- tonali competenti, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo fede- rale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per adem- piere i loro compiti.
Art. 13 Lotta dei Cantoni contro gli abusi 1 La Confederazione partecipa ai costi derivanti dalla garanzia accordata da un Can- tone alle imprese organizzatrici solo a condizione che il Cantone assicuri con mezzi adeguati la lotta contro gli abusi ed esiga il rimborso delle prestazioni indebitamente versate. 2 Può in ogni momento effettuare o incaricare terzi di effettuare controlli a campione presso i Cantoni.
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Sezione 4: Competenze e procedure cantonali
Art. 14 Competenze
1 Il trattamento delle domande compete:
a. al Cantone in cui si svolge l’evento; o b. al Cantone in cui l’impresa organizzatrice ha la propria sede o il proprio domicilio se il Cantone di cui alla lettera a non sostiene l’evento. 2 La competenza cantonale di cui al capoverso 1 lettera b rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell’impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la con- cessione della garanzia e la data dell’evento. 3 Le domande devono essere presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni.
Art. 15 Procedura 1 La procedura di concessione di contributi per i quali è richiesta la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto cantonale.
2 I Cantoni decidono in merito alle domande dopo un esame dei singoli casi.
3 Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.
Sezione 5: Entità della partecipazione federale
Art. 16 La Confederazione partecipa per il 50 per cento alle prestazioni di sostegno dei Cantoni secondo l’articolo 8.
Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione
Art. 17 Rendiconto 1 I Cantoni rendono conto alla Confederazione delle prestazioni di sostegno garantite e di quelle effettivamente fornite. Il rendiconto contiene almeno le seguenti informa- zioni: a. numero IDI e nome dell’impresa organizzatrice; b. nome, luogo e data dell’evento; c. spesa preventivata; d. in caso di danno, i costi non coperti e l’importo effettivamente pagato, com- prese le quote della Confederazione e del Cantone. 2 Il rendiconto del Cantone di cui al capoverso 1 è effettuato mediante una soluzione informatica gestita dalla SECO.
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3 La comunicazione avviene al più tardi 10 giorni lavorativi dopo la decisione sulla garanzia o sulla prestazione di sostegno effettiva. 4 Il Cantone fornisce alla SECO, su richiesta, tutti i giustificativi di cui agli articoli 5 e 10 per ogni decisione di garanzia o di prestazione di sostegno effettiva. 5 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli in merito al rendiconto.
Art. 18 Fatturazione 1 I Cantoni fatturano successivamente alla Confederazione la partecipazione federale alle loro prestazioni di sostegno di cui all’articolo 8.
2 Le fatture devono essere presentate alla SECO a scadenza mensile.
Art. 19 Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi 1 La Confederazione può trattenere i pagamenti destinati ai Cantoni o chiedere il rim- borso dei versamenti effettuati se risulta che i requisiti della presente ordinanza non sono stati rispettati. 2 I rimborsi effettuati dalle imprese organizzatrici sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della partecipazione ai costi.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione da parte della Confederazione Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.
Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 27 maggio 2021 alle ore 00.005.
2 Ha effetto sino al 30 aprile 2022.
26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 26 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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