AS 2021 354
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Indennità per perdita di guadagno, sport e limitazioni della capienza)
Modifica del 18 giugno 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 20211, decreta:
I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:
2 Se la popolazione adulta che lo desidera è stata debitamente vaccinata, le limitazioni della capienza previste per strutture e aziende aperte al pubblico, manifestazioni e incontri privati sono revocate. È consentita l’applicazione di piani di protezione ade- guati, purché proporzionati.
Art 12b cpv. 1, frase introduttiva, e 8
1 La Confederazione può sostenere mediante contributi a fondo perso:
8 Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l’obbligo di cui al capo- verso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4.
2021-2121 RU 2021 354
Legge COVID-19 (Indennità per perdita di guadagno, sport RU 2021 354 e limitazioni della capienza)
Art. 21 cpv. 10 10 La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 di- cembre 2021.
II
1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Costituzione federale
[Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). 2 Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 19 giugno 2021 con effetto sino al 31 di- cembre 2021. 3 L’articolo 8 ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell’assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 20205 del Codice delle obbligazioni6 (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023.
4 La durata di validità dell’articolo 17a è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021 Consiglio nazionale, 18 giugno 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4 RS 101 5 RU 2020 4005 6 RS 220