Lexipedia

AS 2021 373

Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD)

del 19 giugno 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 114 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 20192, decreta:

Sezione 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20003 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni transitorie per i disoc- cupati anziani, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Sezione 2: Scopo, principio e componenti delle prestazioni transitorie

Art. 2 Scopo La presente legge si prefigge di migliorare la protezione sociale dei lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione, a complemento dei prov- vedimenti della Confederazione volti a promuoverne l’occupazione.

Art. 3 Principio 1 Chi ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupa- zione ha diritto a prestazioni transitorie destinate a coprire il fabbisogno vitale, fino al momento in cui: a. raggiunge l’età ordinaria di pensionamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS); o

RS 837.2

2021-1683 RU 2021 373

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

b. ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel mo- mento è prevedibile che all’età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la legge del 6 ottobre 20064 sulle presta- zioni complementari (LPC). 2 Ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione chi ha esaurito il diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) oppure perde il diritto alle indennità giornaliere dell’AD alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione e non può aprire un nuovo termine quadro per la riscos- sione. 3 Il diritto all’indennità di disoccupazione si esaurisce nel mese in cui è riscossa l’ul- tima indennità giornaliera o in cui scade il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Art. 4 Componenti delle prestazioni transitorie

1 Le prestazioni transitorie comprendono:

a. la prestazione transitoria annua; b. il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. 2 La prestazione transitoria annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA 5), il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Sezione 3: Condizioni per le prestazioni transitorie

Art. 5 Diritto alle prestazioni transitorie 1 Ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA6) in Svizzera e: a. esaurisce il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compie i

60 anni di età o successivamente;

b. è stato assicurato all’AVS per almeno 20 anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età, e ha conseguito in ognuno di questi anni un reddito da attività lucrativa pari ad almeno il 75 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), o può far valere corrispondenti accrediti per compiti educativi o as- sistenziali secondo la LAVS;

4 RS 831.30 5 RS 830.1 6 RS 830.1 7 RS 831.10

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

c. dispone di una sostanza netta inferiore alla metà degli importi di cui all’arti-

2 Rientrano nella sostanza netta segnatamente:

a. i riscatti di prestazioni regolamentari della previdenza professionale effettuati a titolo di continuazione della previdenza professionale conformemente agli articoli 47 e 47a della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); b. i rimborsi di prelievi anticipati per un’abitazione ad uso proprio e gli ammor- tamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione; c. gli averi di previdenza della previdenza professionale che superano l’importo definito dal Consiglio federale. 3 Non ha diritto alle prestazioni transitorie chi ha diritto a una rendita dell’assicura- zione invalidità o anticipa la riscossione della rendita di vecchiaia secondo l’arti- colo 40 LAVS. 4 Il Consiglio federale disciplina il diritto alle prestazioni transitorie delle persone eso- nerate dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 della legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). 5 Il Consiglio federale può prevedere che i beneficiari di prestazioni transitorie deb- bano provare di proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro.

Art. 6 Priorità delle prestazioni complementari Se si ha diritto sia alle prestazioni transitorie sia alle prestazioni complementari se- condo la LPC11 o se si ha diritto alle prestazioni transitorie e il proprio coniuge ha diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC, prevale il diritto alle presta- zioni complementari.

Sezione 4: Importo delle prestazioni transitorie

Art. 7 Calcolo delle prestazioni transitorie 1 L’importo della prestazione transitoria annua di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. 2 Le prestazioni transitorie di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b ammontano al massimo a: a. 2,25 volte l’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 1, per le persone sole;

8 RS 831.30 9 RS 831.40 10 RS 837.0 11 RS 831.30

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

b. 2,25 volte l’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a numero 2, per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vi- vono nella stessa economia domestica. 3 Le spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi e delle persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica sono sommati. 4 Per il calcolo non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute. 5 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni transitorie nel caso in cui entrambi i coniugi adempiano le condizioni di diritto.

Art. 8 Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di versamento all’estero Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili sono adeguati al potere d’acquisto dello Stato di domicilio.

Art. 9 Spese riconosciute

1 Sono riconosciute le spese seguenti:

a. un importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 19 450 franchi per le persone sole,

2. 29 175 franchi per le coppie sposate,

3. 10 170 franchi per i figli che hanno compiuto gli 11 anni di età ma sono

ancora minorenni e quelli di età inferiore a 25 anni ancora in formazione; per i primi due figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per i due figli successivi due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo,

4. 7080 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età;

per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell’importo de- terminante, per ogni altro figlio l’importo si riduce di un sesto dell’im- porto applicabile al figlio precedente; l’importo per il quinto figlio si ap- plica anche ai figli successivi; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di con- guaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e

14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole,

2. se più persone vivono nella stessa economia domestica, un supplemento

di: – 3000 franchi in tutte e tre le regioni per la seconda persona – 2160 franchi nella regione 1 e 1800 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

– 1920 franchi nella regione 1, 1800 franchi nella regione 2 e

1560 franchi nella regione 3 per la quarta persona,

3. 6000 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui

è possibile spostarsi con una carrozzella; c. in luogo della pigione, il valore locativo dell’immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o sul quale hanno un diritto d’abitazione; la lettera b si applica per analogia; d. le spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa; e. le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concor- renza del ricavo lordo dell’immobile; f. i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, inclusi i con- tributi alla previdenza professionale ed eccettuato il premio per l’assicura- zione malattie; g. in caso di assicurazione facoltativa alla previdenza professionale, i contributi di rischio e i contributi alle spese di amministrazione nonché eventuali contri- buti di risanamento versati alla previdenza professionale conformemente agli h. l’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie; esso corrisponde al premio medio cantonale o regionale per l’assi- curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, compresa la copertura in- fortuni, ma al massimo al premio effettivo; i. le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia. 2 Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo ricono- sciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni per- sona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 7 capoverso 3, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la se- conda, la terza e la quarta persona. 3 Per le persone che condividono l’alloggio e per le quali non è effettuato un calcolo comune conformemente all’articolo 7 capoverso 3, l’importo massimo annuo ricono- sciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo per: a. i coniugi che vivono insieme e condividono l’alloggio con altre persone; b. le persone che condividono l’alloggio insieme a figli minorenni o di età infe- riore a 25 anni ancora in formazione.

4 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni. A tal riguardo si fonda sui livelli geografici dell’Ufficio federale di statistica.

12 RS 831.40

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

5 Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce la ripartizione dei Comuni in un’or- dinanza. Riesamina la ripartizione quando l’Ufficio federale di statistica modifica i livelli geografici sui quali essa si fonda. 6 I Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi di cui al capoverso 1 lettera b in un Comune. La richiesta di riduzione è accolta se e fino a quando la pigione del 90 per cento dei beneficiari di prestazioni transitorie è coperta dagli importi massimi. Il Consiglio federale disciplina la proce- dura. 7 Il Consiglio federale verifica almeno ogni dieci anni se e in che misura gli importi massimi coprono le pigioni effettive dei beneficiari di prestazioni transitorie e pub- blica i risultati del suo esame. Anticipa l’esame e la pubblicazione se l’indice delle pigioni ha subito una variazione di oltre il 10 per cento dall’ultimo esame.

Art. 10 Redditi computabili

1 Sono computati come reddito:

a. due terzi dei redditi da attività lucrativa in denaro o in natura, per quanto su- perino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le cop- pie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione; per i coniugi che non hanno diritto alla prestazione transitoria, il reddito da attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento; b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario della prestazione transitoria o un’altra persona compresa nel calcolo di questa prestazione sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone; c. un quindicesimo della sostanza netta, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per i figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione; se il beneficiario della prestazione transitoria o un’altra persona compresa nel calcolo della pre- stazione transitoria sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente

112 500 franchi è computato quale sostanza; il contributo di solidarietà di cui

all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201613 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 non è computato quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione ana- loga; f. gli assegni familiari; g. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;

13 RS 211.223.13

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

h. la riduzione individuale dei premi secondo l’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199414 sull’assicurazione malattie (LAMal).

2 Non sono computati:

a. le prestazioni dei parenti secondo gli articoli 328–330 del Codice civile15; b. le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale; c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali; d. le borse di studio e altri aiuti all’istruzione per i figli di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

Art. 11 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale determina: a. la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute e della so- stanza; b. il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta; c. i redditi e le spese determinanti nel tempo; d. l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal pro- prietario o dall’usufruttuario; e. l’importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato, per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario.

Art. 12 Adeguamento degli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili Nel ricalcolare le rendite conformemente all’articolo 33ter LAVS16, il Consiglio fede- rale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili.

Art. 13 Rinuncia a proventi e parti di sostanza 1 Se il coniuge rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevol- mente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il com- puto è retto dall’articolo 10 capoverso 1 lettera a. 2 Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui una persona ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuta e senza aver ricevuto una contropresta- zione adeguata sono computati come reddito, come se la rinuncia non fosse avvenuta. 3 È altresì computata una rinuncia se, a partire dalla nascita del diritto alle prestazioni transitorie, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi

14 RS 832.10 15 RS 210 16 RS 831.10

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli; definisce in particolare i validi motivi.

Art. 14 Inizio e fine del diritto alle prestazioni transitorie 1 Il diritto alle prestazioni transitorie nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute. 2 Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta. 3 Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue inoltre se al momento in cui si ha diritto alla riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia è prevedibile che all’età ordinaria di pensionamento si avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la

Art. 15 Esecuzione forzata e compensazione

1 Le prestazioni transitorie non sono soggette a esecuzione forzata.

2 Gli importi da restituire possono essere compensati con le seguenti prestazioni:

a. prestazioni transitorie esigibili; b. prestazioni esigibili in virtù di altre leggi in materia di assicurazioni sociali, se esse prevedono questa possibilità; c. prestazioni esigibili della previdenza professionale. 3 Prima di procedere alla compensazione, il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA18 è esaminato d’ufficio. 4 Se un organo incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una pre- stazione esigibile a un altro assicuratore sociale o a un istituto di previdenza, questi non possono più versare, con effetto liberatorio, le prestazioni all’assicurato nella mi- sura della compensazione.

Art. 16 Esclusione del regresso Gli articoli 72–75 LPGA19 non sono applicabili.

Sezione 5: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

Art. 17 Spese di malattia e d’invalidità 1 I beneficiari di una prestazione transitoria annua hanno diritto al rimborso delle se- guenti spese comprovate dell’anno civile in corso: a. di dentista;

17 RS 831.30 18 RS 830.1 19 RS 830.1

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

b. per diete; c. di trasporto al più vicino luogo di cura; d. di mezzi ausiliari; e. di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal 20. 2 Le spese di malattia e d’invalidità da rimborsare non possono superare, all’anno, i seguenti importi: a. 5000 franchi per le persone sole; b. 10 000 franchi per le coppie sposate e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione che vivono nella stessa economia domestica. 3 Il Consiglio federale stabilisce le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Può determinare l’importo della franchigia da considerare nell’ambito della partecipazione ai costi.

Art. 18 Termine per esercitare il diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate se: a. il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e b. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempieva le condi- zioni di cui agli articoli 5 e 6.

Sezione 6: Competenze, organizzazione, procedura e vigilanza

Art. 19 Organi competenti 1 Per il ricevimento e l’esame delle domande nonché la determinazione e il versa- mento delle prestazioni transitorie sono competenti gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC21 del Cantone in cui i beneficiari hanno il domicilio. 2 La contabilità, la revisione e la responsabilità per danni da parte degli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC sono rette dalle pertinenti disposizioni della LPC.

Art. 20 Applicabilità della LAVS 1 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS22, incluse le eventuali deroghe alla LPGA23, che disciplinano: a. il trattamento di dati personali, articolo 49a LAVS; b. la comunicazione di dati, articolo 50a LAVS;

20 RS 832.10 21 RS 831.30 22 RS 831.10 23 RS 830.1

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

c. l’assegnazione del numero d’assicurato, articolo 50c LAVS; d. l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicura- zione sociale, articolo 50d LAVS; e. la comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del di- ritto cantonale, articolo 50f LAVS; f. le misure di sicurezza, articolo 50g LAVS. 2 Gli organi di cui all’articolo 19 capoverso 1 possono accedere mediante procedura di richiamo al registro centrale delle prestazioni correnti dell’Ufficio centrale di com- pensazione (art. 50b LAVS).

Art. 21 Comunicazione delle prestazioni transitorie e registrazione nel sistema d’informazione sulle PC Gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC24 comunicano i beneficiari e gli im- porti delle prestazioni transitorie all’Ufficio centrale di compensazione di cui all’arti- colo 71 LAVS25 per il sistema d’informazione sulle PC di cui all’articolo 26b LPC.

Art. 22 Accesso al sistema d’informazione sulle PC Possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati di cui all’articolo 21 nel si- stema d’informazione sulle PC: a. gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC26; b. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 23 Effetto sospensivo Gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC27 possono, nella loro decisione, re- vocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda pre- stazioni in denaro; per il resto è applicabile l’articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa.

Art. 24 Vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Allo scopo di ga- rantire un’esecuzione uniforme, può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi che ne sono incaricati. 2 I Cantoni forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell’esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, presentano al Consiglio federale un rapporto annuale e il conto annuale, con i dati statistici richiesti.

24 RS 831.30 25 RS 831.10 26 RS 831.30 27 RS 831.30 28 RS 172.021

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

Sezione 7: Finanziamento

Art. 25 1 Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confedera- zione.

2 I Cantoni assumono le spese d’esecuzione.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura per il versamento ai Cantoni delle risorse della Confederazione di cui al capoverso 1.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 26 1 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non si tratti di un crimine o un delitto per cui il Codice penale29 commina una pena più grave, chiunque: a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; c. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale a danno di terzi o a suo vantaggio; d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 2 È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non si tratti di una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque: a. violando l’obbligo che gli incombe, rifiuta di fornire informazioni o le forni- sce scientemente inesatte; b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi altro modo lo impedisce.

3 L’articolo 90 LAVS31 è applicabile.

29 RS 311.0 30 RS 830.1 31 RS 831.10

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

Sezione 9: Rapporto con il diritto europeo

Art. 27 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di que- ste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199932 tra la Confede- razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’al- tra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle per- sone): a. regolamento (CE) n. 883/200433; b. regolamento (CE) n. 987/200934; c. regolamento (CEE) n. 1408/7135; d. regolamento (CEE) n. 574/7236. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifu- giati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K ap- pendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196037 istitutiva dell’Associazione euro- pea di libero scambio (Convenzione AELS):

32 RS 0.142.112.681

33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1). 34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem- bre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11). 35 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121; 2008 4219, 4273; 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 36 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda- lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909; 2008 4273; 2009 621, 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 37 RS 0.632.31

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Conven- zione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati

membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Sezione 10: Valutazione

Art. 28 Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale riferisce al Parlamento in merito alla sua attuazione ed efficacia, alle conseguenze finanziarie e alle ripercussioni sulla disoccupazione nonché sulle opportunità di impiego dei la- voratori anziani. Alla stessa scadenza propone le modifiche a livello di legge e ordi- nanza che in base alle esperienze raccolte e a quanto constatato nel rapporto risultano necessarie per adempiere lo scopo di cui all’articolo 2.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 29 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 30 Disposizioni transitorie 1 Chi ha esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione prima dell’entrata in vigore della presente legge non ha diritto alle prestazioni transitorie. 2 L’articolo 10 capoverso 1 lettera c ultima frase si applica anche ai contributi di soli- darietà versati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 ottobre 2020.38

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2021.

11 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

38 FF 2020 4935

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

Allegato (art. 29) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 201639 sulle misure coercitive a scopo

assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

Art. 4 cpv. 6 lett. c

6 Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:

c. non comporta una riduzione né delle prestazioni dell’aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 200640 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 2020 41 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

2. Legge federale del 14 dicembre 199042 sull’imposta federale diretta

Art. 24 lett. k Non sottostanno all’imposta sul reddito: k. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del 19 giugno 202043 sulle pre- stazioni transitorie per i disoccupati anziani.

3. Legge federale del 14 dicembre 199044 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. n

4 Sono esenti dall’imposta soltanto:

n. i proventi ricevuti in virtù della legge federale del 19 giugno 202045 sulle pre- stazioni transitorie per i disoccupati anziani.

39 RS 211.223.13 40 RS 831.30 41 RS 837.2 42 RS 642.11 43 RS 837.2 44 RS 642.14 45 RS 837.2

Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani. LF RU 2021 373

4. Legge del 25 giugno 198246 sull’assicurazione

contro la disoccupazione

2 La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi

all’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavora- tori indigeni.

46 RS 837.0

Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani | Lexipedia | Lexipedia