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Legge federale sull’assicurazione malattie
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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)
Modifica del 19 giugno 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20181, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 2, frase introduttiva Tipi di fornitori di prestazioni
1 Abrogato
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 36 Medici e altri fornitori di prestazioni: principio I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività.
Art. 36a Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni 1 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’autorizzazione che i fornitori di pre- stazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n devono soddisfare. Le
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condizioni d’autorizzazione devono poter garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo. 2 Le condizioni d’autorizzazione riguardano, a seconda del fornitore di prestazioni, la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualità delle prestazioni.
Art. 37 Medici: condizioni particolari 1 I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a devono aver la- vorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Mediante un esame linguistico sostenuto in Svizzera, dimostrano di possedere le competenze lin- guistiche necessarie nella regione in cui esercitano la loro attività. Questo obbligo non sussiste per i medici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio: a. una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lin- gua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; b. un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; c. un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno
20063 sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione
in cui esercitano la loro attività. 2 Gli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1. 3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20154 sulla cartella informatizzata del paziente.
Art. 38 Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza 1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n. 2 L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l’osservanza delle con- dizioni d’autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d’autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure: a. un’ammonizione; b. una multa fino a 20 000 franchi; c. il ritiro dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligato- ria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);
3 RS 811.11 4 RS 816.1
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d. il ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso. 3 In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigi- lanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.
Titolo prima dell’art. 40a Sezione 1a: Registro
Art. 40a Registro Il Dipartimento tiene un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare secondo l’articolo 36. Il Consiglio federale può affidare la tenuta del registro a un terzo. Questo può riscuotere emolumenti per le prestazioni fornite in relazione alla tenuta del registro; il Consiglio federale disciplina gli emolumenti, segnatamente il loro ammontare, tenendo conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi.
Art. 40b Scopo Il registro è utilizzato per: a. lo scambio di informazioni tra i Cantoni riguardo ai fornitori di prestazioni autorizzati; b. lo scambio di informazioni tra i Cantoni riguardo alle misure adottate secondo l’articolo 38 e alle sanzioni prese secondo l’articolo 59; c. l’informazione degli assicuratori e degli assicurati; d. fini statistici; e. determinare i numeri massimi secondo l’articolo 55a.
Art. 40c Contenuto 1 Il registro contiene i dati necessari al conseguimento degli scopi di cui all’arti- colo 40b. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 della legge federale del 19 giugno 1992 5 sulla pro- tezione dei dati. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni più dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sul loro trattamento.
Art. 40d Obbligo di notifica Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie notificano senza indugio all’autorità o al terzo incaricati della tenuta del registro ogni decisione concernente l’autorizzazione a esercitare e ogni misura di cui all’articolo 38.
5 RS 235.1
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Art. 40e Comunicazione dei dati
1 I dati contenuti nel registro sono pubblicamente accessibili in Internet.
2 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili unicamente su richiesta. 3 I dati relativi alle misure di cui all’articolo 38 e alle sanzioni di cui all’articolo 59, nonché i motivi alla base di tali misure e sanzioni, sono accessibili unicamente alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare e al tribu- nale arbitrale cantonale di cui all’articolo 89.
Art. 40f Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni 1 L’iscrizione di un’ammonizione o di una multa di cui all’articolo 38 capoverso 2 lettere a e b o di una sanzione di cui all’articolo 59 capoverso 1 è eliminata cinque anni dopo la loro pronuncia. 2 Il ritiro temporaneo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione ob- bligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 38 capoverso 2 lettera c o l’esclusione temporanea dall’attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera d sono annullati nel registro apponendo la menzione «cancellato» dieci anni dopo la fine del ritiro o dell’esclusione. 3 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere uti- lizzati a fini statistici.
Art. 53 cpv. 1 1 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1–3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale ammini- strativo federale.
Art. 55a Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale 1 I Cantoni limitano, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Cantone che li- mita il numero di medici prevede che: a. i medici siano autorizzati soltanto fino al raggiungimento del relativo numero massimo; b. il numero massimo sia applicato soltanto ai seguenti medici:
1. medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale,
2. medici che esercitano in istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 let-
tera n.
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2 Il Consiglio federale fissa i criteri e i principi metodologici per determinare i numeri massimi. Tiene conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni di erogazione dei servizi sanitari, nonché dell’evoluzione generale dei tassi d’occupa- zione dei medici. 3 Prima di determinare i numeri massimi il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Per determinare i numeri massimi si coordina con gli altri Cantoni. 4 I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi, oltre ai dati rilevati secondo l’articolo 59a. 5 In caso di limitazione delle autorizzazioni in un Cantone, possono continuare a eser- citare i medici: a. che sono stati autorizzati e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi; b. che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell’entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto. 6 Se in un Cantone i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione au- mentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di tale Cantone o più della media nazionale dei costi annui nel campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.
Art. 57 cpv. 1, secondo periodo 1 ... Questi devono soddisfare le condizioni d’autorizzazione ai sensi degli articoli 36a e 37 capoverso 1 e avere inoltre, durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.
Art. 59 cpv. 3bis 3bis Il tribunale arbitrale di cui all’articolo 89 notifica all’autorità o al terzo incaricati della tenuta del registro secondo l’articolo 40a ogni sanzione presa sulla base del ca- poverso 1.
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II Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 1 Le normative cantonali in materia di limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono es- sere adeguate entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Fintan- to che le normative cantonali non sono adeguate, ma al massimo per due anni, l’auto- rizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie è disciplinata secondo il diritto anteriore. 2 I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n che secondo il diritto anteriore erano autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono considerati autorizzati secondo l’arti- colo 36 del nuovo diritto dal Cantone sul cui territorio esercitavano la propria attività al momento dell’entrata in vigore di detto articolo.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2020 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020 La presidente: Isabelle Moret Il presidente: Hans Stöckli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 otto- bre 2020.6
2 Le disposizioni qui appresso entrano in vigore come segue:
a. articolo 55a e capoverso 1 delle disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° luglio 2021; b. articoli 35, rubrica e capoversi 1 e 2, frase introduttiva, 36-38, 53 capoverso 1, 57 capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2 delle disposizioni transitorie entrano in vigore il 1° gennaio 2022; c. articoli 40a-40f e 59 capoverso 3bis entreranno in vigore in un secondo tempo.
23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione,Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
6 FF 2020 4929
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