AS 2021 53
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Modifica del 27 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 64a Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti su persone: a. assicurate secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’as- sicurazione malattie (LAMal); e b. appartenenti a un gruppo target secondo la strategia di vaccinazione anti- COVID-19 della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell’UFSP del 16 dicembre 20203.
2 I farmacisti devono:
a. aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione com- plementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 20114;
3 Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professio- nisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti- COVID-19
4 Consultabile su www.fphch.org/impfen-und-blutentnahme
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b. essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e c. adempiere le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione. 3 La Confederazione assume un importo forfettario di 14.50 franchi per ogni vaccina- zione effettuata secondo il capoverso 1. 4 Con l’importo di cui al capoverso 3 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, ovvero: a. la somministrazione del vaccino; b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale; c. la verifica delle controindicazioni; d. la documentazione; e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione. 5 I farmacisti non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
Art. 64b Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti 1 Alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due mesi precedenti secondo l’articolo 64a capoverso 1. Sulla fattura deve essere indicato: a. il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione; b. l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata; c. l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate. 2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccina- zioni. Deve essere trasmessa per via elettronica. 3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e la trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal5 (istituzione co- mune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fattura- zione. 4 L’istituzione comune invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Can- toni per le vaccinazioni effettuate secondo l’articolo 64a capoverso 1. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
5 RS 832.10
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5 L’istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevi- mento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64a capo- verso 3 per ogni vaccinazione effettuata. 6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese sala- riali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese ammini- strative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.
II L’ordinanza del 27 novembre 20096 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 2 lett. p 2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capo- verso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: p. farmacisti che effettuano vaccinazioni anti-COVID-19.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 20217.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
27 gennaio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 641.201 7 Pubblicazione urgente del 27 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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