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AS 2021 565

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20191, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3,

Art. 2 cpv. 2 lett. dbis

2 Sono misure preventive di polizia:

dbis. le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche;

Art. 6 cpv. 2 2 Se un Cantone ha delegato compiti definiti dalla presente legge a determinati Co- muni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.

2021-3093 RU 2021 565

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici

Ex art. 24

Titolo prima dell’art. 23e Sezione 5: Misure atte a prevenire attività terroristiche

Art. 23e Definizioni 1 Per potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone compierà attività terroristiche. 2 Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minac- ciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore.

Art. 23f Principi 1 Fedpol pronuncia mediante decisione formale le misure di cui agli articoli 23k–23q nei confronti di un potenziale terrorista, se: a. la minaccia costituita da questa persona non può verosimilmente essere contrastata efficacemente con misure sociali, di integrazione o terapeutiche oppure con misure di protezione dei minori e degli adulti; b. le misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni non sono sufficienti; e c. non è stata ordinata alcuna misura sostitutiva o alcun provvedimento coerci- tivo privativo della libertà ai sensi del Codice di procedura penale4 avente lo stesso effetto di una misura di cui agli articoli 23k–23q; la procedura deve essere concordata tra fedpol e il pubblico ministero competente. 2 Le misure di cui agli articoli 23k–23o devono essere accompagnate, per quanto pos- sibile, da misure sociali, di integrazione o terapeutiche. 3 Una misura va revocata se i presupposti per ordinarla non sono più adempiuti. La persona interessata deve essere immediatamente informata della revoca. 4 La persona interessata può presentare a fedpol in qualsiasi momento una domanda di revoca della misura.

4 RS 312.0

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

Art. 23g Durata di una misura 1 La durata di una misura è limitata a sei mesi. Può essere prorogata una sola volta di sei mesi al massimo. La durata della residenza coatta è retta dall’articolo 23o capo- verso 5. 2 La stessa misura può essere ordinata nuovamente se sussistono indizi nuovi e con- creti di un’attività terroristica.

Art. 23h Trattamento dei dati 1 Per motivare una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k–23q, per verificare se i presupposti per ordinarla siano adempiuti e per eseguire le misure, fedpol e le compe- tenti autorità cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione di potenziali terroristi, segnatamente i dati concernenti le opinioni o attività religiose e filosofiche, la salute, le misure d’assistenza sociale nonché le sanzioni e i procedi- menti amministrativi e penali. I dati personali degni di particolare protezione di terzi possono essere trattati soltanto se il potenziale terrorista intrattiene o ha intrattenuto contatti con queste persone e se tali dati sono indispensabili per valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista. 2 Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le auto- rità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le scuole e le autorità del settore della formazione, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gio- ventù e sociali possono scambiarsi i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti definiti nella presente sezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. 3 Fedpol può informare il gestore di un’infrastruttura critica ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge federale del 25 settembre 20155 sulle attività informative (LAIn) in merito a una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k– 23q, se un potenziale terrorista costituisce un pericolo per tale infrastruttura. A tal fine, fedpol può trasmettere dati personali degni di particolare protezione.

Art. 23i Richiesta 1 La competente autorità cantonale o comunale e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione. 2 Nella richiesta occorre dimostrare che i presupposti legali sono adempiuti; la richie- sta deve inoltre contenere informazioni sul tipo, la durata e l’esecuzione della misura richiesta.

Art. 23j Pronuncia di misure mediante decisione formale 1 Fedpol pronuncia le misure di cui agli articoli 23k–23q mediante decisione formale. Se la misura è stata richiesta da un’autorità cantonale o comunale, fedpol consulta

5 RS 121

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previamente il SIC. Se la misura è stata richiesta dal SIC, fedpol consulta previamente il Cantone interessato. 2 Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatiz- zato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione. 3 D’intesa con il Cantone o il Comune interessato, può sospendere una misura se sus- sistono motivi gravi.

Art. 23k Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui 1 Fedpol può obbligare un potenziale terrorista a presentarsi regolarmente di persona presso un servizio cantonale o comunale designato dall’autorità richiedente e a parte- cipare a colloqui con uno o più specialisti. 2 I colloqui servono a valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista e la sua evoluzione, nonché a contrastare tale pericolo. 3 Se la persona interessata è minorenne, i genitori o le altre persone cui è affidata la sua educazione sono coinvolti nei colloqui, a condizione che lo scopo del colloquio non ne risulti pregiudicato. 4 Se la persona interessata non può partecipare a un colloquio concordato ne informa senza indugio il competente servizio cantonale o comunale specificandone i motivi e chiede un rinvio del colloquio. Il rinvio è concesso soltanto se sussistono motivi gravi debitamente documentati dalla persona interessata.

5 Il servizio cantonale o comunale informa l’autorità richiedente e fedpol su:

a. i fatti rilevanti per la sicurezza riscontrati durante l’attuazione della misura; b. la violazione dell’obbligo di presentarsi; c. i colloqui rinviati o che non hanno avuto luogo; d. il rifiuto di partecipare al colloquio con lo specialista; e. il risultato dei colloqui con lo specialista. 6 Le informazioni di cui al capoverso 5 lettere a e b devono essere trasmesse senza indugio.

Art. 23l Divieto di avere contatti Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di intrattenere contatti, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o gruppi di persone.

Art. 23m Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate 1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un’area assegnatagli o di accedere a una determinata area o a un determinato immobile.

2 Può autorizzare eccezioni per motivi gravi.

6 RS 361

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Art. 23n Divieto di lasciare il Paese 1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all’estero per compiere attività terroristiche.

2 In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può:

a. sequestrare documenti di viaggio svizzeri; b. mettere al sicuro documenti di viaggio esteri, a condizione che il divieto di lasciare il Paese corrisponda a un interesse preponderante della Svizzera e non possano essere prese misure meno severe. 3 Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest’ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio. 4 Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale [CP]7). 5 Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Inter- pol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione. 6 Fedpol, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici. 7 Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annul- lare i biglietti di viaggio elettronici. 8 Se la persona interessata è cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se è cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità.

Art. 23o Residenza coatta: principi 1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un determinato immobile o istituto designato dall’autorità richiedente, se: a. sussistono indizi concreti e attuali che la persona in questione costituisce un grave pericolo non altrimenti scongiurabile per la vita e l’integrità fisica di terzi; e b. la persona in questione ha violato una o più misure ordinate in virtù degli articoli 23k–23n.

7 RS 311.0

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2 Il divieto deve riguardare un immobile utilizzato a scopo abitativo dal potenziale terrorista o in cui quest’ultimo si trovi per scopi di cura o di trattamento. Il divieto può riguardare eccezionalmente un altro immobile o istituto pubblico o privato, se: a. la minaccia non può essere contrastata efficacemente in altro modo; e b. l’immobile o l’istituto offre alla persona interessata la possibilità di organiz- zare la propria vita in modo autonomo e di condurre un’esistenza responsabile nell’ambito di un ambiente domestico. 3 Dopo aver consultato le autorità interessate, fedpol può autorizzare eccezioni al divieto per motivi gravi, segnatamente per motivi medici, per scopi professionali e formativi, per esercitare la libertà di credo o per ottemperare a impegni familiari. 4 I contatti con il mondo esterno e la vita sociale possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all’esecuzione della misura. 5 La durata della misura è limitata a tre mesi. Può essere prorogata due volte, ogni volta per tre mesi al massimo.

Art. 23p Residenza coatta: procedura 1 Fedpol sottopone senza indugio la richiesta di residenza coatta al giudice dei prov- vedimenti coercitivi del Cantone di Berna affinché ne verifichi la legalità e l’adegua- tezza. Questi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. 2 Se la misura deve essere prorogata, fedpol presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata per scritto al più tardi quattro giorni prima della sca- denza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la misura sia prorogata fino a quando avrà deciso in merito alla richiesta. 3 L’indennizzo del Cantone di Berna è retto dall’articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 20108 sull’organizzazione delle autorità penali. 4 Se respinge una domanda di revoca della misura, motivata per scritto dalla persona interessata, fedpol la inoltra entro tre giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi allegandovi un parere motivato. Questi decide al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

5 Fedpol pone fine senza indugio alla residenza coatta, se:

a. i presupposti per ordinare la misura non sono più adempiuti; b. il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione per ordinare o pro- rogare la misura; o c. fedpol o il giudice dei provvedimenti coercitivi accoglie la domanda di revoca della misura.

8 RS 173.71

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Art. 23q Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile 1 Per eseguire le misure di cui agli articoli 23l–23o, fedpol può ordinare una sorve- glianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di un potenziale ter- rorista, se i provvedimenti adottati nel quadro del controllo dell’esecuzione delle mi- sure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l’esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile. 2 Gli apparecchi per la sorveglianza elettronica possono essere fissati al corpo del po- tenziale terrorista. Se l’apparecchio non è fissato al corpo, il potenziale terrorista è tenuto a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Il funzionamento dell’apparecchio non deve essere compromesso. 3 Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l’autorità competente per l’esecuzione può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’arti- colo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 20169 sulla sorveglianza della cor- rispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il potenziale terrorista è tenuto a portare costantemente con sé l’apparecchio di telefonia mobile acceso e in stato di funzionamento.

4 I dati raccolti possono essere trattati soltanto allo scopo di:

a. constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23l–23o; b. perseguire penalmente un crimine o un delitto grave secondo il diritto proces- suale applicabile; c. prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per il potenziale terrorista; d. verificare e garantire il buon funzionamento dei mezzi tecnici. 5 I dati raccolti nell’ambito della sorveglianza elettronica sono distrutti al più tardi 12 mesi dopo la fine della sorveglianza, sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale. 6 L’autorità competente per l’esecuzione della misura designa le persone autorizzate a trattare i dati raccolti e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall’utilizza- zione abusiva.

Art. 23r Esecuzione delle misure 1 L’esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l’articolo 23n.

2 Fedpol fornisce assistenza sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.

3 Le autorità competenti per l’esecuzione delle misure possono applicare la coerci- zione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giusti- fichino.

Art. 24 Abrogato

9 RS 780.1

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Art. 24a cpv. 7, primo periodo, e 9 7 Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l’ese- cuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni e dell’UDSC, me- diante una procedura di richiamo. … 9 Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L’articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn10 si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l’autorità o l’organo garantisce che servono esclusiva- mente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifesta- zioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

Art. 24c cpv. 1 lett. a, 5, secondo periodo, e 6 1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato, se: a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata o dall’obbligo di presentarsi, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone od oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

5 ... I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.

6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 della legge federale del 13 giugno 200811 sui sistemi d’informazione di polizia della Con- federazione).

Titolo prima dell’art. 24f Sezione 5b: Disposizioni comuni alle sezioni 5 e 5a

Art. 24f Limite d’età 1 Le misure di cui agli articoli 23k–23n, 23q e 24c sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 12 anni. 2 La misura di cui all’articolo 23o è pronunciata solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni.

Art. 24g Tutela giurisdizionale 1 Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5a e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 23p possono essere impu- gnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

10 RS 121 11 RS 361

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2 Il diritto di ricorso è retto dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre

196812 sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere:

a. l’autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol; b. fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione dell’autorità di ri- corso può accordare, d’ufficio o a istanza di parte, l’effetto sospensivo, se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.

Titolo dopo l’art. 29 Sezione 6a: Disposizioni penali

Art. 29a Violazione delle misure di cui agli articoli 23k–23q 1 Chiunque viola una misura di cui agli articoli 23l–23q è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la misura di cui all’articolo 23k è punito con la multa.

Art. 29b Perseguimento penale Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 29a sottostanno alla giurisdizione federale.

2. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri

e la loro integrazione

Art. 31 cpv. 3, primo periodo 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP14, dell’articolo 49a o 49abis CPM15 o, con decisione passata in giudicato, un’espul- sione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, sono autorizzati a esercitare un’at- tività lucrativa in tutta la Svizzera. ...

12 RS 172.021 13 RS 142.20 14 RS 311.0 15 RS 321.0

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Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a e i 1 Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o d’espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’ar- ticolo 66a o 66abis CP16 o dell’articolo 49a o 49abis CPM17, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che: a. nella procedura d’asilo, d’allontanamento o d’espulsione oppure nel procedi- mento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’arti- colo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella pro- cedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità; i. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la si- curezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. b n. 1 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP18 o l’articolo 49a o 49abis CPM19, l’autorità competente, allo scopo di ga- rantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati i motivi secondo l’articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h

od i,

2 I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecu- zione dell’allontanamento: j. secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la si- curezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 81 cpv. 5 e 6 5 L’autorità competente può limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se: a. l’interessato, secondo informazioni delle autorità di polizia o di persegui- mento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; e b. altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.

16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 RS 321.0

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6 Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficace- mente la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’autorità compe- tente può ordinare la segregazione cellulare.

Art. 83 cpv. 1, 5, secondo periodo, 7, frase introduttiva e lett. c, nonché 9 1 Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria. 5 ... Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile. 7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allon- tanato: c. ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontana- mento. 9 L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM20 o dell’articolo 68 della presente legge.

Art. 84 cpv. 2 2 Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento.

1bis Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche: b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP21, dell’articolo 49a o 49abis CPM22 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della pre- sente legge; d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge.

Art. 87 cpv. 1 lett. d

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

d. per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi

20 RS 321.0 21 RS 311.0 22 RS 321.0

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cisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Art. 98c Collaborazione e coordinamento con fedpol 1 La SEM collabora con fedpol nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terro- rismo. 2 Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

3. Legge del 26 giugno 199825 sull’asilo

Art. 5a Collaborazione e coordinamento con fedpol 1 Nell’ambito dei suoi compiti legali di lotta al terrorismo, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) collabora con fedpol. 2 Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera.

Art. 37 cpv. 6 6 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’arti- colo 66a o 66abis del Codice penale (CP)26, l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192727 (CPM) o l’articolo 68 LStrI28.

Art. 61 cpv. 1 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provviso- riamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP29 o dell’articolo 49a o 49abis CPM30 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68

23 RS 311.0 24 RS 321.0 25 RS 142.31 26 RS 311.0 27 RS 321.0 28 RS 142.20 29 RS 311.0 30 RS 321.0

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LStrI31, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).

Art. 79 lett. d La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: d. è oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP32, dell’articolo 49a o 49abis CPM33 o dell’articolo 68 LStrI34, passata in giudicato.

Art. 88 cpv. 3, primo periodo 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP35 o dell’articolo 49a o 49abis CPM36 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI37, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. ...

Art. 109 cpv. 7, secondo periodo 7 ... Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP38, l’articolo 49a o 49abis CPM39 o l’articolo 68 LStrI40.

4. Legge federale del 20 giugno 200341 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c, l e p, nonché 2 lett. c, frase introduttiva e n. 1 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure

31 RS 142.20 32 RS 311.0 33 RS 321.0 34 RS 142.20 35 RS 311.0 36 RS 321.0 37 RS 142.20 38 RS 311.0 39 RS 321.0 40 RS 142.20 41 RS 142.51

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d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed ese- cuzione penali in via sostitutiva, trasferimento di condannati, esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d’iden- tità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200842 sui sistemi d’informazione di polizia della Confedera- zione (LSIP); l. Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestiva-

mente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’ar- ticolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre

201543 sulle attività informative (LAIn),

2. per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la si-

curezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit44, nonché

3. per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della

LStrI; p47. Ufficio federale di polizia, per l’esame di misure di respingimento e di allon- tanamento ai sensi della LStrI. 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

1. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

5. Legge del 22 giugno 200148 sui documenti d’identità

Art. 12 cpv. 2 lett. g 2 Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti pos- sono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione: g. il Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per la verifica dell’identità.

42 RS 361 43 RS 121 44 RS 141.0 45 RS 142.20 46 RS 142.31 47 Le lett. m–o sono introdotte con la mod. del 14 dic. 2018 della LF sugli stranieri e la loro integrazione (RU 2019 1413). Non sono ancora in vigore. 48 RS 143.1

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6. Codice penale49

Art. 78 lett. d La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto: d. per impedire che altri detenuti siano influenzati da un’ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 90 cpv. 1 lett. d 1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispen- sabile: d. per impedire che altri collocati siano influenzati da un’ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 365 cpv. 2 lett. v 2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: v. accertamento del rischio per la sicurezza nel quadro del controllo dei prece- denti personali ai sensi dell’articolo 108b della legge federale del 21 dicembre

194850 sulla navigazione aerea (LNA).

Art. 367 cpv. 2 lett. n e 4 2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati per- sonali concernenti le sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b: n. servizi di polizia cantonali competenti per l’accertamento del rischio per la sicurezza secondo l’articolo 108c LNA51. 4 I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati sol- tanto dalle autorità di cui al capoverso 2, lettere a–e, i, j, e l–n.

49 RS 311.0 50 RS 748.0 51 RS 748.0

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7. Legge federale del 23 dicembre 201152 sulla protezione

extraprocessuale dei testimoni

Art. 34 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione.

8. Legge federale del 7 ottobre 199453 sugli Uffici centrali di polizia

giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Art. 1 Collaborazione tra autorità di polizia svizzere 1 Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciproca- mente e coordinano le loro attività. 2 Per l’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organiz- zazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti set- tori: a. lotta contro la cibercriminalità; b. gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta por- tata; c. formazione di polizia; d. armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d’intervento di poli- zia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione; e. protezione dei testimoni. 3 La Confederazione può acquistare mezzi d’intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l’acquisto centraliz- zato porta a un incremento notevole dell’efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzio- nale.

4 Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i

Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare: a. le competenze; b. l’organizzazione; c. il finanziamento; d. i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.

52 RS 312.2 53 RS 360

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5 Le convenzioni possono autorizzare un organo di un’organizzazione o di un’istitu- zione a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a–d. 6 Le organizzazioni e le istituzioni comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le pre- stazioni da esse fornite alle autorità.

Art. 1a Trattati internazionali sulla cooperazione con autorità di polizia estere 1 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nell’am- bito della cooperazione di polizia. 2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può concludere autonomamente accordi con- cernenti aspetti operativi, tecnici e amministrativi con autorità di polizia estere.

Art. 2 Ex art. 1

Art. 2a Compiti Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti: a. elaborano le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero e rientranti nelle loro competenze; b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali; c. redigono rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia a desti- nazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità prepo- ste al perseguimento penale; d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di po- lizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall’estero; e. insediano gli agenti di collegamento all’estero; f. conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedi- mento penale, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è an- cora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, segnatamente nel settore della cibercriminalità.

Art. 3a Indagini in incognito su Internet o nei media elettronici 1 Per smascherare e combattere crimini e gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all’articolo 2a lettera f, impie- gare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in inco- gnito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.

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2 Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:

a. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e b. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini ri- sulterebbero vane o eccessivamente difficili. 3 Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provve- dimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l’inchiesta decide se prorogare la misura. All’indennizzo del Cantone si applica per analogia l’articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 201054 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugna- bili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legitti- mato a ricorrere. 4 I requisiti delle persone impiegate sono retti dall’articolo 287 del Codice di proce- dura penale (CPP)55. L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lette- ra b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP. 5 Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se: a. le condizioni non sono più soddisfatte; b. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o c. la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qual- sivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informa- zioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini. 6 La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inu- tilmente a pericolo la persona impiegata. 7 Il CPP si applica non appena nell’ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell’ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.

54 RS 173.71 55 RS 312.0

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Art. 3b Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato 1 Su richiesta delle autorità federali preposte al perseguimento penale o delle autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di po- lizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200856 sui sistemi d’in- formazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP, persone, veicoli, natanti, aero- mobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. 2 La segnalazione di persone ai fini del perseguimento penale o della prevenzione di minacce è consentita soltanto se: a. sussistono indizi che la persona in questione pianifichi o commetta un reato grave; b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà nuova- mente un reato grave; o c. sussistono indizi che la persona in questione costituisca una grave minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici oppure sia all’origine di altri gravi pericoli per la sicurezza interna o esterna. 3 La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container è consentita soltanto se sussistono indizi di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2. 4 Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s’intendono in particolare i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 CPP57.

Art. 5 cpv. 1bis, primo periodo 1bis Fedpol, d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di colle- gamento dell’UDSC. ...

Art. 7 cpv. 2 2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, ri- guardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 CPP58).

56 RS 361 57 RS 312.0 58 RS 312.0

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9. Legge federale del 13 giugno 200859 sui sistemi d’informazione

di polizia della Confederazione

Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

e60. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nell’am- bito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 11 cpv. 5 lett. e

5 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

e61. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 12 cpv. 6 lett. d

6 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

d62. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 15 cpv. 1 lett. gbis, h e j, nonché 4, frase introduttiva e lett. k 1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: gbis. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199763 sulle misure per la salva- guardia della sicurezza interna (LMSI); h. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell’articolo 24c LMSI; j. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all’articolo 3b della legge

59 RS 361 60 Con l’entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. e della presente legge diventa lett. f. 61 Con l’entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. e della presente legge diventa lett. f. 62 Con l’entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. d della presente legge diventa lett. e. 63 RS 120

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federale del 7 ottobre 199464 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un proce- dimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicu- rezza interna o esterna. 4 Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consul- tare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: k65. la polizia dei trasporti.

Art. 16 cpv. 2 lettera gbis 2 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei com- piti seguenti: gbis. ricercare documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;

Art. 17 cpv. 4 lett. m

4 Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

m66. la SEM per l’adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI67 nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 let- tera b della legge del 26 giugno 199868 sull’asilo.

Art. 17a Registro dei dati sul terrorismo 1 Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costante- mente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti: a. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo; b. i dati sono comunicati a fedpol sulla base:

1. dell’articolo 351 del Codice penale69,

2. del Trattato del 25 maggio 197370 tra la Confederazione Svizzera e gli

Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale,

64 RS 360 65 Con l’entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. k della presente legge diventa lett. l. 66 Con l’entrata in vigore della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (FF 2020 6795) la lett. m della presente legge diventa lett. n. 67 RS 142.20 68 RS 142.31 69 RS 311.0 70 RS 0.351.933.6

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3. della legge federale del 3 ottobre 197571 relativa al Trattato conchiuso

con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia pe- nale,

4. dell’articolo 75a della legge del 20 marzo 198172 sull’assistenza interna-

zionale in materia penale. 2 In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e in- ternazionale di polizia. 3 Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione.

Art. 17b Comunicazione di dati 1 In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol. 2 Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali: a. al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP73; b. al SIC, all’UDSC, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LMSI74 e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento pe- nale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali. 3 La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).

Art. 18 Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol 1 Fedpol gestisce sistemi informatizzati per la gestione interna delle pratiche e degli atti. 2 Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali de- gni di particolare protezione e profili della personalità. 3 I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposi- zioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’in- formazione principale.

71 RS 351.93 72 RS 351.1 73 RS 312.0 74 RS 120

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4 Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Eu- ropol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5 I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

a. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d’identità e di ricerca di persone scomparse; b. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terro- ristiche ai sensi della sezione 5 LMSI75; c. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI76. 6 I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di

15 anni.

7 L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’UFG, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198177 sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

10. Legge del 20 marzo 200878 sulla coercizione

Art. 6 lett. abis e c Per misure di polizia s’intendono: abis. l’allontanamento e la tenuta a distanza di persone; c. la perquisizione di locali, oggetti e veicoli;

Art. 19a Allontanamento e tenuta a distanza Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l’esecuzione di una misura di polizia.

Art. 20a Perquisizione di locali, oggetti e veicoli 1 I locali, gli oggetti e i veicoli possono essere perquisiti se sono utilizzati da una per- sona che adempie i presupposti per una perquisizione. 2 Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.

3 Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione è documentata.

75 RS 120 76 RS 142.20 77 RS 351.1 78 RS 364

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11. Legge federale del 21 dicembre 194879 sulla navigazione aerea

IVb. Controllo 1 Sono tenuti a eseguire controlli dei precedenti personali i seguenti ser- dei precedenti personali vizi:

1. Principi

a. le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera, per il loro personale aeronautico; b. gli esercenti di aeroporti, per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all’area di sicurezza di un aeroporto.

2 Il controllo dei precedenti personali comprende almeno:

a. la verifica dell’identità della persona in questione; b. l’accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso; c. la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informa- zioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all’estero.

3 Il controllo dei precedenti personali è eseguito soltanto con il con-

senso della persona oggetto del controllo. Se l’accesso all’area di sicu- rezza dell’aeroporto non viene autorizzato, la persona in questione può chiedere all’esercente dell’aeroporto di emanare una decisione.

2. Trattamento 1 Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di dei dati trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all’articolo 108b capo- verso 2.

2 Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di

polizia cantonale competente può: a. rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso; b. chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione.

3 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al

controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di par- ticolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.

79 RS 748.0

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

4 Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto

aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’arti- colo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare pro- tezione e i profili della personalità.

3. Raccomanda- Su domanda dell’impresa di trasporto aereo o dell’esercente dell’aero- zione porto, il servizio di polizia cantonale competente raccomanda se auto- rizzare o no la persona in questione ad accedere all’area di sicurezza dell’aeroporto.

4. Ripetizione Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.

12. Legge del 17 giugno 201680 sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. d n. 3 Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adem- piere i compiti elencati qui appresso: d. i servizi cantonali di polizia: 3. per accertare il rischio per la sicurezza nell’ambito di un controllo dei precedenti personali secondo l’articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 194881 sulla navigazione aerea;

13. Legge federale del 18 marzo 201682 sulla sorveglianza

della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. f 1 La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traf- fico delle telecomunicazioni disposta e attuata:

80 RS 330; FF 2016 4315 81 RS 748.0 82 RS 780.1

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

f. nell’ambito delle localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi della legge federale del 21 marzo 199783 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

2ter Il diritto d’accesso ai dati raccolti nell’ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell’articolo 23q capoverso 3 LMSI84 è retto dalla LPD se l’autorità incaricata della sorveglianza è un’autorità federale o dal diritto cantonale se è un’au- torità cantonale.

Art. 11 cpv. 4ter e 5, primo periodo 4ter I dati raccolti nell’ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell’ar- ticolo 23q capoverso 3 LMSI85 sono conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza. Se sussiste un motivo concreto per rite- nere che tali dati possano servire in un procedimento penale, il termine di conserva- zione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile. 5 L’autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, l’ulti- ma che ne è stata investita è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capoversi

II Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disci- plinato nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020 Consiglio nazionale, 25 settembre 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

83 RS 120 84 RS 120 85 RS 120

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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 13 giugno 2021.86

2 Essa entra in vigore come segue:

a. articoli 1a, 2a e 3a della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudi- ziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (cifra I 8): il 1° ottobre 2021; b. le rimananenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione,Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

86 FF 2021 2135

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

Allegato (cifra II)

Disposizioni di coordinamento

1. Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario

giudiziale (LCaGi) All’entrata in vigore della LCaGi87 (all. 1 n. 3, Codice penale88), le disposizioni del Codice penale (cifra I n. 6) della presente legge avranno il seguente tenore:

Art. 365 cpv. 2 lett. v, 367 cpv. 2 lett. n e 4 Privi di oggetto o abrogati

2. Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020

sulla protezione dei dati (LPD) 1. All’entrata in vigore della LPD89, la disposizione qui appresso della presente mo- difica della legge federale del 13 giugno 200890 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (cifra I n. 9) avrà il seguente tenore:

Art. 18 cpv. 2 2 Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali de- gni di particolare protezione.

2. All’entrata in vigore della LPD, la disposizione qui appresso della presente modi- fica della legge federale del 21 dicembre 194891 sulla navigazione aerea (cifra I n. 11) avrà il seguente tenore:

3 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi. 4 Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’articolo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.

87 RS 330; FF 2016 4315 88 RS 311.0 89 RS 235.1; FF 2020 6695 90 RS 361 91 RS 748.0

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3. Coordinamento con la legge del 27 settembre 2019 sull’Ie (LSIe)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 giugno 200392 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; cifra I n. 4) o la modifica della LSISA nel quadro della LSIe93 (all. n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, frase introduttiva 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:

1. scambi di informazioni di polizia,

2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,

3. procedure d’estradizione,

4. assistenza giudiziaria e amministrativa,

5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,

5bis. trasferimento di condannati, 5ter. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,

7. controllo di documenti d’identità,

8. attribuzione e aggiornamento dei dati d’identificazione personale se-

condo la legge del 27 settembre 201994 sull’Ie,

9. ricerche di persone scomparse,

10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di poli-

zia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200895 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

92 RS 142.51

93 FF 2019 5419. Oggetto respinto nella votazione popolare del 7 marzo 2021

(FF 2021 1185). 94 FF 2019 5419 95 RS 361

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

4. Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020

sui precursori di sostanze esplodenti (LPre) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 giugno 200396 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; cifra I n. 4) o la modifica della LSISA nel quadro della LPre 97 (all. n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore si- multanea delle due leggi la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, n. 1 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:

1. scambi di informazioni di polizia,

2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,

3. procedure d’estradizione,

4. assistenza giudiziaria e amministrativa,

5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,

5bis. trasferimento di condannati, 5ter. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, 6bis. lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,

7. controllo di documenti d’identità,

8. ricerche di persone scomparse,

9. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di poli-

zia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200898 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

1. esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi

di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e ammini- strativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità orga-

96 RS 142.51 97 RS ...; FF 2020 6827 98 RS 361

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

nizzata, lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, con- trollo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi,

5. Coordinamento con la legge del 27 settembre 2019 sull’Ie (LSIe)

e con la legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre) All’entrata in vigore della presente modifica della legge federale del 20 giugno 200399 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; cifra I n. 4), della modifica della LSISA nel quadro della LPre100 (all. n. 1) e della modifica della LSISA nel quadro della LSIe101 (all. n. 1), la disposizione qui appresso avrà il seguente tenore:

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2, lett. c, n. 1 1 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:

1. scambi di informazioni di polizia,

2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,

3. procedure d’estradizione,

4. assistenza giudiziaria e amministrativa,

5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,

5bis. trasferimento di condannati, 5ter. esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, 6bis. lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,

7. controllo di documenti d’identità,

8. attribuzione e aggiornamento dei dati d’identificazione personale se-

condo la legge del 27 settembre 2019102 sull’Ie,

9. ricerche di persone scomparse,

99 RS 142.51 100 RS ...; FF 2020 6827

101 FF 2019 5419. Oggetto respinto nella votazione popolare del 7 marzo 2021

(FF 2021 1185). 102 FF 2019 5419

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF RU 2021 565

10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di poli-

zia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008103 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP); 2 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione: c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:

1. esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi

di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e ammini- strativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità orga- nizzata, lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, con- trollo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi,

103 RS 361

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