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AS 2021 779

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 26 novembre 2021

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 20211, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giu- gno 2021 è modificato come segue:

N. 1

1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus

immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2) Belgio Botswana Eswatini Hong Kong Israele Lesotho Mozambico Namibia Sudafrica Zimbabwe

1 RS 818.101.27

2021-3923 RU 2021 779

Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori RU 2021 779

II La presente ordinanza entra in vigore il 26 novembre 2021 alle ore 20.002.

26 novembre 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

2 Pubblicazione urgente del 26 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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