AS 2022 120
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
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Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte di terzi)
Modifica del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale del 26 maggio 20212, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3 3 Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la forma- zione o l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa del contribuente.