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AS 2022 128

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

Modifica del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20201, decreta:

I La legge federale del 16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:

Art. 3 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva 1 Il Consiglio federale può vietare l’importazione di esemplari di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:

2 In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi

della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l’USAV può vietare temporaneamente l’importazione di:

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento 1 Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. 3 Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2022 128

Art. 11a Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette 1 Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

3 I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

Art. 14 cpv. 2 2 Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.

Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2, secondo periodo

1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

d. all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione mancano le auto- rizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; 2 ... Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi seque- strati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se:

a. i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impar- tito; oppure b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito. 1bis Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

a. per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione; oppure c. sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4

3 Il termine di opposizione è di 30 giorni.

4 La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un’opposizione temeraria.

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Art. 26 Infrazioni 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. viola l’articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (ob- bligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi); b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d’im- portazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commer- ciali e delle aziende di allevamento); c. possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 1. 2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’infra- zione: a. all’articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES; b. è stata commessa per mestiere; c. è stata commessa dall’autore come membro di una banda costituitasi per con- travvenire sistematicamente alla presente legge. 3 Se l’autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

4 Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.

5 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 lu- glio 2021.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2022.

26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

3 FF 2021 667

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