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AS 2022 228

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale dell’11 agosto 20212, decreta:

I La legge del 12 giugno 20093 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 lett. c

2 È esentato dall’assoggettamento chi:

c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capo- verso 2.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin Il presidente: Thomas Hefti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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