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AS 2022 304

Ordinanza sulla navigazione militare

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM)

Modifica del 4 maggio 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° marzo 20061 sulla navigazione militare è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 2bis della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna (LNI); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953,

Art. 2 cpv. 1 1 La presente ordinanza è applicabile all’impiego di natanti militari, veicoli anfibi militari e altri mezzi militari anfibi e d’immersione nell’ambito di attività militari di servizio, attività premilitari e attività militari fuori del servizio sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva e 5

2 La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC è competente per:

5 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2 lett. a e b 2 I civili non possono essere presi a bordo di natanti militari. Sono eccettuati i civili che:

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a. partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio; b. devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne di bandiere o stendardi, cerimonie di promozione o a manifestazioni premilitari o a manifestazioni militari fuori del servizio;

Art. 10 cpv. 1 1 I militari e i partecipanti ai corsi per pontonieri previsti per condurre natanti militari sono istruiti come conduttori di natanti militari in scuole e corsi militari, rispettiva- mente in corsi nell’ambito delle attività premilitari.

Art. 12 cpv. 2, 3 e 5 2 I militari e coloro che assolvono i corsi per pontonieri ricevono la licenza di condurre natanti militare se hanno superato l’esame e adempiono le condizioni fisiche, psichi- che e militari per condurre in modo sicuro un natante. 3 Il personale militare e gli insegnanti specialisti non necessitano di alcuna licenza di condurre natanti militare quando, in servizio militare, durante la loro attività profes- sionale o nel quadro di attività militari fuori del servizio, conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente. 5 Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti militare se durante la loro attività professionale con- ducono natanti militari con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre natanti militare è rilasciata loro, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare.

Art. 14 cpv. 2 lett. b

2 Revoca al militare la licenza di condurre natanti militare se:

b. gli è stata revocata l’autorizzazione a condurre militare secondo l’articolo 38 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare (OCSM);

Art. 14a Idoneità a condurre del conduttore di natanti 1 La persona che conduce un natante militare risponde della propria idoneità a con- durre. La persona interessata è tenuta a comunicare al proprio superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile a condurre. L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conduttore contravviene alle prescrizioni dell’ar- ticolo 14b.

2 I superiori sorvegliano l’idoneità a condurre del conduttore di natanti.

4 RS 510.710

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3 Per quanto concerne l’idoneità a condurre, il personale militare e gli insegnanti spe- cialisti che conducono natanti militari durante la loro attività professionale sottostanno alle disposizioni della legislazione sulla navigazione civile. L’articolo 14b non è ap- plicabile.

Art. 14b Consumo di alcol e stupefacenti 1 La persona che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover condurre un natante militare durante il servizio militare o durante un’attività premilitare o un’atti- vità militare fuori del servizio, deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono lo spostamento. 2 Il conduttore non può condurre un natante militare se presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l o un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare una simile concentrazione nel sangue. 3 L’inidoneità a condurre è considerata in ogni caso provata se il conducente ha con- sumato stupefacenti. 4 Il conduttore di natanti comunica immediatamente al medico di truppa il consumo di medicamenti e di altre sostanze che possono pregiudicare l’idoneità a condurre e informa il superiore riguardo alla restrizione all’idoneità alla guida. In tal caso il conduttore di natanti non è autorizzato a mettersi alla guida di un natante.

Art. 14c Procedura 1 Per stabilire l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche si applicano alle autorità militari competenti le disposizioni della legislazione sulla navigazione civile. 2 Nel caso in cui l’accertamento etilometrico venga effettuato con un etilometro pre- cursore di cui all’articolo 40c dell’ordinanza dell’8 novembre 19785 sulla navigazione interna, l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche è accertata se il valore più basso delle due misurazioni etilometriche corrisponde a una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l e il condut- tore di natanti interessato riconosce questo valore con la propria firma.

Art. 15 cpv. 2 2 Per le attività premilitari e le attività militari fuori del servizio, il titolare di una li- cenza di condurre natanti cantonale della categoria A può inoltrare al comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC una domanda per il rila- scio di una relativa licenza di condurre natanti militare. Tale comando può ordinare un’istruzione complementare.

Art. 17 cpv. 3

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

5 RS 747.201.1

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Art. 17a Trasporto di merci pericolose

1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato 2.

2 Il DDPS può modificare l’allegato 2 con il consenso del Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Art. 18 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 22 cpv. 2–4

2 La consegna del materiale avviene conformemente all’ordinanza del 21 ago-

sto 20136 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servi- zio mediante mezzi militari (OAAM). I natanti militari conservano l’immatricola- zione militare.

3 Gli utenti rispondono dei danni conformemente all’articolo 12 OAAM e devono

concludere un’assicurazione di responsabilità civile per l’utilizzazione fuori del ser- vizio del materiale.

4 Abrogato

Art. 24 cpv. 3

3 La BLEs rilascia l’autorizzazione di requisizione.

Art. 25

1 Concerne soltanto il testo tedesco.

2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell’OCSM 7.

II Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 secondo la versione qui annessa.

6 RS 513.74 7 RS 510.710

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

4 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 2 (art. 17a)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

110 Campo d’applicazione e applicabilità

111 Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel pre- sente allegato. 112 I conduttori dei natanti sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni. 113 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano in linea di principio sull’ordinanza del 31 ottobre 20128 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD). 114 L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i natanti da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei natanti e dei gruppi elettrogeni.

120 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

121 L’allegato non si applica:

a. ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali; b. ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;

8 RS 742.412

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c. al trasporto di merci della classe 1 che sono considerate parte integrante del sistema d’arma e che servono all’impiego delle armi di bordo; d. ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiate le persone a bordo.

130 Esenzioni relative al trasporto di gas

131 L’allegato non si applica a trasporti di:

a. gas nelle bombole da sub, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza; b. gas negli equipaggiamenti del natante o della sua soprastruttura; c. gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.

140 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi

141 L’allegato non si applica a trasporti di:

a. carburante che serve alla propulsione del natante o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficientemente sicuro; b. carburante in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico, se tale carburante è destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti nonché del relativo carburante di riserva in recipienti portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti. 150 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica 151 L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, con- densatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile): a. installati in un natante che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equi- paggiamenti; b. contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile); c. che servono come batterie di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico e destinate alla loro propul- sione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.

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Parte 2 Classificazione 210 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID9.

Parte 3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali (aperto)

Parte 4 Prescrizioni relative all’utilizzazione di imballaggi e di cisterne 410 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d’ordinanza quali taniche, fusti, casse, botti- glie o recipienti a pressione con cui sono state fornite o messe a disposizione a tal fine. I sacchi della spazzatura o i sacchi per i bossoli non sono considerati imballaggi omologati e segnatamente non possono essere impiegati per la restituzione di munizioni inutilizzate. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati. 420 Se le merci pericolose sono trasportate in cisterne, queste devono essere a doppia parete e conformi alle disposizioni in materia di merci pericolose.

Parte 5 Prescrizioni relative alla spedizione 510 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza.

9 Il testo del RID (appendice C della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia; COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all'indirizzo www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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520 Marcatura ed etichettatura

521 Le munizioni nell’imballaggio originale possono essere trasportate senza recare una marcatura e un’etichettatura ai sensi delle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 RSD/RID. 522 In deroga alla RSD e al RID, nell’esercito le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti: 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1, 1.2 e 1.4; 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1; 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4. 523 Le merci pericolose della classe 1 possono recare anche nell’esercito le etichette di pericolo conformemente al capitolo 5.2 RSD/RID.

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne 610 Le prescrizioni relative alla costruzione e alle prove della RSD e del RID per imballaggi, grandi recipienti (IBC), grandi imballaggi e cisterne si applicano per analogia. L’Aggruppamento armasuisse è autorizzato a verificare gli imballaggi. Esso può, con il consenso di un organismo di valutazione della conformità designato secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 31 ottobre 201210 sui mezzi di contenimento per merci pericolose, autorizzare deroghe alla RSD e al RSD.

Parte 7 Prescrizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione 710 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

10 RS 930.111.4

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Parte 8 Prescrizioni relative all’equipaggio, all’equipaggiamento, all’esercizio dei natanti e alla documentazione

810 Prescrizioni generali relative ai natanti e al materiale di bordo

(aperto)

820 Prescrizioni relative alla formazione dei conduttori di natanti

(aperto)

830 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del natante

831 Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato. 832 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.

833 L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.

834 Nell’ambito di attività premilitari e attività fuori del servizio è vietato trasportare merci pericolose. È unicamente consentito il trasporto di oggetti dell’equipaggiamento personale e del carburante per il funzionamento del natante.

840 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei natanti

841 Per le merci della classe 1 soggette a prescrizioni di sicurezza più restrittive a causa del pericolo di abuso o furto, si applicano le disposi- zioni/prescrizioni di sicurezza potenziate stabilite nelle pertinenti istruzioni del capo dell’esercito.

850 Prescrizioni supplementari relative a classi o a merci particolari

(aperto)

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860 Restrizioni per veicoli stradali con merci pericolose sui mezzi militari di attraversamento (ponti e traghetti) 861 I veicoli stradali che trasportano merci pericolose conformi all’ordinanza dell’11 febbraio 200411 sulla circolazione stradale militare possono viaggiare sui ponti dell’esercito o essere trasportati su traghetti e natanti dell’esercito.

870 Rifornimento di macchine e apparecchi nell’ambito di attività in acqua e sull’acqua 871 Per il rifornimento di carburante delle macchine e degli apparecchi nell’ambito di attività in acqua e sull’acqua, occorre utilizzare esclusiva- mente gli imballaggi, i grandi imballaggi e le cisterne per merci pericolose omologati per il trasporto in imbarcazioni. In tale ambito vanno adottate tutte le misure per garantire che non ci siano perdite di carburante.

11 RS 510.710

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