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AS 2022 345

Ordinanza
concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64dbis Sistema di paganti in proprio per le vaccinazioni anti-COVID-19

1 Se la consegna dei vaccini acquistati secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEp per vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, non è raccomandata dalle autorità e non serve per lottare contro le malattie trasmissibili, la Confederazione può mettere i vaccini a disposizione della popolazione dietro pagamento.

2 Le strutture di vaccinazione versano alla Confederazione un importo forfettario per il vaccino, la logistica, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative supplementari. L’importo forfettario ammonta a 26 franchi per vaccinazione.

3 Alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre, le strutture di vaccinazione inviano all’autorità cantonale competente un elenco delle vaccinazioni effettuate secondo il capoverso 1.

4 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità dell’elenco in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione, ne verifica la completezza e lo trasmette per via elettronica all’istituzione comune entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.

5 L’istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per l’importo forfettario di cui al capoverso 2.

  • 6 Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, l’istituzione comune versa trimestralmente all’UFSP l’importo complessivo.

7 L’UFSP rimborsa all’istituzione comune le spese amministrative conformemente all’articolo 64b capoverso 6.

Art. 64e cpv. 4 e 5, frase introduttiva

4 In caso di consegna di un medicamento da parte di un farmacista autorizzato quale fornitore di prestazioni secondo la LAMal, la Confederazione assume in aggiunta 24 franchi per gli oneri associati alla consegna.

5 La rimunerazione del valore contabile uniforme del medicamento di cui al capoverso 3 e degli oneri associati alla consegna di cui al capoverso 4 avviene secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAMal. Sono debitori della rimunerazione i seguenti assicuratori:

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2022 alle ore 00.002.

2 L’articolo 64e capoversi 4 e 5 entra retroattivamente in vigore il 20 maggio 2022.

3 L’articolo 64dbis ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

10 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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