AS 2022 368
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Preambolo
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
visto l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 agosto 20181
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV),
ordina:
I
L’allegato 4 OEV è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2022 alle ore 23.002.
22 giugno 2022 | Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter |
(art. 10 cpv. 2 lett. b)
Stati per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti)
Cuba
Siria
Turchia