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AS 2022 466

Legge federale sui diritti politici

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
degli Stati del 24 ottobre 20191;
visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 20192,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 76b

Titolo quinto b: Trasparenza nel finanziamento della politica

Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanzia­mento.

2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

  • a. le loro entrate;

  • b. ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalità monetaria o non monetaria);

  • c. i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.

3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni

1 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.

2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

  • a. le entrate preventivate e il conto finale delle entrate;

  • b. le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l’elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.

3 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.

4 Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 76d Termini e modalità dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento

1 Sono comunicati:

  • a. i dati di cui all’articolo 76b, annualmente;

  • b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preven­tivate, 45 giorni prima della votazione o dell’elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l’elezione;

  • c. nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l’entrata in funzione.

2 Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.

3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.

4 La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indi­ca il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede del­l’autore della liberalità.

5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.

6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Art. 76e Controllo

1 Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito. Il controllo della correttezza dei dati e dei documenti è effettuato per campionatura.

2 Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il ter­mine stabilito o non sono corretti, ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

3 Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è tenuto a denunciare all’autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo. Informa di quest’obbligo quan­do impartisce il termine di cui al capoverso 2.

Art. 76f Pubblicazione

1 Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

2 Sono pubblicati:

  • a. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera a, annualmente;

  • b. i dati di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettere b e c, al più tardi 15 giorni dopo che il servizio competente li ha ricevuti.

3 I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

Art. 76g Servizio competente

Il Consiglio federale designa l’autorità competente per il controllo e la pubblica­zione.

Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero

1 Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:

  • a. liberalità monetarie e non monetarie anonime; e

  • b. liberalità monetarie e non monetarie provenienti dall’estero.

2 Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dal­l’estero.

3 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve:

  • a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l’articolo 76d capoverso 4; o

  • b. se possibile, restituirla; se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e ver­sata alla Confederazione.

4 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

5 In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati.

Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:

  • a. l’identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

  • b. l’identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

  • c. l’identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all’articolo 76b.

2 Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:

  • a. autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;

  • b. autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.

3 Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

Art. 76j Disposizioni penali

1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

  • a. uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76b–76d;

  • b. uno degli obblighi di cui all’articolo 76h capoversi 3–5.

2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 76k Riserva della legislazione cantonale

Nell’esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanzia­mento degli attori politici cantonali.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Costituisce il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del 10 ottobre 20174 «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)».

3 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» sarà stata ritirata5 o respinta.

4 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2021.6

2 La presente legge entra in vigore il 23 ottobre 2022.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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