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AS 2022 563

Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti
di origine vegetale e animale (OAOVA),

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 13c Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2022

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 26 settembre 2022 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 14 aprile 2023 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 L’allegato 2 è modificato2.

2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2022.

26 settembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

N. 2 tabella

Le voci seguenti sono aggiunte in ordine alfabetico:

1

2

Sostanza attiva

Osservazioni

Bacillus amyloliquefaciens susp. Planatarum strain D747

Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

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