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AS 2022 570

Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 aprile 20051 sul servizio sanitario coordinato è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 20192 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza, «incaricato SSC» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».

Art. 3 Direzione del SSC

La direzione del SSC compete all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Art. 4 rubrica e frase introduttiva

Compiti dell’UFPP in relazione al SSC

L’UFPP in relazione al SSC ha seguenti compiti:

Art. 5

Abrogato

Art. 11 Ufficio SSC

1 L’UFPP dirige l’Ufficio SSC.

2 L’Ufficio SSC dirige il segretariato della Conferenza direttiva SSC, dell’OCSAN e dei gruppi specialistici.

Titolo prima dell’art. 12

Sezione 3:
Istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe

Art. 12

1 L’UFPP promuove e coordina la cooperazione in materia d’istruzione nell’ambito della medicina d’urgenza e di catastrofe.

2 Per la cooperazione con organi esterni all’Amministrazione federale l’incaricato SSC può concludere contratti di prestazione.

Art. 13

Abrogato

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 2 marzo 20183 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

Art. 7 cpv. 1 lett. e

1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

  • e. il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Allegato 1, n. 5.3

Abrogato

2. Ordinanza del 26 novembre 20084 sugli esami LPMed

Art. 25 cpv. 2

2 Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della protezione della popolazione, all’attenzione del Servizio sanitario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

3. Ordinanza del 29 aprile 20155 sulle epidemie

Art. 94 cpv. 1 lett. c

1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti della LEp, le seguenti persone hanno accesso al modulo «gestione dei contatti»:

  • c. mediante procedura di richiamo: i collaboratori del Servizio sanitario coordinato e del Servizio medico militare.

4. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20206

Art. 12 cpv. 2

2 Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr