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AS 2022 747

Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)1,

ordina:

Art. 1 Oggetto

(art. 964a–964c CO)

La presente ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964a CO sulle questioni climatiche in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964b CO.

Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico.

Art. 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche

(art. 964b cpv. 1 CO)

Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.

Un’impresa che non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve:

  • a. dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche; o

  • b. spiegare in modo chiaro e motivato perché non applica alcuna politica nell’ambito delle questioni climatiche.

Art. 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima

(art. 964b cpv. 1 e 2 CO)

La relazione sulle questioni climatiche basata sul rapporto concernente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, nella versione del giugno 20172, e sull’allegato relativo all’attuazione di tali raccomandazioni, nella versione dell’ottobre 20213, comprende in particolare l’attuazione delle raccomandazioni sui seguenti settori tematici:

  • a. governance;

  • b. strategia;

  • c. gestione dei rischi;

  • d. indicatori e obiettivi.

Per l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 si tiene conto:

  • a. degli orientamenti intersettoriali sulle raccomandazioni;

  • b. degli orientamenti settoriali sulle raccomandazioni;

  • c. laddove possibile e opportuno, del documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans», nella versione dell’ottobre 20214.

L’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera b comprende, in particolare:

  • a. un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera;

  • b. laddove possibile e opportuno, informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

Laddove possibile e opportuno, l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera d comprende, in particolare:

  • a. gli obiettivi quantitativi in materia di emissioni di CO2 e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra;

  • b. informazioni su tutte le emissioni di gas a effetto serra;

  • c. informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

Il rispetto degli orientamenti settoriali per gli istituti finanziari nell’ambito dell’attuazione della raccomandazione di cui al capoverso 1 lettera d comprende analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.

La prova dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.

Art. 4 Pubblicazione

(art. 964c cpv. 2 n. 1 CO)

La relazione sulle questioni climatiche deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO.

La pubblicazione per via elettronica secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall’essere umano e dalle macchine. La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.

Art. 5 Disposizione transitoria

L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve essere adempiuto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr