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AS 2022 749

Regolamento di previdenza
della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF
(RP-PF 1)
(RP-PF 1)

Preambolo

L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF (OP PF)

decreta:

I

Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF è modificato come segue:

Art. 64

1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata che ha compiuto il 60° anno di età cessa conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro (art. 21–23 OPers PF) secondo il piano sociale, nasce il diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61 finanziata integralmente dal datore di lavoro.

2 Se all’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata non ha ancora compiuto il 63° anno di età, riceve la rendita di vecchiaia che le spetterebbe in caso di pensionamento dopo il compimento dei 63 anni. Determinante è l’aliquota di conversione ai sensi dell’allegato 4 al momento in cui sorge il diritto alla rendita. Sono computati come avere di vecchiaia:

  • a. l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino all’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia;

  • b. la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dall’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età; ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia è determinante il guadagno assicurato immediatamente prima dell’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia; e

  • c. l’interesse del due per cento l’anno a contare dall’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età; l’articolo 36 capoversi 4, 5 e 7 si applica per analogia.

3 Se la persona assicurata ha compiuto il 63° anno di età all’inizio del diritto alle prestazioni di vecchiaia, percepisce la rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 39.

4 Un eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25) può essere utilizzato per aumentare la rendita di vecchiaia stabilita conformemente ai capoversi 2 e 3.

5 L’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 e un avere proveniente dal conto del PC possono essere prelevati come liquidazione unica in capitale in applicazione dell’articolo 40. In caso di un diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi del capoverso 2, l’avere di vecchiaia è proiettato secondo il capoverso 2 lettera c, quindi ridotto in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta e la rendita di vecchiaia viene calcolata su questa nuova base.

6 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura mancante per il finanziamento della rendita di vecchiaia ai sensi del capoverso 2 e della rendita transitoria.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

19 agosto 2022

In nome dell’organo paritetico:

La presidente, Margot Ziekau
Il vicepresidente, Karsten Bugmann

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