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AS 2022 817

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19)
(Legge COVID-19)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 20221,

decreta:

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3, 4bis e 4ter

3 Il Consiglio federale adotta i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere e ed f unicamente nella misura in cui i Cantoni e i privati non siano in grado di garantire l’approvvigionamento.

4bis Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID‑19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie previa consultazione della Confederazione.

4ter Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a notificare le loro capacità nell’assistenza sanitaria, segnatamente il numero complessivo e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID‑19.

Art. 4 cpv. 1

1 Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio. Può in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro, segnatamente quello di permettere ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi o di svolgere un lavoro alternativo equivalente.

II

La durata di validità delle seguenti disposizioni della legge COVID‑19 del 25 settembre 20203 è prorogata sino al 30 giugno 2024:

  • a. articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–g;

  • b. articolo 5;

  • c. articolo 6;

  • d. articolo 6a.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 30 giugno 2024.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Allegato

(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento5

La durata di validità dell’articolo 10a è prorogata sino al 30 giugno 2024.

2. Legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie6

Art. 60a Sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza per il coronavirus SARS‑CoV‑2

1 L’UFSP gestisce i seguenti sistemi volti a informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2:

  • a. un sistema che registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema (sistema di tracciamento di prossimità);

  • b. un sistema che i visitatori di manifestazioni e strutture possono utilizzare per registrare la loro presenza senza fornire dati personali (sistema di tracciamento di presenza).

2 I sistemi e i dati trattati possono essere utilizzati esclusivamente per informare le persone che sono state potenzialmente esposte al coronavirus SARS-CoV-2 e per allestire le relative statistiche. Non possono in particolare essere utilizzati dalle autorità cantonali per ordinare ed eseguire i provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o dai servizi delle attività informative.

3 La partecipazione ai sistemi è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la partecipazione o non partecipazione; eventuali accordi derogatori non hanno effetto.

4 Chi è stato informato attraverso uno dei sistemi di essere stato potenzialmente esposto al coronavirus SARS-CoV-2 può, dietro presentazione della relativa notifica, sottoporsi gratuitamente a test per determinare se presenta un’infezione da coronavirus.

5 I sistemi sono concepiti in base ai seguenti principi:

  • a. per il trattamento dei dati sono adottati tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;

  • b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzate e installate dai partecipanti sul loro telefono cellulare; in particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;

  • c. il sistema di tracciamento di prossimità raccoglie o tratta soltanto i dati neces­sari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni; in particolare, non registra dati sulla posizione;

  • d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;

  • e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutte le componenti dei sistemi sono pubblici; i programmi leggibili elettronicamente devono comprovatamente essere stati elaborati per mezzo di questo codice sorgente.

6 È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

7 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’organizzazione e dell’esercizio dei sistemi, nonché del trattamento dei dati.

8 Il Consiglio federale prevede la sospensione dei sistemi, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutte le componenti installate sui telefoni cellulari, non appena i sistemi non sono più necessari o non si rivelano sufficientemente efficaci per lottare contro l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 62a Collegamento dei sistemi di tracciamento di prossimità e di presenza a sistemi esteri

I sistemi di cui all’articolo 60a possono essere collegati a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:

  • a. la legislazione; o

  • b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

  • f. il collegamento del sistema di tracciamento di prossimità e del sistema di tracciamento di presenza di cui all’articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n

1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

  • n. rifiuta a una persona, perché questa non partecipa al sistema di tracciamento di prossimità o al sistema di tracciamento di presenza (art. 60a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

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