La Svizzera attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Svizzera nell’ambito delle sue relazioni con il Liechtenstein e con gli altri Stati partecipanti.
Il Liechtenstein attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Liechtenstein nell’ambito delle sue relazioni con la Svizzera e con gli altri Stati partecipanti.
Gli Stati membri dell’Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Essi applicano alla Svizzera e al Liechtenstein le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l’accesso a fini di contrasto.
La Danimarca, l’Islanda e la Norvegia sono considerate Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella misura in cui fra tali Stati e l’Unione europea vigono accordi analoghi al presente Protocollo che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti.