AS 2023 195
Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 34b cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a e b
2 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65b capoverso 4 OAMal:
a. sui preparati originali, il 12 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto;
b. sui generici e sui preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta, il 16 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto.
II
L’allegato 42 è modificato.
III
Disposizione transitoria della modifica del 19 aprile 2023
L’articolo 34b capoverso 2 lettera a si applica anche alle procedure che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 aprile 2023 sono pendenti presso l’UFSP.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2023.
19 aprile 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |