AS 2023 280
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.» è sostituito con «La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch .».
II
1 Gli allegati 1.1, 1.15 e 2.7 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2.15 secondo la versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15–1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sull’efficienza energetica:
– frigoriferi con raccordo alla rete,
– asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,
– nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,
– nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,
– nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale,
– nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,
– nel caso di set top box con raccordo alla rete: set top box complessi,
– piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,
– lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,
– macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.
IV
La modifica del 29 marzo 20234 dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva
Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20176 sull’efficienza energetica:
V
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.
2 La cifra IV entra in vigore il 1° marzo 2024.
24 maggio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete
N. 2.1 e 2.2
2.1 Concerne soltanto il testo tedesco
2.2 Concerne soltanto il testo tedesco
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l’accumulo dell’acqua calda
N. 2.2
2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile ≥ 150 litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/20137. Fanno eccezione gli scaldacqua da incasso con dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS).
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza
N. 1.1 nota a piè pagina
1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/17818.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.
1.2 Sono escluse:
a. le lavastoviglie sottopiano con cambio dell’acqua di lavaggio;
b. le lavastoviglie a nastro e le lavastoviglie a traino;
c. le lavastoviglie lavaoggetti.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Dal 1° gennaio 2024 le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono ancora essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile di chi le commercializza o le cede sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:
a. indicazione della presenza o meno nell’apparecchio di un sistema integrato di recupero del calore;
b. spiegazioni relative al funzionamento del sistema integrato di recupero del calore, se presente;
c. consumo di energia per il primo riempimento, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;
d. consumo di acqua per il primo riempimento, in litri, arrotondato a una cifra decimale;
e. tempo del primo riempimento, in secondi;
f. numero di piatti per ogni cesto e ciclo;
g. potere pulente del ciclo di lavaggio standard, in percentuale;
h. grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto;
i. consumo di energia per ciclo, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;
j. consumo di acqua per ciclo, in litri, arrotondato a una cifra decimale;
k. durata media dei programmi e dei cicli, in secondi;
l. potenza elettrica assorbita dall’apparecchio in modalità standby, in kilowatt.
2.2 Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea «EN IEC 63136:2019 Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance»9.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1 come descritto al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati forniti da chi commercializza o cede il prodotto.
4 Disposizione transitoria
Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.