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AS 2023 280

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.» è sostituito con «La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch .».

II

1 Gli allegati 1.1, 1.15 e 2.7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2.15 secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:

  • c. i seguenti altri prodotti:

    1. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.1, 1.3, 1.15–1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sull’efficienza energetica:

      • – frigoriferi con raccordo alla rete,

      • – asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete,

      • – nel caso di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda: scaldacqua elettrici convenzionali aventi un volume utile di ≥ 150 litri e serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile di ≤ 500 litri,

      • – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi elettrici di riscaldamento misti,

      • – nel caso di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale: apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale,

      • – nel caso di refrigeratori aventi funzione di vendita diretta con raccordo alla rete: refrigeratori per bevande con funzione di vendita diretta, armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e armadi congelatori da supermercato verticali e combinati con raccordo alla rete,

      • – nel caso di set top box con raccordo alla rete: set top box complessi,

      • – piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete,

      • – lavastoviglie professionali con raccordo alla rete,

      • – macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.

IV

La modifica del 29 marzo 20234 dell’ordinanza del 19 maggio 20105 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 5, frase introduttiva

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:

  • c. i seguenti altri prodotti:

    1. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15-1.16, 1.18, 1.21, 2.4, 2.14–2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20176 sull’efficienza energetica:

V

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

2 La cifra IV entra in vigore il 1° marzo 2024.

24 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 2.1 e 2.2

  • 2.1 Concerne soltanto il testo tedesco

  • 2.2 Concerne soltanto il testo tedesco

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l’accumulo dell’acqua calda

N. 2.2

  • 2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile ≥ 150 litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/20137. Fanno eccezione gli scaldacqua da incasso con dimensioni conformi al sistema di misura svizzero (SMS).

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

N. 1.1 nota a piè pagina

  • 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/17818.

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavastoviglie professionali con raccordo alla rete

1 Campo d’applicazione

  • 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete del tipo sottopiano con vasca singola e del tipo a passaggio con funzione a capote per il lavaggio di piatti, stoviglie, bicchieri, posate e simili.

  • 1.2 Sono escluse:

    • a. le lavastoviglie sottopiano con cambio dell’acqua di lavaggio;

    • b. le lavastoviglie a nastro e le lavastoviglie a traino;

    • c. le lavastoviglie lavaoggetti.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

  • 2.1 Dal 1° gennaio 2024 le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1 possono ancora essere commercializzate e cedute solo se nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile di chi le commercializza o le cede sono fornite le seguenti informazioni sul prodotto:

    • a. indicazione della presenza o meno nell’apparecchio di un sistema integrato di recupero del calore;

    • b. spiegazioni relative al funzionamento del sistema integrato di recupero del calore, se presente;

    • c. consumo di energia per il primo riempimento, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;

    • d. consumo di acqua per il primo riempimento, in litri, arrotondato a una cifra decimale;

    • e. tempo del primo riempimento, in secondi;

    • f. numero di piatti per ogni cesto e ciclo;

    • g. potere pulente del ciclo di lavaggio standard, in percentuale;

    • h. grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto;

    • i. consumo di energia per ciclo, in chilowattora, arrotondato a tre cifre decimali;

    • j. consumo di acqua per ciclo, in litri, arrotondato a una cifra decimale;

    • k. durata media dei programmi e dei cicli, in secondi;

    • l. potenza elettrica assorbita dall’apparecchio in modalità standby, in kilowatt.

  • 2.2 Le informazioni sul prodotto indicate alle lettere c-l sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea «EN IEC 63136:2019 Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance»9.

3 Procedura di valutazione della conformità

  • 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità sono misurate e calcolate le caratteristiche di cui al numero 2 delle lavastoviglie professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati nonché un rimando alla pagina web liberamente accessibile.

  • 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una lavastoviglie professionale con raccordo alla rete di cui al numero 1 come descritto al numero 3.1; i risultati delle misurazioni e dei calcoli non devono divergere di oltre il 10 per cento dai dati forniti da chi commercializza o cede il prodotto.

4 Disposizione transitoria

  • Le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2024 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2024.

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