AS 2023 518
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (OBioc)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,
visto l’articolo 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc),
ordina:
I
L’OBioc è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina
1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:
b. omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20142 (Elenco dei principi attivi notificati);
II
L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.
5 settembre 2023 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62c cpv. 1)
Titolo, nota a piè di pagina