La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.
Disciplina le importazioni dalla Bulgaria e dalla Spagna dei seguenti animali e prodotti animali:
a. di ovini e caprini;
b. dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:
sperma, ovuli ed embrioni,
carne e preparati di carne,
prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,
colostro, latte e prodotti a base di latte,
prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,
sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.