AS 2023 57
Ordinanza
sulla promozione dello sport e dell’attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «associazione mantello dello sport svizzero» è sostituito con «associazione mantello delle federazioni sportive svizzere».
Titolo dopo l’art. 72b
Titolo 4: Correttezza e sicurezza
Capitolo 1: Misure generali
Art. 72c Principio
Sono concessi aiuti finanziari all’associazione mantello delle federazioni sportive svizzere o ad altre organizzazioni sportive e organizzatori responsabili di manifestazioni sportive (organizzazioni sportive) a condizione che i beneficiari dei contributi adottino misure efficaci al fine di:
a. impedire violazioni degli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero 20152 (comportamenti scorretti);
b. impedire violazioni delle direttive relative a una buona organizzazione e amministrazione presso le organizzazioni sportive (irregolarità) ed eliminare le irregolarità esistenti;
c. attuare i principi della Carta etica dello sport svizzero;
d. impedire incidenti e lesioni nell’ambito dello sport e dell’attività fisica.
Art. 72d Direttive dell’associazione mantello
1 Tra le misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c rientrano le direttive che l’associazione mantello adotta in merito a:
a. gli obblighi di comportamento risultanti dalla Carta etica dello sport svizzero 20153 destinati in particolare ad allenatori, atleti, accompagnatori, funzionari nonché impiegati e delegati delle organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
la protezione dalla discriminazione,
la protezione dalla violenza fisica, dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali,
la protezione dal sovraccarico e dalle lesioni dell’integrità psichica quali minacce, umiliazioni, molestie o mobbing,
la salvaguardia e la promozione dello sviluppo globale, in particolare degli atleti minorenni,
la protezione dell’ambiente da un impatto eccessivo dovuto allo svolgimento dell’attività sportiva,
la salvaguardia della correttezza della competizione sportiva attraverso la lotta al doping, alla manipolazione delle competizioni e alla grave violazione delle regole sportive,
la rinuncia al consumo di sostanze contenenti nicotina e alcool durante l’attività sportiva;
b. i requisiti relativi alla buona organizzazione e amministrazione presso le organizzazioni sportive, in particolare direttive riguardanti:
la documentazione e la pubblicazione delle decisioni più importanti che concernono l’organizzazione sportiva e i suoi gruppi di interesse,
la documentazione e la pubblicazione della provenienza e dell’utilizzo delle finanze delle organizzazioni sportive,
una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi negli organi direttivi, prevedendo che, nell’organo direttivo dell’associazione mantello e delle sue organizzazioni affiliate, entrambi i sessi siano rappresentati almeno al 40 per cento,
le limitazioni della durata della carica per le funzioni degli organi direttivi dell’organizzazione sportiva,
la gestione dei conflitti di interesse delle persone appartenenti agli organi direttivi delle organizzazioni sportive,
il diritto di partecipazione degli atleti alle decisioni relative a temi che li riguardano,
le misure per la protezione dei dati dei membri e dei collaboratori dell’organizzazione sportiva,
le misure volte all’attuazione e al controllo degli obblighi di comportamento di cui alla lettera a;
c. lo svolgimento di inchieste su comportamenti scorretti e irregolarità all’interno delle organizzazioni sportive da parte di un servizio di segnalazione nazionale indipendente nonché il sanzionamento delle violazioni da parte di un organo disciplinare indipendente;
d. i requisiti per le organizzazioni sportive relativi alle misure per impedire incidenti e lesioni durante lo svolgimento dell’attività sportiva, in particolare attraverso formazione, informazione, consulenza, ricerca, documentazione e controlli.
2 Le direttive di cui al capoverso 1 lettera b devono tenere conto delle diverse strutture delle organizzazioni sportive; in tal modo i principi della proporzionalità e dell’uguaglianza giuridica sono rispettati.
3 L’associazione mantello pubblica le direttive in vigore sul proprio sito Internet.
4 L’associazione mantello valuta periodicamente l’efficacia delle proprie direttive attraverso sondaggi in serie o altri metodi di valutazione.
Art. 72e Misure efficaci
1 Il rispetto e l’attuazione delle direttive dell’associazione mantello sono considerati misure efficaci, sempreché tali direttive siano giudicate dall’UFSPO legittime e appropriate.
2 Se l’associazione mantello o una delle sue organizzazioni affiliate non raggiunge la quota richiesta secondo l’articolo 72d capoverso 1 lettera b numero 3, l’organizzazione inoltra all’UFSPO una motivazione scritta illustrando le misure adottate per raggiungere tale quota.
3 Le organizzazioni sportive di diritto privato non affiliate all’associazione mantello o a una delle sue organizzazioni affiliate, non sono vincolate al rispetto di direttive supplementari dell’associazione mantello oltre a quelle menzionate nell’articolo 72d.
4 Per le organizzazioni sportive di diritto pubblico il rispetto e l’attuazione delle direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettere a e d sono considerati misure efficaci.
Art. 72f Servizio di segnalazione nazionale
1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c quanto segue:
a. l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un servizio di segnalazione nazionale che soddisfi i seguenti requisiti:
il servizio di segnalazione è indipendente,
chiunque sia vittima di comportamenti scorretti o irregolarità in ambito sportivo o sia a conoscenza di siffatti comportamenti o irregolarità o ne nutra il sospetto può effettuare una segnalazione al servizio di segnalazione,
il servizio di segnalazione accetta anche segnalazioni anonime; esso assicura che, su richiesta, l’identità della persona che segnala o che è stata vittima di un presunto comportamento scorretto non venga rivelata a terzi, in particolare alle persone e organizzazioni sportive oggetto della segnalazione e all’organo disciplinare;
b. il servizio di segnalazione soddisfa i seguenti requisiti:
emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
procede ad accertamenti in merito ai fatti segnalati; in caso di sospetto fondato di comportamenti scorretti o irregolarità, redige un rapporto di inchiesta e lo trasmette all’organo disciplinare insieme agli atti dell’inchiesta,
fornisce all’UFSPO una copia del rapporto di inchiesta, senza ulteriori allegati ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
2 L’UFSPO concede un aiuto finanziario al servizio di segnalazione per l’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile del servizio di segnalazione.
Art. 72g Organo disciplinare
1 Rientra nelle misure efficaci ai sensi dell’articolo 72c quanto segue:
a. l’associazione mantello si adopera affinché venga istituito e gestito un organo disciplinare che soddisfi i seguenti requisiti:
l’organo disciplinare è indipendente, in particolare dal servizio di segnalazione,
esso valuta i casi trasmessigli dal servizio di segnalazione relativi a presunti comportamenti scorretti o presunte irregolarità e può pronunciare le sanzioni o le misure previste nei regolamenti dell’associazione mantello;
b. l’organo disciplinare soddisfa i seguenti requisiti:
emana le disposizioni organizzative e procedurali necessarie all’adempimento dei compiti e pubblica le disposizioni in vigore sul proprio sito Internet,
fornisce all’UFSPO una copia della sua decisione e della relativa motivazione scritta ai fini della verifica del diritto agli aiuti finanziari o dei riconoscimenti dei quadri G+S o ESA.
2 L’UFSPO concede un aiuto finanziario all’organo disciplinare nell’adempimento dei suoi compiti, purché anche l’associazione mantello fornisca un contributo adeguato. A tal fine stipula un contratto di prestazioni con l’ente responsabile dell’organo disciplinare.
Art. 72h Procedure dinanzi al servizio di segnalazione e all’organo disciplinare
1 Affinché le misure di cui all’articolo 72c siano ritenute efficaci, il servizio di segnalazione e l’organo disciplinare garantiscono procedure corrette a tutela dei diritti della personalità e dei diritti di parte degli interessati, in particolare assicurandosi che:
a. in tutte le fasi di una procedura sia rispettata la dignità umana delle persone coinvolte;
b. i fatti siano accertati in modo imparziale e completo e le persone siano protette da imputazioni infondate e condanne a priori;
c. le persone alle quali vengono imputate violazioni siano informate in modo completo al momento dell’avvio della procedura sulle presunte violazioni di cui vengono accusate nonché sullo svolgimento della procedura e sui loro diritti procedurali;
d. i dati su cui si fonda una procedura siano acquisiti esclusivamente in modo conforme alla legge;
e. alle persone coinvolte in una procedura sia garantito il diritto di essere sentite;
f. le persone coinvolte in una procedura possano farsi assistere in tutte le fasi della stessa.
2 Affinché le misure di cui all’articolo 72c siano ritenute efficaci, nelle controversie relative a una violazione delle direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettere a e b, agli interessati può essere impedito di adire un tribunale ordinario solo nel caso in cui questi ultimi abbiano espressamente riconosciuto, per gli oggetti in questione, la competenza esclusiva di un tribunale arbitrale mediante un accordo o il riconoscimento di relativi statuti. Sono fatti salvi i rimedi giuridici previsti dalla legge contro la decisione del tribunale arbitrale.
Art. 72i Responsabilità dell’organizzazione sportiva
Se una persona, in qualità di membro, impiegato o delegato di un’organizzazione sportiva, viola le direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettera a, l’UFSPO può ridurre o negare gli aiuti finanziari all’organizzazione sportiva o chiederne la restituzione, se quest’ultima non è in grado di provare di aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per prevenire tale violazione.
Art. 72j Accordo per un trasferimento di aiuti finanziari
1 Qualora un’organizzazione sportiva trasferisca aiuti finanziari della Confederazione a un’organizzazione affiliata o a terzi, deve garantire, mediante la stipula di un accordo scritto con i beneficiari e attraverso controlli adeguati, che questi ultimi:
a. rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi;
b. consentano alle autorità competenti della Confederazione di attuare tutte le misure necessarie per i controlli relativi all’utilizzo dei contributi ricevuti.
2 Qualora i beneficiari di cui al capoverso 1 non rispettino gli obblighi legati alla concessione dei contributi, l’UFSPO chiede all’organizzazione sportiva la restituzione degli aiuti finanziari.
Titolo prima dell’art. 73
Capitolo 1a: Doping
Art. 83d Disposizioni transitorie della modifica del 25 gennaio 2023
1 I beneficiari di aiuti finanziari devono attuare le direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettera a al più tardi dal 1° gennaio 2024.
2 Devono attuare le direttive di cui all’articolo 72d capoverso 1 lettera b al più tardi dal 1° gennaio 2025; le organizzazioni che beneficiano di aiuti finanziari esclusivamente per lo svolgimento di corsi e campi nel quadro del programma G+S devono attuare le disposizioni al più tardi dal 1° gennaio 2026.
3 Il servizio di segnalazione e l’organo disciplinare devono adeguare le loro disposizioni organizzative e procedurali ai requisiti degli articoli 72f–72h entro il 31 dicembre 2024.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2023.
25 gennaio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(art. 74)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti
1. Sostanze farmaceutiche non ammesse
Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa nella lista sottostante e non approvata da autorità sanitarie statali per l’uso terapeutico umano, come ad esempio farmaci nella fase di sviluppo pre-clinico o clinico, non più autorizzati, droghe di sintesi, sostanze approvate solo in ambito veterinario.
2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti androgeni (AAS)
1-androstenediolo (5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo), 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione), 1-androsterone (3α-idrossi-5α-androst-1-ene-17-one), 1-epiandrosterone (3β-idrossi-5α-androst-1-ene-17-one), 1-testosterone (17β-idrossi-5α-androst-1-ene-3-one), 4-androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β-diolo), 4-idrossitestosterone (4,17β-diidrossiandrost-4-ene-3-one), 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione), 7α-idrossi-DHEA, 7β-idrossi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo), 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione), androstanolone (5α-diidrotestosterone, 17β-idrossi-5α-androstan-3-one), androstenediolo (androst-5-ene-3β,17β-diolo), androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione), bolasterone, boldenone, boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione), calusterone, clostebol, danazolo ([1,2]ossazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-ene-20-in-17α-olo), deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one), desossimetiltestosterone (17α-metil-5α-androst-2-ene-17β-olo, 17α-metil-5α-androst-3-ene-17β-olo), drostanolone, epiandrosterone (3β-idrossi-5α-androstan-17-one), epi-diidrotestosterone (17β-idrossi-5β-androstan-3-one), epitestosterone, etilestrenolo (19-norpregna-4-ene-17α-olo), fluossimesterone, formebolone, furazabolo (17α-metil[1,2,5]ossadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-olo), gestrinone, mestanolone, mesterolone, metandienone (17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one), metenolone, metandriolo, metasterone (17β-idrossi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one), metil-1-testosterone (17β-idrossi-17α-metil-5α-androst-1-ene-3-one), metilclostebol, metildienolone (17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-diene-3-one), metilnortestosterone (17β-idrossi-17α-metilestr-4-ene-3-one), metiltestosterone, metribolone (metiltrienolone, 17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-triene-3-one), mibolerone, nandrolone (19-nortestosterone), norboletone, norclostebol (4-cloro-17β-olo-estr-4-ene-3-one), noretandrolone, ossabolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA,3β-idrossiandrost-5-ene-17-one), prostanozolo (17β-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstano), quinbolone, stanozololo, stenbolone, testosterone, tetraidrogestrinone (17-idrossi-18α-omo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one), trenbolone (17β-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one), e altre sostanze con struttura chimica simile o effetto biologico simile.
b. Altre sostanze anabolizzanti
Altre sostanze anabolizzanti comprendono in particolare: clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni [SARMs, ad es. AC-262536, andarina, BMS-564929, enobosarm (ostarina), JNJ-28330835, LG-121071, LGD-2226, LGD-3303, LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, S-40503, TFM-4AS-1, YK-11], tibolone, zeranolo e zilpaterolo.
3. Sostanze che stimolano l’eritropoiesi
Eritropoietine (EPO) e sostanze che hanno un effetto sull’eritropoiesi, in particolare:
3.1 Agonisti del recettore dell’eritropoietina, ad esempio darbepoetine (dEPO); eritropoietine (EPO; in particolare epoetina alfa, beta, delta, omega, teta, zeta e analoghe eritropoietine umane ricombinanti); derivati dell’EPO [es. EPO-Fc, metossi polietilenglicol-epoetina beta (CERA)]; EPO-mimetici e loro derivati, ad esempio CNTO-530 e peginesatide.
3.2 Sostanze attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad esempio cobalto; daprodustat (GSK1278863); IOX2; molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon.
3.3 GATA inibitori, ad esempio K-11706.
3.4 Inibitori della trasduzione dei segnali mediati dal fattore di crescita trasformante beta (TGF-β), ad esempio luspatercept; sotatercept.
3.5 Agonisti del recettore per il meccanismo naturale di riparazione, ad esempio asialo EPO; EPO carbamilata (CEPO).
4. Gonadotropine
Gonadotropina corionica (CG, hCG), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica alfa, lutropina alfa nonché fattori di rilascio CG e LH, in particolare buserelina, deslorelina, gonadorelina, goserelina, leuprorelina, nafarelina e triptorelina.
5. Corticotropine
Corticotropina, tetracosactide e fattori di rilascio della corticotropina, in particolare corticorelina.
6. Ormoni della crescita, fattori di crescita insulino-simili e altri fattori di crescita
Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio, in particolare: frammenti dell’ormone della crescita, ad esempio AOD-9604 e hGH 176-191; ormone di rilascio dell’ormone della crescita (GHRH) e suoi analoghi, ad esempio CJC-1293, CJC-1295, sermorelina, somatorelina e tesamorelina; secretogoghi dell’ormone della crescita (GHS), ad esempio lenomorelina (grelina) e i suoi mimetici, in particolare anamorelina, ipamorelina, macimorelina, e tabimorelina; peptidi di rilascio dell’ormone della crescita (GHRP), ad esempio alesamorelina, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelina), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ed examorelina (hexarelin).
Fattori di crescita e modulatori dei fattori di crescita, in particolare: fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF); fattori di crescita dei fibroblasti (FGF); fattore di crescita degli epatociti (HGF); fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) e suoi analoghi; fattori di crescita meccanici (MGF); timosina-β4 e suoi derivati, ad esempio TB-500; fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF).
Tutti gli altri fattori di crescita o modulatori dei fattori di crescita che influenzano la sintesi di proteine, la degradazione di proteine, la vascolarizzazione, l’utilizzo di energia, la capacità rigenerativa o la transdifferenziazione del tipo di fibra in muscoli, tendini o legamenti.
7. Inibitori dell’aromatasi
Gli inibitori dell’aromatasi comprendono in particolare: 2-androstenolo (5α-androst-2-ene-17-olo), 2-androstenone (5α-androst-2-ene-17-one), 3-androstenolo (5α-androst-3-ene-17-olo), 3-androstenone (5α-androst-3-ene-17-one), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutetimide, anastrozolo, androstatrienedione (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione), arimistane (androsta-3,5-diene-7,17-dione), exemestano, formestano, letrozolo, testolattone.
8. Sostanze antiestrogeniche
Le sostanze antiestrogeniche e i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERMs) comprendono in particolare: bazedoxifene, clomifene, ciclofenile, fulvestrant, nitromifene, ospemifene, raloxifene, tamoxifene, toremifene.
9. Antagonisti dell’attivazione del recettore dell’activina di tipo IIB
Le sostanze che inibiscono l’attivazione del recettore dell’activina di tipo IIB comprendono in particolare: anticorpi neutralizzanti l’activina A; antagonisti del recettore dell’activina di tipo IIB quali: ricettori dell’activina difettivi (ad es. ACE-031); anticorpi anti recettore dell’activina tipo IIB (ad es. bimagrumab); inibitori della miostatina come: sostanze che riducono o aboliscono l’espressione della miostatina; proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina); anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).
10. Modulatori metabolici
10.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK), in particolare AICAR, SR9009; e agonisti del recettore δ attivato dal proliferatore dei perossisomi (PPARδ), in particolare acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazolo-5-il)metiltio)fenossi) acetico (GW 1516, GW501516).
10.2 Insuline e insulino-mimetici
10.3 Meldonio
10.4 Trimetazidina
II. Metodi proibiti
1. Manipolazione del sangue e dei componenti del sangue
Il doping ematico, compresa la somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo, allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, nonché l’incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, segnatamente per mezzo di sostanze chimiche perfluoridiche, dell’efaproxiral (RSR13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad es. sostituti del sangue basati sull’emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata) e qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue attraverso metodi fisici o chimici.
2. Manipolazioni chimiche e fisiche
La manipolazione, o tentata manipolazione, non consentita per alterare l’integrità e la validità dei campioni prelevati durante i controlli antidoping. Queste manipolazioni comprendono in particolare: la sostituzione e l’alterazione dei campioni prelevati, ad esempio attraverso l’aggiunta di proteasi a un campione prelevato.
3. Doping genetico e cellulare
I seguenti metodi, potenzialmente in grado di migliorare la prestazione atletica: il trasferimento o l’utilizzo di acidi nucleici o di analoghi degli acidi nucleici in grado di alterare le sequenze del genoma o l’espressione genica con un qualsiasi meccanismo, in particolare attraverso tecnologie per l’editing dei geni, l’inattivazione dei geni, il trasferimento dei geni e l’utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.