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AS 2023 574

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visto l’articolo 36 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

N. 4 voce 07.4.2

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente
doganale n.

Prodotto

Volume del contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

07.4.2

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2023: dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2023


500

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 ottobre 2023.

28 settembre 2023

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer