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AS 2023 662

AS 2023 662 (OCP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 4

1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

  • a. e b. Abrogate

4 Abrogato

Art. 4bis

Abrogato

Art. 4a Regolazione degli effettivi di stambecchi

1 Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare le comunità di riproduzione di stambecchi secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera a della legge sulla caccia.

2 Nella loro domanda all’UFAM, per ogni colonia di stambecchi indicano:

  • a. l’evoluzione dell’effettivo negli ultimi tre anni, fornendo il numero di:

    1. nuovi nati,

    2. giovani animali di entrambi i sessi di uno e due anni di età,

3. femmine di tre anni di età e più,

  • b. la giustificazione della necessità di regolazione per:

    1. prevenire danni al biotopo, indicando l’impatto dell’effettivo di stambecchi sul bosco se la regolazione è volta a prevenire danni al bosco di montagna, oppure

    2. mantenere un effettivo di selvaggina sano;

  • c. il tipo di provvedimenti previsti;

  • d. l’effettivo auspicato.

3 Per la regolazione di una colonia valgono le seguenti condizioni:

  • a. a lungo termine la struttura naturale dell’effettivo in merito a età e sesso deve essere mantenuta;

  • b. almeno il 50 per cento degli animali abbattuti deve essere di sesso femminile.

4 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni per la regolazione di colonie che si estendono su più Cantoni.

5 L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per ogni colonia per un massimo di quattro anni.

Art. 4b Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia

1 Mediante decisione e previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono regolare i lupi di un branco secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia.

2 Nella loro domanda all’UFAM indicano:

  • a. l’evoluzione dell’effettivo di lupi in relazione:

    1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale abituale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all’allegato 3,

    2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, nell’anno in corso,

    3. agli abbattimenti di lupi ordinati dalle autorità e ai lupi cacciati di frodo per branco durante gli ultimi 12 mesi;

  • b. la giustificazione della necessità di regolazione dei singoli branchi per:

    1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili conformemente alla consulenza agricola cantonale,

    2. prevenire danni alle persone, oppure

    3. prevenire una riduzione eccessiva dell’effettivo regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se gli effettivi di artiodattili selvatici impediscono la rigenerazione naturale del bosco nell’areale abituale di attività del branco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del 30 novembre 19922 sulle foreste;

  • c. il risultato del coordinamento intercantonale all’interno della regione determinante secondo l’allegato 3.

3 Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione dell’effettivo di lupi nelle regioni di cui all’allegato 3 valgono le seguenti condizioni:

  • a. in presenza di un branco, è possibile abbattere fino alla metà dei giovani animali del branco nati nell’anno della regolazione;

  • b. in presenza di più branchi, è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione;

  • c. in caso di superamento del valore soglia secondo l’allegato 3, è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché così facendo non si scenda al di sotto del valore soglia della regione.

4 Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 3 lettere a e b può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso.

5 I lupi che nell’areale abituale di attività del branco in questione sono stati cacciati di frodo o abbattuti secondo gli articoli 4c o 9ter durante i 12 mesi precedenti il rilascio dell’autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati.

6 L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione. L’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico. Ciò non si applica all’abbattimento dei lupi di un branco di cui al capoverso 3 lettera c.

7 I Cantoni coordinano il censimento annuale degli effettivi e le autorizzazioni di regolazione all’interno delle regioni di cui all’allegato 3.

8 L’UFAM accorda l’approvazione al Cantone per la durata di un anno; tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi nei Cantoni di una regione di cui all’allegato 3. I branchi con un areale abituale di attività che si estende su più regioni di cui all’allegato 3 vengono computati in modo proporzionale.

Art. 4c Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia

1 I lupi di un branco causano danni ad animali da reddito secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia se, nel loro areale abituale di attività e durante il periodo di estivazione in corso, uccidono almeno otto animali da reddito oppure uccidono o feriscono in modo grave almeno un animale delle specie bovina o equina, sempreché siano state preventivamente adottate misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili.

2 Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione.

3 I lupi devono essere abbattuti in prossimità del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predato.

4 Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 30 aprile 19903 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi è abrogata.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023 e ha effetto sino al 31 gennaio 2025.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 4b cpv. 3)

Le cinque regioni di presenza del lupo

Denominazione della regione

Numero

Cantoni

Superficie

Valore soglia per i branchi di lupi

«Giura»

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

«Svizzera nordorientale»

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

«Svizzera centrale»

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

«Alpi svizzere occidentali»

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

«Svizzera sudorientale»

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

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