AS 2023 762
Ordinanza sull’energia (OEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4
4 Rispettando un termine di preavviso di un mese rispetto alla fine del trimestre, i produttori possono comunicare al gestore di rete se intendono far valere o meno il loro diritto di ritiro e di rimunerazione dell’energia che producono.
Art. 12 cpv. 3
3 Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20012 sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8a OAEl3, il gestore di rete può prevedere, in deroga all’articolo 11 e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la rimunerazione dell’elettricità immessa.
II
L’ordinanza del 14 marzo 20084 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 31e cpv. 2 lett. b
Abrogata
Titolo dopo l’art. 31m
Sezione 4e:
Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2023
Art. 31n
Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 31e capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8a e 8b. Indipendentemente da ciò, i produttori devono essere dotati di un tale sistema di misurazione intelligente se allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione la cui installazione sottostà all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20015 sugli impianti a bassa tensione.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |