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AS 2023 80

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

N. 7 numeri 14.2.3 e 14.3.1

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente
doganale n.

Prodotto

Volume del
contingente doganale
(tonnellate)

[1]

[1]

[1]

14.2.3

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2023: dal 1° marzo al 30 giugno 2023

15 500

14.3.1

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il 2023: dal 1° marzo al 15 luglio 2023

6000

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2023.

9 febbraio 2023

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer