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AS 2024 152

Legge federale sulle ferrovie (Lferr)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20231,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo francese

Art. 4 Sistema di gestione della sicurezza1 Chi intende costruire o esercitare un’infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza.2 Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio dell’infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 4a Tronchi di confine e tratte in prossimità della frontiera1 Sulle tratte che conducono dall’ultimo punto d’esercizio in Svizzera al primo all’estero (tronchi di confine) l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l’applicazione delle prescrizioni tecniche e d’esercizio vigenti nei Paesi confinanti.2 Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri.

Art. 7 cpv. 2, primo periodo2 Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’UFT, per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo. …

Art. 8a Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di sicurezza se il gestore dell’infrastruttura dispone di un sistema di gestione della sicurezza.2 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata.3 L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti di cooperare nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture transfrontaliere.

Art. 8c cpv. 1 e 21 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili. 2 Abrogato

Art. 8e Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza1 L’UFT rilascia il certificato di sicurezza se l’impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza.2 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.3 Il Consiglio federale può concludere con l’Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA).4 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio dei certificati di sicurezza.5 L’UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera.

Art. 14a Obbligo di collaborazione1 Le imprese ferroviarie e i servizi responsabili della manutenzione dei veicoli forniscono all’UFT, su richiesta, le informazioni e i documenti di cui necessita nell’ambito della sua attività di vigilanza. Concedono inoltre all’UFT libero accesso a tutti gli impianti ferroviari, veicoli e altri impianti rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.2 Nell’ambito del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese di trasporto ferroviario hanno nei confronti dell’ERA gli stessi obblighi.

Art. 15 Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti1 Le imprese ferroviarie notificano gli incidenti e i quasi incidenti verificatisi nell’esercizio delle ferrovie:a. al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), immediatamente;b. all’UFT, entro 30 giorni. 2 Per ogni incidente e quasi incidente nell’esercizio delle ferrovie il SISI apre un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause.3 L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.4 Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell’incidente o del quasi incidente forniscono al SISI le informazioni e i documenti necessari. Concedono inoltre al SISI libero accesso al luogo dell’incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di inchiesta.

Art. 15a cpv. 3, primo periodo, 3bis e 3ter3 La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d’inchiesta. …3bis Per indagare su incidenti e quasi incidenti può concludere accordi con servizi d’inchiesta esteri.3ter In singoli casi l’ufficio d’inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un’autorità estera, all’inchiesta su incidenti e quasi incidenti all’estero.

Art. 15b cpv. 1, primo periodo, 2, frase introduttiva, 3, primo periodo e 41 La Commissione d’inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta. …2 Per chiarire i fatti, l’ufficio d’inchiesta può ordinare:3 Se tange diritti od obblighi, l’ufficio d’inchiesta emana decisioni formali. …4 Le decisioni emanate dall’ufficio d’inchiesta nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.

Art. 16 cpv. 1bis1bis L’UFT può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima:a. i dati concernenti la salute; b. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

Art. 16a Trattamento di dati da parte del gestore dell’infrastruttura1 Per il trattamento di dati personali, il gestore dell’infrastruttura sottostà agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà agli articoli 30–32 LPD.2 Il gestore dell’infrastruttura può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo l’articolo 16 capoverso 1bis, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti del gestore dell’infrastruttura. Quest’ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 17a cpv. 1 e 61 L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell’UE.6 Il Consiglio federale può convenire con l’UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell’UE.

Art. 17c Valutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza1 L’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.2 Nell’ambito delle procedure di autorizzazione l’UFT valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie volte a fornire la prova in merito alla sicurezza nell’ambito delle procedure di autorizzazione.3 L’UFT può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l’ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.

Inserire dopo il titolo della sezione 7

Art. 18vbis Prova in merito alla sicurezzaChi intende esercitare un impianto ferroviario o un veicolo deve provarne la sicurezza.

Art. 18w Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari1 Per gli impianti ferroviari modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.2 Per gli impianti ferroviari nuovi, ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce. 3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e l’impianto ferroviario è conforme alle prescrizioni determinanti.4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

Art. 18wbis Autorizzazione d’esercizio per veicoli1 Per i veicoli nuovi o modificati in modo sostanziale è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.2 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e il veicolo è conforme alle prescrizioni determinanti.3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.

Art. 23c Autorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari1 Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.2 Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce. 3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l’impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.5 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.

Art. 23cbis Messa in circolazione di veicoli1 I veicoli nuovi o modificati in modo sostanziale possono essere messi in circolazione su un’infrastruttura ferroviaria soltanto se il detentore dispone di un’apposita autorizzazione dell’UFT.2 L’UFT rilascia l’autorizzazione se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se il veicolo, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.3 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.4 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.5 Stabilisce quali autorizzazioni di Stati esteri o dell’ERA sono riconosciute. Può prevedere che le autorizzazioni destinate a essere valide non solo in Svizzera siano di esclusiva competenza dell’ERA. 6 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per i veicoli.7 L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle autorizzazioni per la messa in circolazione di veicoli su tratte in prossimità della frontiera.

Art. 23d Ristrutturazione e rinnovo di sottosistemi1 Per ristrutturazione s’intendono i lavori di modifica di un sottosistema che ne migliorano le prestazioni complessive. 2 Per rinnovo s’intendono importanti lavori di sostituzione di un sottosistema che non ne modificano le prestazioni complessive.

Art. 23e Modifiche1 I sottosistemi ristrutturati o rinnovati e altre modifiche, comprese le sostituzioni effettuate nell’ambito di lavori di manutenzione, devono soddisfare i requisiti essenziali ed essere conformi alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti. Per le deroghe è richiesta un’autorizzazione dell’UFT.2 La sostituzione di elementi di costruzione sottoposti al diritto previgente con elementi di costruzione dello stesso tipo è consentita se attuata nell’ambito di lavori di manutenzione.3 La prova in merito alla sicurezza deve essere aggiornata.

Art. 23ebis Libera circolazione di sottosistemi mobiliI veicoli e il controllo-comando e segnalamento di bordo possono essere immessi in commercio soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e se è stata ottenuta la pertinente dichiarazione di verifica.

Art. 23eter Immissione in commercio di componenti di interoperabilitàGli elementi di costruzione destinati a essere incorporati in un sottosistema (componenti di interoperabilità) possono essere immessi in commercio soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e se è stata ottenuta la pertinente dichiarazione.

Art. 23f Competenze1 Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale:a. stabilisce i requisiti essenziali per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;b. emana le altre prescrizioni necessarie per garantire l’interoperabilità con il sistema ferroviario europeo.2 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali.3 Tenuto conto del diritto internazionale, l’UFT emana:a. le disposizioni tecniche d’esecuzione per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;b. le disposizioni applicabili a complemento o in deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); notifica queste disposizioni alla Commissione europea e le comunica le parti del sistema ferroviario per le quali nelle STI sono necessarie disposizioni particolari, temporanee o permanenti.4 L’UFT notifica alla Commissione europea o all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale.5 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.

Art. 23hAbrogato

Art. 23i cpv. 2 lett. f2 A questo scopo gli organi di controllo dell’UFT possono:f. scambiare informazioni con la Commissione europea, l’ERA e altre autorità e servizi coinvolti nella sorveglianza del mercato.

Art. 23j cpv. 1 e 2 lett. b1 La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali è fornita mediante:a. una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all’impiego rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario; eb. un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.2 Gli organismi di valutazione della conformità devono:b. essere nominati da uno Stato membro dell’UE.

Art. 23l cpv. 22 Può scambiare i dati necessari per l’esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l’ERA e con le autorità di Stati esteri preposte alla sicurezza.

Art. 40bbis Assicurazione di responsabilità civileIl titolare di un’impresa di trasporto ferroviario deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per una somma di copertura di almeno 100 milioni di franchi.

Art. 62 cpv. 1 lett. d1 L’infrastruttura comprende tutte le costruzioni, tutti gli impianti e tutte le installazioni che devono essere utilizzati in comune nell’ambito dell’accesso alla rete, in particolare:d. gli impianti per il pubblico;

Art. 80 cpv. 22 Per persone che svolgono un’attività rilevante per la sicurezza, l’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti la validità delle abilitazioni su tratte in prossimità della frontiera.

Art. 86a cpv. 1 lett. d ed e1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:d. esercita o fa esercitare un impianto senza disporre della concessione d’infrastruttura o dell’autorizzazione di sicurezza necessarie secondo l’articolo 5 o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;e. esercita o fa esercitare un veicolo senza disporre dell’autorizzazione di accesso alla rete o del certificato di sicurezza necessari secondo l’articolo 8c o senza osservare gli obblighi, le condizioni, gli oneri o le prescrizioni che ne derivano;

Art. 96b Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023I certificati di sicurezza di altri Stati che si applicano anche in Svizzera restano validi fino alla loro scadenza, ma al massimo per cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023.

Art. 97 cpv. 22 L’UFT può emanare disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio dell’ordinanza d’esecuzione del Consiglio federale.

II

La legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 21Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 è affidato:a. all’Ufficio federale dei trasporti per: 1. gli impianti elettrici propri della ferrovia, 2. gli impianti elettrici necessari alla sicurezza e all’affidabilità dell’esercizio ferroviario,3. le parti e i sistemi elettrici di veicoli ferroviari;b. a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale per gli altri impianti elettrici e per i prodotti elettrici.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 18 gennaio 2024.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2024.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi