AS 2024 482
Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. abis e b1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:abis. per il trasporto di cose nel traffico transfrontaliero, se il peso totale secondo la licenza di circolazione è superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t;b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere superiore a otto.
Art. 4 cpv. 1 lett. j e k1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:j. con un peso totale superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t, a condizione che la guida del veicolo o della combinazione di veicoli non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;k. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività professionale, a condizione che:1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell’impresa,2. la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale, e3. il trasporto non sia effettuato per conto terzi.
Art. 14c cpv. 1bis1bis Se guida a titolo professionale un autoveicolo per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, ha un numero di posti a sedere non superiore a 16 (art. 4 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con art. 4 cpv. 2bis) ed è provvisto di tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità di esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.
2 L’articolo 14c capoverso 1bis entra in vigore il 31 dicembre 2024.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |